Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8076 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29602-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.A.; C.M.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2337/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 2337/07/19, depositata il 4 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna, che aveva accolto il ricorso di S.A. e C.M.C. contro l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, con il quale erano stati revocati agli stessi contribuenti, in relazione al loro acquisto in data (OMISSIS) di abitazione non di lusso, i benefici “prima casa”, nella specie l’aliquota agevolata al 4%, in quanto già comproprietari di altra abitazione, acquistata nel 1989 con la medesima agevolazione.
I contribuenti sono rimasti intimati.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, l’Ufficio ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo p.e.c. il 2 ottobre 2019 al difensore domiciliatario dei contribuenti, mentre l’art. 330 c.p.c., comma 3, dispone che dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 4 giugno 2018) l’impugnazione va notificata alle parti personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c.
La violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, integra una nullità sanabile (ove non si verifichi in sede di adempimento, entro il termine perentorio concesso, dell’ordine di rinnovazione di una precedente notifica nulla: cfr., anche in motivazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 857 del 20/01/2015; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19218 del 17/07/2019).
Va quindi ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso, da effettuarsi personalmente ai contribuenti, a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., nel termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione di questa ordinanza, rinviando a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021