Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8078 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22135/2012 proposto da:

CROSSING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACINTO CARINI

32, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COPPACCHIOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

DOGRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE

61, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAMMARELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSIMO BUONFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello della Crossing s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso da Dogre. s.r.l., concessionaria del servizio, per il Comune di Latina, relativamente all’imposta sulla pubblicità, anno 2008, oltre sanzioni ed interessi;

che il Giudice di appello, per quanto qui interessa, ha confermato la decisione rilevando che la società Crossing aveva la disponibilità dei cartelloni con cui veniva pubblicizzata l’attività commerciale di “Mondo Convenienza”, in quanto titolare del punto vendita della omonima catena, sito sulla (OMISSIS), oltre ad essere il soggetto pubblicizzato nei mezzi, per cui, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, era il soggetto passivo dell’imposta;

che la predetta società Crossing ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente, con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., omesso esame, da parte del Giudice di appello, del primo motivo di gravame, avuto riguardo alla censura di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, nonchè omessa pronuncia sul punto concernente la prospettata carenza e comunque insufficienza dell’ indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’imposta e delle sanzioni, avuto riguardo all’esatta ubicazione dei manifesti pubblicitari, essendo stata specificata la via, senza il numero civico, ma non la “classe” di appartenenza del Comune di Latina, basilare informazione per la determinazione dell’imposta da applicare, con conseguente illegittima irrogazione della sanzione in misura pari al 100% dell’imposta evasa, questione affatto diversa da quella concernente la titolarità, in capo ad altro soggetto giuridico, del marchio “Mondo Convenienza”, oggetto del medesimo motivo di gravame;

che, con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., omesso esame del secondo motivo di gravame, avuto riguardo alla censura della sentenza di primo grado in punto di applicabilità delle sanzioni, non essendosi il Giudice di appello pronunciato sulla prospettata situazione d’incertezza circa l’applicabilità del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, comma 1, stante l’intervenuta “comunicazione”, da parte della società Crossing, ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 1, dei mezzi pubblicitari da affiggere e l’assenza, nell’avviso di accertamento emesso dalla Concessionaria del servizio, di qualsiasi riferimento alla disposizione applicata;

che il primo motivo di ricorso è inammissibile – prima che infondato – per difetto di autosufficienza non avendo la società Crossing ivi trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito;

che, comunque, la questione posta dalla ricorrente va risolta alla luce del principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (ex multis, Cass..n. 20311/2011; n. 10696/2007; n. 16788/2006);

che quanto sopra esposto è tanto più vero in quanto, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha respinto la censura di genericità dell’atto di accertamento impugnato con una pronuncia rispetto alla quale non sono stati dedotti nè evidenziati specifici errori di diritto, mentre l’obbligo motivazionale dell’atto impugnato non può essere dilatato sino a ricomprendervi la riproduzione di documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente – la “classe” di appartenenza, si assume da parte della controricorrente, è riportata nel Regolamento di pubblicità del Comune di Latina – ed il contenuto minimo dell’avviso di accertamento è quello determinato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 10; ne consegue che l’avviso di accertamento neppure deve indicare le modalità di calcolo dell’imposta, essendo il computo di questa direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche ed all’ubicazione dell’impianto utilizzato (Cass. n. 13469/2012);

che merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso;

che la questione concernente la legittimità delle sanzioni applicate, alla luce del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, oggetto del gravame proposto dalla società contribuente, risulta del tutto trascurata dalla CTR, la quale si è limitata a dare atto che la società Crossing “in date diverse si prenotava presso l’ufficio affissioni per l’affissione di manifesti recanti la pubblicità per “Mondo Convenienza”, ma non ha proceduto ad alcun ulteriore approfondimento, al fine di risolvere la dedotta incertezza del titolo impositivo, stante la eventuale valenza, come preventiva “dichiarazione”, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, della “comunicazione” effettuata dalla contribuente al Comune di Latina, e la possibile riferibilità della stessa alle affissioni pubblicitarie per cui è causa;

che, invero, si tratta di difetto di attività del giudice di merito integrante error in procedendo e, dunque, violazione dell’art. 112 c.p.c., per cui la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla medesima CTR, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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