Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8075 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18040-2014 proposto da:

D.F., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SAGLIOCCO GIORGIO, giusta

procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 141/45/14, depositata il 10 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da D.F. e D.M., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla compravendita di un terreno edificabile (dell’estensione di mq. 9.292) il cui valore era stato rideterminato in Euro 882.740,00 (a fronte del pattuito corrispettivo di Euro 300.000,00).

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– la motivazione dell’atto impugnato recava l’indicazione delle “caratteristiche del terreno rettificato ed i motivi” della rettifica, riproducendo “le caratteristiche essenziali” dei beni oggetto dei quattro contratti di compravendita utilizzati a titolo comparativo;

– “le argomentazioni” degli appellanti risultavano “prive di rilevanza probatoria” laddove doveva ritenersi condivisibile l’accertamento operato dall’Agenzia con riferimento ad un valore pari “alla media di quattro atti di compravendita di suoli similari avvenuti nel biennio precedente quello di stipula dell’atto “de quo””.

2. – D.M. e D.F. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e, questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo, in sintesi, che “dei quattro contratti di vendita di suolo con analoghe caratteristiche utilizzati in comparazione, al di fuori di un loro generico richiamo, non vi era alcuna traccia tra le risultanze del procedimento” e che, in buona sostanza, il giudice del gravame aveva deciso senza “individuare in maniera concreta le fonti considerate al riguardo e riportate a base del proprio convincimento”, così confermando un avviso di rettifica rispetto al quale l’Agenzia non aveva assolto al proprio onere probatorio.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè, in relazione (ora) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume, in particolare, che il giudice del gravame aveva illegittimamente ritenuto comparabili (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3) i valori accertati, piuttosto che i prezzi di vendita, relativi ai quattro atti di compravendita utilizzati a comparazione, senza considerare che i primi due, di detti quattro contratti, erano stati prodotti in giudizio da essi esponenti -; e che (del pari) era stato omesso ogni esame della (pur prodotta) perizia di parte.

2. – I motivi di ricorso, – che, sotto diversi profili, si presentano come inammissibili, – sono tutti destituiti di fondamento.

3. – In termini generali occorre premettere che il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019).

Va, quindi, rimarcato, che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata il 10 gennaio 2014), – implica la censura di omesso esame di fatto decisivo controverso che va inteso quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); laddove l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

4. – Tanto premesso, rileva, quindi, la Corte che, – così come reso esplicito dal sopra riassunto contenuto della gravata sentenza, – il giudice del gravame ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’amministrazione, – così rendendo esplicita la corretta applicazione, sul punto, dell’art. 2697 c.c., – ed ha, in particolare, rimarcato che il valore oggetto di rettifica conseguiva dalla “media di quattro atti di compravendita di suoli similari avvenuti nel biennio precedente quello di stipula dell’atto “de quo””, terreni, questi, le cui “caratteristiche essenziali” risultavano riprodotte dalla motivazione dell’atto impugnato (che, a sua volta, recava l’indicazione delle “caratteristiche del terreno rettificato”).

A fronte di tanto, dunque, parti ricorrenti alcuna indicazione offrono quanto al fatto (diversamente) decisivo e (in tesi) non considerato dal giudice del gravame, nemmeno riproducendo (ai fini dell’autosufficienza del ricorso) il contenuto dei specifici motivi di appello proposti avverso la decisione di prime cure che, come si è detto, trovava conferma nella gravata pronuncia; laddove si è rilevato, – secondo un principio di diritto che deve ritenersi estensibile al processo tributario, avuto riguardo alla struttura funzionale del relativo giudizio di appello (che, come si è detto, pur sempre postula motivi specifici di impugnazione, con un effetto devolutivo correlato a detti motivi), – che i criteri di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) vanno applicati nel giudizio di appello (“non nella tradizionale ottica sostanziale” ma) sotto il profilo processuale, e nel senso che l’appellante (“in quanto attore nell’invocata revisio”) è tenuto a “dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste” (cfr., in termini, Cass. Sez. U., 8 febbraio 2013, n. 3033 cui adde Cass., 3 settembre 2018, n. 21557; Cass., 9 giugno 2016, n. 11797; Cass., 25 novembre 2013, n. 26292; v., altresì, Cass. Sez. U., 23 dicembre 2005, n. 28498).

5. – Quanto, ora, al secondo motivo, rileva, innanzitutto, la Corte che i ricorrenti omettono di riprodurre (almeno in riassunto) tanto il motivo di appello involgente la censura (ora) proposta (con riferimento ai valori di mercato utilizzati a comparazione) quanto il contenuto degli atti di compravendita prodotti (al fine di riscontrare, in tesi, i prezzi di compravendita ivi dichiarati dalle parti); laddove, come si è detto, il giudice del gravame ha ritenuto tali valori congruenti con le caratteristiche del terreno oggetto di rettifica.

In ordine, poi, alla perizia di parte, – il cui contenuto, nei limiti in cui viene riprodotto dai ricorrenti (v. a fol. 9 del ricorso), alcuna effettiva comparazione istituisce tra terreni edificabili e di analoghe caratteristiche, – è del tutto evidente che anch’essa (in alcun modo) espone un qualche fatto decisivo per il giudizio, così che la critica svolta si risolve nella sollecitazione di un riesame dei dati probatori che è precluso in questa sede.

6. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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