Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8076 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 02/04/2010), n.8076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1490/2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUONAFEDE ACHILLE,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttole pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BROCCHIERI GUIDO (per delega Avv.

ALBISINNI LUIGI), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. impugnò l’avviso di accertamento con il quale veniva determinata l’IVA dovuta per il 1996 sui compensi per le prestazioni artistiche rese, come cantante lirica, ad enti teatrali italiani. L’atto le era stato notificato, in quanto contribuente con residenza anagrafica all’estero, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58 e art. 60, comma 1, lett. e), mediante affissione, il 29 maggio 2000, dell’avviso di deposito nella casa comunale del comune del domicilio fiscale, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio dopo 8 giorni.

Con il ricorso, notificato il successivo 7 ottobre, la contribuente eccepiva la nullità della notifica dell’avviso per inosservanza delle forme stabilite dall’art. 142 cod. proc. civ.; nel merito, deduceva come l’ufficio non avesse tenuto conto della sua residenza all’estero, addebitandole l’omissione dell’Iva.

Il giudice di primo grado riteneva tempestivo il ricorso, sul rilievo che la normativa sul procedimento notificatorio degli atti tributari per essere conforme a Costituzione andava interpretata nel senso dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale esclude l’applicazione dell’art. 142 c.p.c., norma quest’ultima che doveva invece trovare applicazione. Nel merito, riteneva che l’imposta non fosse dovuta, per mancanza dei requisiti soggettivi fissati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3, trattandosi di percettore residente all’estero.

L’amministrazione finanziaria proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame.

Riteneva infatti, quanto alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento al contribuente residente all’estero, che l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 142 cod proc. civ., disposta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, non fosse superabile in via interpretativa, osservando inoltre che la norma aveva una sua razionalità nel sistema, e che conseguentemente non potevano condividersi i dubbi di costituzionalità prospettati.

L’atto introduttivo del giudizio di primo grado era dunque tardivo e perciò inammissibile.

Ciò posto, si legge nella sentenza impugnata, “benchè la pronuncia di inammissibilità non consenta l’esame del merito della controversia, per mera completezza di motivazione questa Commissione regionale ritiene opportuno rilevare come la pretesa del fisco sia, nel caso di specie, ben fondata”, in quanto, alla luce del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b), le prestazioni di servizi artistici si considerano effettuate nel territorio quando eseguite nel territorio stesso.

Avverso la decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato con successiva memoria.

L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente, denunciando “violazione e/o errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norma di diritto, con particolare riferimento altresì alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 e art. 60, lett. c), e) ed f),, art. 12 disp. gen. in relazione al precetto di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nonchè alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 10 (statuto dei diritti del contribuente) ed agli artt. 140 e 142 c.p.c. e art. 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “, censura la sentenza per aver ritenuto la legittimità e la ritualità della notifica effettuata dall’ufficio impositore ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) ed f), omettendo di considerare ed interpretarne il disposto conformemente alla Costituzione ed ai principi fondamentali dell’ordinamento tributario, come risultanti dallo statuto del contribuente, con difetto di motivazione sul punto.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice d’appello, pur dando atto della residenza estera di essa ricorrente, abbia fondato la propria decisione sulla previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b), ritenendo assoggettate all’imposta le prestazioni artistiche rese, omettendo di interpretarne il disposto sistematicamente alla luce del successivo art. 17, comma 3, che pone gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuati da soggetti non residenti a carico dei committenti, residenti, che utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente rileva l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme del D.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui escludono l’applicazione dell’art. 142 c.p.c., alla notifica degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero.

Il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo, perchè proposto tardivamente in relazione alla notificazione, ritenuta valida, dell’avviso di accertamento eseguita nei confronti della contribuente con residenza anagrafica all’estero senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 142 cod. proc. civ., va accolto.

Con la sentenza n. 366 del 2007 la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo, e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c., nella parte in cui prevede, nel caso di cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 cod. proc. civ. non si applicano.

E’ pertanto nulla la notificazione dell’atto impositivo effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale e affissione dell’avviso nell’albo del comune (Cass. n. 11759 del 2009 e n. 8209 del 2008).

L’esame del secondo motivo, che investe la soggezione della ricorrente all’imposta, è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

Non può farsi ameno di rilevare, tuttavia, che, con la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, il giudice d’appello si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, e che la parte soccombente non aveva quindi nè l’onere nè l’interesse ad impugnare le argomentazioni sul merito impropriamente inserite nella sentenza (Cass., sezioni unite, 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass. n. 15234 del 2007).

In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va casata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA