Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8078 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37847-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GALVANICA AMBROSIANA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMPA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2083/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo ad imposta ipotecaria e catastale per l’anno 2014 in merito ad un atto di cessione d’azienda perfezionato con atto notarile tra i fallimento alienante e la Galvanica Ambrosiana s.r.l., quale cessionario;

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che dovesse applicarsi l’art. 44 TUIR (D.P.R. n. 131 del 1986), secondo cui non è rettificabile il valore della vendita operata in sede esecutiva e nessuna interpretazione estensiva di una norma speciale è stata operata ma una stretta interpretazione di tale art. 44, perchè nel caso di specie la vendita è avvenuta all’asta, con offerte pubbliche e in aumento, secondo la previsione del codice di rito.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 44 TUIR, comma 1, nonchè falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del TUIR in quanto la CTR ha ritenuto applicabile l’art. 44 cit. ad una fattispecie diversa rispetto alle ipotesi tassative ive indicate, anche se nel caso di specie la vendita per pubblico incanto è stata eseguita secondo la modalità di procedura competitiva.

Secondo questa Corte:

“il ricorso (della parte contribuente) si basa pretesa assimilabilità della vendita a trattativa privata in sede fallimentare alla vendita per asta pubblica in sede di espropriazione forzata (individuale o collettiva) trattandosi in entrambi i casi di trasferimenti attuati sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e sottoposti ad un sistema di pubblicità….. Questa Corte con la sentenza n. 25526 del 2018 ha ribadito il principio (espresso dalla pronuncia 6403/2003 e già prima da Cass. 3220/2002 e 763/2001) secondo il quale il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1, che predetermina la base imponibile nel prezzo dell’aggiudicazione in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, “costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell’esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali”” (Cass. n. 4054 del 2019, la cui applicazione al caso di specie è invocata dalla ricorrente);

in tema di imposta di registro, la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1, secondo cui “per la vendita di beni mobili e immobili fatta all’incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione”, si applica alla sola tassazione dell’atto di aggiudicazione, e non anche alle successive vendite del bene acquistato al pubblico incanto. Ne consegue che legittimamente l’Ufficio del registro provvede a rettificare i valori dichiarati nell’atto di vendita anche quando l’immobile sia pervenuto ai venditori a seguito di aggiudicazione intervenuta nel triennio precedente la vendita, se li ritiene non conformi a quelli venali dei beni in comune commercio, potendo, a tale fine, utilizzare il criterio più opportuno fra quelli consentiti dal D.P.R. n. 131 cit., art. 51 (con il limite stabilito dal successivo art. 52, penultimo comma, se applicabile), ed indicando, quale motivazione necessaria e sufficiente dell’atto impositivo, il criterio od i criteri effettivamente utilizzati (Cass. n. 16560 del 2017; Cass. n. 22141 del 2010).

Considerato che:

la Commissione Tributaria Regionale riferisce in fatto di un atto di cessione di azienda perfezionato con atto notarile tra il fallimento alienante e la Galvanica Ambrosiana s.r.l. quale cessionario;

il ricorrente riferisce in fatto di una cessione intervenuta nell’ambito della procedura fallimentare a carico della Galvanic Industries s.r.l. in cui era stata stabilita dal giudice delegato e dal comitato dei creditori e quindi realizzata la competizione d’asta con base d’asta in Euro 480mi1a Euro per consentire la vendita al miglior offerente e al termine della procedura effettuata con rilancio l’aggiudicazione avveniva al prezzo finale di Euro 700mi1a Euro in cui però il controllo giurisdizionale è stato limitato alla legittimità degli atti in quanto non emrgeva nell’ambito della procedura fallimentare che il giudice avesse effettuato il controllo sulla congruità del prezzo di vendita, ovvero sulla corrispondenza d questo al valore di mercato dei beni; inoltre nella parte in diritto riferisce che la vendita per pubblico incanto è stata eseguita secondo la modalità di “procedura competitiva” esperibile nelle vendite fallimentari ma non prevista dall’art. 44 T.U.I.R. e non assimilabile all’asta pubblica;

la parte contribuente sostiene nella memoria che le procedure competitive fallimentari altro non sono che vere e proprie aste pubbliche, con maggior tutela nella vendita al miglior prezzo di mercato stante la presenza, a garanzia, non solo dal Giudice (come avviene nell’esecuzione civile), ma anche del curatore e del comitato dei creditori, senza necessità di ricorrere ad una interpretazione estensiva dell’art. 44 del T.U.I.R.

La questione è dunque quella della assimilabilità o meno delle procedure competitive fallimentari alle aste pubbliche, tenendo conto da un lato della natura di norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, dell’art. 44 del T.U.I.R. e dall’altro della circostanza che per queste procedure competitive fallimentari sembra ricorrere la stessa ratio dell’art. 44 T.U.I.R. il cui fondamento giustificativo, secondo Cass. n. 25526 del 2018 citata, consiste nell’esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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