Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8078 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21964-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 330,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PALMA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AZIENDE AGRICOLE D.M. D.L. D.R. T. S. DELLE

SORELLE D.M. SOCIETA’ AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DI MARTINO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA;

– intimato –

e da:

AZIENDE AGRICOLE D.M. D.L. D.R. T. S. DELLE

SORELLE D.M. SOCIETA’ AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DI MARTINO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente successivo –

contro

CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA, in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO giusta delega a

margine;

– controricorrente al successivo –

avverso la sentenza n. 1076/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’estinzione del giudizio

nella parte avente ad oggetto del contribuente, rigetto ricorso

Equitalia.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Equitalia Sud s.p.a. impugnava la sentenza della CTR della Puglia n. 1078/27/14, depositata il 12.05.2014, limitatamente alla pronuncia di accoglimento del ricorso n. RG 1940/2010, censurando la motivazione per aver ritenuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle sottese cartelle esattoriali di cui la società contribuente lamentava l’omessa notifica oltre che eccepire la prescrizione e la decadenza dal potere impositivo.

La soc. Aziende agricole d.M. D.L. d.R. T. S. delle sorelle D.M. Società agricola in a.s., impugnava la medesima sentenza con riferimento alla decisione relativa al ricorso introdotto con n. RG 2577/2011, eccependone la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4), per omessa pronuncia sul motivo concernente l’illegittimità del Piano di classifica, nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio circa l’impugnazione del piano di classifica e omesso esame della deposizione del Sindaco, ed infine deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di regolamentazione della ripartizione dell’onere probatorio nonchè per motivazione apparente.

In data 20.09.2017 la società contribuente rinunciava al ricorso proposto avverso la prefata sentenza che aveva deciso sul ricorso n. 2577 del 2017, avendo stipulato con il Consorzio di Bonifica un accordo, in data 27.06.2017, con le quali le parti rinunciavano a detto giudizio, ad eccezione di quello proposto dalla concessionaria avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso n. RG 1940/2010.

Il Consorzio di Bonifica e la società concessionaria si sono costituite con distinti controricorsi.

Il PG. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso proposto dalla società Equitalia Sud s.p.a. e per l’estinzione del giudizio con riferimento al ricorso introdotto dalla contribuente.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. La rinuncia della ricorrente contribuente è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalla ricorrente, dal Consorzio di Bonifica e dai loro difensori in questa sede, da qualificarsi muniti dei relativi poteri: sicchè deve trovare applicazione l’art. 391 c.p.c. (Cass. n. 32584/2018; n. 32068/2018).

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio relativamente al ricorso proposto dalla società Aziende agricole d.M. D.L. d.R. T. S. delle sorelle D.M., in quanto, per condivisa giurisprudenza (Cass. SU n. 3129 del 2005 e n. 19514 e 27538 del 2008; Cass. n. 7242 del 2010; n. 1083 del 2012), ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del giudizio.

3. Passando all’esame del ricorso proposto dalla concessionaria, che si compendia nella censura di omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e “nella violazione delle norme di diritto; fatto decisivo e controverso: non impugnabilità dell’estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 564 del 1992, ex art. 19”, esso si rivela inammissibile.

La concessionaria lamenta l’omesso esame dell’eccezione – formulata nel primo giudizio e che si assume riproposta nel giudizio di appello secondo la quale, l’estratto ruolo non è atto impugnabile in quanto in assenza di atto impositivo, la parte è carente di interesse ad agire.

4. Il motivo – deducente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 – evoca il paradigma di cui a tale norma non solo in modo manifestamente contraddittorio, ma anche, in ogni caso, al di fuori dei limiti che nella ricostruzione del suo significato, sono stati individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014. Sotto il primo profilo, che sarebbe dirimente, la contraddizione si ravvisa nell’ascrivere alla sentenza impugnata non di avere omesso l’esame di un fatto, bensì, come è scritto specificamente nell’illustrazione del motivo di ricorso, l’esame dello specifica eccezione.

Ed invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibili i motivi (cfr. Cass. n. 1755/2006; Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 2687/2015; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 10862/2018).

5. Quanto alla fondatezza del mezzo, non va sottaciuto, che la contribuente aveva impugnato l’estratto ruolo lamentando l’omessa notifica delle sottese cartelle (v. sentenza impugnata), con la conseguenza che trova applicazione il principio di diritto affermato dalle S.U. con l’arresto n. 19704/2015 secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione(cfr Cass. n. 2929472019; Cass. n. 5443 del 2019; n. 6723 del 2019; Cass. n. 22925 del 2019; n. 27799 del 2018).

6. Conclusivamente il ricorso proposto dalla società Equitalia Sud spa deve essere respinto con aggravio di spese.

7. Deve essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio per cassazione introdotto dalla contribuente, per intervenuta rinuncia accettata dal consorzio.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’accordo intervenuto tra ente consortile e contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente concessionaria dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Tenuto conto della pronuncia di estinzione non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara l’estinzione parziale del giudizio con riferimento al ricorso per cassazione introdotto dalla società “Aziende agricole d.M. D.L. d.R. T. S. delle sorelle D.M. Società agricola in a.s.”;

Compensa le spese di lite tra l’ente contribuente ed il consorzio in relazione al ricorso proposto dalla società contribuente;

rigetta il ricorso proposto dalla concessionaria;

condanna la concessionaria alla refusione delle spese di lite sostenute dalla contribuente che liquida in Euro 5000,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente concessionaria dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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