Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8079 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 02/04/2010), n.8079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3561/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opc

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.

ZANARDELLT 20, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI Luigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUONAFEDE ACHILLE,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BROCCHIERI GUIDO per delega Avv.

ALBISINNI LUIGI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona deL Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Napoli notificava a C.G., cantante lirica, avviso di accertamento parziale con il quale le contestava l’omessa dichiarazione dell’Iva per l’anno 1995, avendo la contribuente percepito compensi per prestazioni artistiche per L. 148.514.000 da teatri lirici italiani, e recuperava l’imposta evasa.

La residenza all’estero della contribuente, secondo l’ufficio, era solo apparente, in quanto ella era coniugata con persona residente a (OMISSIS) ed aveva donato alla figlia, riservandosene l’usufrutto, un fabbricato in quella città, mantenendo insomma in (OMISSIS) il centro dei propri interessi, pur avendo trasferito la residenza all’estero.

La contribuente impugnava l’atto impositivo assumendo di essere effettivamente residente all’estero, e di avere comunque assolto a tutti gli obblighi tributari in Italia, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, non avendo incassato alcun importo per IVA, che era stata versata direttamente all’erario dai teatri lirici.

In primo grado il ricorso era accolto.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS). Dalle certificazioni dei committenti, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), risultava infatti che tali enti, com’era corretto che fosse, nel rispetto della normativa vigente non avevano versato all’appellata alcun importo a titolo di IVA in relazione alle prestazioni rese dalla stessa, ma avevano trattenuto l’imposta versandola poi direttamente all’erario. Tale circostanza, oltre a costituire elemento di prova della residenza all’estero della parte, evidenziava come nessun danno era stato prodotto all’erario, perchè questo aveva incassato tutta l’IVA sulle prestazioni, e non aveva riconosciuto “saune in detrazione per la rivalsa dell’IVA sugli acquisti inerenti la produzione del reddito”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e 5, art. 7, commi 3 e 4, lett. b), art. 17, commi 1 e 3, artt. 21 e 28 e dell’art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 633, art. 62, comma 1”, deduce che, per le prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni, il soggetto passivo dell’imposta, obbligato all’adempimento di tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione si identifica con il soggetto che effettua la prestazione, quando questi sia domiciliato o residente nel territorio dello Stato, e non abbia trasferito il domicilio all’estero. E, rilevato che, al fine di verificare la legittimità della pretesa impositiva, era dunque necessario stabilire quale fosse il luogo di domicilio della contribuente, si duole che una tale indagine sia completamente mancata, sicchè la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione su un punto decisivo della controversia. A questa mancanza non potrebbe supplire la circostanza che la C. avesse la residenza anagrafica all’estero, essendo stata omessa ogni considerazione sui molteplici elementi addotti dall’ufficio a dimostrazione del carattere fittizio della residenza all’estero; nè sarebbe rilevante la circostanza, su cui si basa la sentenza impugnata, che le prestazioni in contestazione sono state comunque assoggettate all’IVA nel presupposto che la controparte fosse residente all’estero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b), e art. 17, comma 3, non assumendo rilevanza ai presenti fini il fatto che l’imposta sarebbe stata assolta dai committenti, in quanto, per il carattere inderogabile delle norme tributarie, le parti non potrebbero esimersi dall’obbligo di applicare la disciplina che regola legalmente la fattispecie.

Il ricorso è fondato.

A norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, commi 3 e 4, lett. b), in deroga alla regola secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero”, “le prestazioni di servizi, comprese… le prestazioni di servizi… artistici… si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso”, a prescindere cioè dal fatto che il soggetto che esegue la prestazione abbia nel territorio della Repubblica il domicilio, ovvero la residenza senza aver stabilito all’estero il domicilio.

Ciò vale a ritenere l’operazione imponibile ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato. Per l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta occorre avere riguardo alla disciplina dettata in proposito dall’art. 17 del medesimo decreto, secondo cui, se l’imposta è in linea generale “dovuta dai soggetti che effettuano…

le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario cumulativamente e al netto della detrazione prevista nell’art. 19” (comma 1), qualora le dette prestazioni di servizi siano “effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti”, gli obblighi relativi devono essere adempiuti dai committenti ivi residenti che utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni (comma 3, primo periodo).

Nella specie era proprio l’effettiva residenza all’estero, il cui carattere fittizio era stato posto dall’ufficio alla base dell’accertamento, ad essere controversa nel giudizio.

Il giudice d’appello, compiendo un’inversione logica, ha ritenuto costituisse “un elemento di prova della residenza all’estero” il fatto che l’imposta dovuta sui compensi per le prestazioni rese dalla C. fosse stata versata all’erario direttamente dal teatro lirico italiano committente, laddove l’individuazione del soggetto passivo consegue nella specie, a fronte della contestazione dell’ufficio confortata dagli elementi successivamente dedotti nel giudizio, all’accertamento della residenza di chi quelle prestazioni aveva effettuato.

La sentenza impugnata è così incorsa, con l’insufficiente e illogico accertamento della effettiva residenza all’estero della contribuente, nel vizio di motivazione ad essa addebitato.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del profilo del motivo accolto, e rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, nonchè al principio a lume del quale va in ogni caso evitata ogni duplicazione del pagamento dell’imposta, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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