Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8075 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 21/03/2019), n.8075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23754-2017 proposto da:

D.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BODRITO ANDREA,

DOMINICI REMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

D.A.L. ricorre avverso la decisione della CTR della Liguria che, con sentenza n. 322/1/2017 depositata il 6.3.2017, respingendo l’appello ha ritenuto infondata la domanda del contribuente, docente universitario e dottore commercialista diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata (dal 2008 al 2011).

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

1. Premesso che la motivazione della sentenza d’appello rispetta il minimo costituzionale, il che comporta la reiezione del quarto motivo da esaminare in ordine logico con priorità, col primo mezzo il ricorrente censura (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,) la sentenza d’appello, laddove questa, pur mancando obiettivi risconti di un’attività autonomamente organizzata e della presenza di dipendenti e/o collaboratori, enfatizza erroneamente l’ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell’attività.

2. In effetti il giudice d’appello non ancora l’accertamento dell’autonoma organizzazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare fa malgoverno di principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass., se. un., n. 9451 del 2016, laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell’IRAP, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. Riguardo al punto centrale dell’apparato argomentativo, si osserva che il valore assoluto dei compensi (Cass., se. 6-5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (Cass., se. 6-5, n. 23557 de1 2016; Cass., se 6 -5, n. 23552 del 2016).

La CTR non ha verificato se l’impiego delle due segretarie, facenti capo indistintamente a tre professionisti non associati, possa tradursi, riguardo alla sola sfera personale dell’odierno ricorrente nell’impiego non eccedente quello di una unità dipendente con mansioni esecutive.

5. Tali parametri, orientativi d’ineludibili indagini di fatto (Cass., se un., cit.), non risultano globalmente rispettati nè concretamente valutati dal giudice d’appello II che, stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che governano l’imposta, rende indispensabile un’indagine di merito, invece, erroneamente elusa dal giudice regionale e tale da integrare il vizio di cui al n. 3) dell’invocato art. 360 c.p.c..

6. Anche il secondo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,) con cui si censura le ritenuta configurabilità dell'”autonoma organizzazione” con riguardo ai proventi derivanti dalla attività di sindaco, revisore legale e amministratore di società, lezioni e diritto di autore, consulenza tecnica d’ufficio e di parte deve essere accolto.

Questa Corte ha affermato, con pronuncia resa inter partes (Cass. 12052/2018) che il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012Rv. 621930); nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, il professionista ha chiesto di scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d’autore, consulenze tecniche d’ufficio e di parte, sicchè il giudice d’appello, riferendo il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio specifico, ha violato i superiori principi di diritto.

La trattazione del terzo motivo deve ritenersi assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.

Consequenzialmente il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, nonchè per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il quarto motivo; assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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