Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8075 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36112-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in
carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
ETNALL SRL, IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3748/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 3748/05/2019, depositata il 13 giugno 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania ha accolto l’appello della Etnall s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto in parte il ricorso della medesima società contro l’avviso d’accertamento emesso, in materia d’Irap, per l’anno d’imposta 2006.
La contribuente si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. E’ necessario rinviare a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello (n. 5663/2013, cui è riunito il 5766/2013) all’esito del quale è stata emessa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, qui impugnata.
P.Q.M.
Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021