Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8079 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28605/2012 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO SIRACUSA;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

38, presso 1 studio dell’avvocato MICHELE CASIMIRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO GIULIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello di B.A., nei confronti del Comune di Roma, e riformato la decisione di primo grado, sfavorevole al contribuente, il quale aveva impugnato l’avviso di accertamento dell’imposta di pubblicità, per l’anno 2004, in relazione all’esposizione di un cartello pubblicitario bifacciale non luminoso posto su un carrello lasciato in sosta in prossimità di (OMISSIS);

che il Giudice di appello, per quanto qui interessa, ha confermato la decisione ricorrendo l’ipotesi di campagna pubblicitaria eseguita mediante veicoli per la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, l’imposta deve essere corrisposta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede, nel caso di specie, il Comune di Castellalto;

che Roma Capitale, già Comune di Roma, ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un motivo, illustrato con memoria difensiva, cui il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, giacchè il Giudice di appello, sulla base dei fatti accertati, avrebbe dovuto considerare che il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 57, commi 1 e 2 (reg. esec. e att. C.d.S.) pone limiti, divieti e condizioni alla pubblicità sui veicoli in conto terzi e stabilisce che essa possa essere effettuata solo sui veicoli adibiti al trasporto di linea o al servizio taxi e che qualora, nonostante il divieto, le esposizioni pubblicitarie per conto terzi siano effettuate su veicoli privati, il pagamento dell’imposta è dovuto nella misura e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, a mente del quale l’installazione dei cartelli pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo, lasciato fermo, deve intendersi in ogni caso soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario del suolo occupato, atto nella specie mancante;

che parte ricorrente, altresì, richiama la giurisprudenza di legittimità per cui “La collocazione di impianti pubblicitari su un autocarro, in sosta per più giorni su un’area privata ma in prossimità della strada pubblica e visibile dalla stessa, configura una violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 4, che sanziona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ove effettuata senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada pubblica” (Cass. n. 13842/2007), ed evidenzia come un veicolo – nel caso di specie il rimorchio targato (OMISSIS) sul quale era collocato il cartellone pubblicizzante “Mercatone Uno” se lasciato in sosta con una insegna pubblicitaria visibile dalla strada, possa essere assimilato ad un mezzo di pubblicità fisso, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, ed assoggettato all’imposta ordinaria per la pubblicità;

che il Giudice di appello ha escluso ogni rilievo all’acclarata circostanza che il carrello, “idoneo mezzo di esecuzione di pubblicità itinerante… si trovasse in sosta temporanea nel territorio del Comune di Roma”, ed ha conseguentemente ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, secondo cui l’imposta deve essere corrisposta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la propria sede;

che, invero, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, come modificato dalla L. n. 16 del 2002, nel comma 1, prevede, quale principio di carattere generale, la sottoposizione al prelievo impositivo della pubblicità effettuata sia per conto proprio sia per conto altrui, all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, nel comma 2 indica i diversi enti territoriali beneficiari dell’imposta, e nel successivo comma 3, passa a considerare in particolare la pubblicità effettuata da un’impresa “per conto proprio”, pubblicità che peraltro può essere compiuta, secondo l’espressa previsione letterale della norma, sia su veicoli di proprietà della stessa impresa sia su veicoli adibiti ai trasporti per suo conto (Cass. n. 24310/2010);

che, ai sensi del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 57 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, a determinate condizioni, solo sui veicoli adibiti a trasporto di linea ed al servizio taxi (commi 2 e 3), e fuori da dette ipotesi “unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso” (comma 1), mentre sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo” (comma 1, u.p.);

che secondo parte ricorrente il B., in quanto soggetto privato, non poteva effettuare pubblicità itinerante per conto terzi a titolo oneroso, trattandosi di attività riservata ai soggetti di cui all’art. 57 regolamento citato, e lo stesso non risulta neppure avere l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario del suolo occupato (art. 23 C.d.S., n. 4), per cui l’impianto deve essere assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e sconta l’imposta ordinaria;

che tuttavia il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata non investendo la qualificazione del carrello lasciato in sosta in prossimità di (OMISSIS), e recante il cartello pubblicitario bifacciale non luminoso, come mezzo avente propensione alla circolazione, cioè mezzo circolante oppure no, perchè infisso al suolo o perchè inidoneo ad essere trainato (Cass. n. 2176/2015);

che, in altri termini, la censura non pone una questione di sussunzione della esaminata fattispecie presupponente una diversa qualificazione dell’oggetto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, ma una riapertura, inammissibile in sede di legittimità, della valutazione di merito operata dal giudice tributario circa la ritenuta temporaneità della sosta del carrello nel territorio comunale, implicante necessariamente la rivalutazione del materiale probatorio raccolto;

che alla reiezione del ricorso segue la condanna al pagamento della spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA