Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8075 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SINDACATO ORSA – ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI DI BASE SEGRETERIA

PROVINCIALE FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo

studio dell’avvocato DONATONE BRUNO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MANINI EMANUELA, BRASCHI GIANLUCA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/05/2009 r.g.n. 1150/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato VALERIO COSENTINO per delega ENZO MORRICO;

udito l’Avvocato ROSALIA MANGANO per delega BRASCHI GIANLUCA;

udito il P.M. per il rigetto del ricorso, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il sindacato ORSA propose ricorso, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori nei confronti di Trenitalia, assumendo che la societa’, nell’individuare le prestazioni indispensabili in occasione degli scioperi regionali proclamati per i giorni 28 e 29 gennaio 2007, aveva violato l’accordo nazionale 23 novembre 1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia.

2. Il giudice del lavoro accolse il ricorso e, con decreto del 28 marzo 2007, dichiaro’ che le disposizioni datoriali in ordine alle prestazioni indispensabili adottate da Trenitalia in difformita’ dall’accordo costituivano condotta antisindacale, ordinando alla societa’ di cessare da tale comportamento.

3. Trenitalia propose opposizione ai decreto, che venne rigettata dal Tribunale. Propose quindi appello. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 26 maggio 2009, ha respinto l’impugnazione.

4. Trenitalia ricorre per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Il sindacato si difende con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

5. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. La sentenza viene e en su rata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della attualita’ della condotta denunciata dal sindacato “attesa la omessa e contraddittoria motivazione sul punto”.

6. Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. la societa’ ricorrente precisa che “il fatto controverso e’ rappresentato dalla errata ed omissiva valutazione da parte della Corte d’appello delle difese svolte in primo grado, integralmente riportate nell’atto di appello, da parte della societa’ in ordine alla mancanza di attualita’ della procedura attivata dal sindacato. In particolare la Corte ha errato laddove ha omesso di valutare che all’epoca della proposizione del ricorso -fine febbraio 2007- la pretesa condotta antisindacale aveva gia’ prodotto i suoi effetti ed era ormai esaurita, in quanto relativa allo sciopero tenutosi il 28-29 gennaio 2007 ed alle comandate disposte il 24 gennaio 2007”.

8. Il motivo e’ inammissibile.

9. L’art. 360 c.p.c., n. 5 consente il ricorso per cassazione per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

10. E’ evidente, ed e’ sottolineato dall’uso della “o”, che una motivazione puo’ essere viziata perche’ e’ stata omessa o perche’ e’ contraddittoria. Ma non puo’, nello stesso tempo, mancare ed essere contraddittoria, come invece assume la societa’ ricorrente, con proposizione inammissibile.

11. Inoltre, questo tipo di ricorso per cassazione, concerne la motivazione in ordine alla sussistenza di un “fatto”, controverso e decisivo per il giudizio.

12. Non puo’, come invece si assume nel ricorso, riguardare la “valutazione delle difese” svolte da una delle parti. Ne’ puo’ consistere nella verifica della sussistenza di un requisito quale l’attualita’ della condotta, che puo’ essere oggetto del vizio di violazione di legge (art. 360, n. 3) se e’ fatta dal giudice di merito in contrasto con una o piu’ specifiche norme di legge o di contratto collettivo (da specificare nel ricorso). Il fatto, in questo caso, e’ la successione degli eventi su cui si opera la valutazione della attualita’ della condotta: disposizione delle comandate (24 gennaio), effettuazione dello sciopero (28 e 29 gennaio), proposizione del ricorso (febbraio). Tali fatti sono pacifici tra le parti; non sono controversi, come e’ invece necessario affinche’ si possa ipotizzare il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Il motivo formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5 e’ pertanto, inammissibile.

14. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione degli artt. 4.2.2., 4.2.2a e 4.2.2.b, dell’accordo sindacale nazionale del 23 novembre 1999”.

15. Il quesito di diritto posto e’ il seguente: “l’interpretazione letterale e sistematica della normativa collettiva in esame conduce a ritenere che con la medesima le parti sociali hanno inteso distinguere lo sciopero nazionale da quello locale o ed sub-regionale o subcompartimentale, senza nulla disporre in merito allo sciopero ed regionale e che quando uno sciopero non abbraccia l’intero territorio nazionale, ma abbia un ambito geografico limitato e locale, i suoi effetti non possano estendersi oltre l’ambito geografico interessato;

dunque, le limitazioni dei treni garantiti di cui all’art. 4.2.2 e segg. debbono intendersi riferite esclusivamente ai treni che abbiano arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero e non ai treni di passaggio”.

16. Per comprendere il problema e’ bene riepilogare i fatti e il contenuto delle disposizioni dell’accordo.

17. Deve preliminarmente ricordarsi che la legge sullo sciopero nei servizi essenziali (n. 146 del 1990), quali sono i trasporti ferroviari, impone di effettuare lo sciopero garantendo le prestazioni indispensabili individuate negli accordi e contratti collettivi giudicati idonei dalla Commissione di garanzia.

18. Il comando aziendale in ordine ai treni da garantire in occasione dello sciopero regionale del 28-29 gennaio 2007, considerava prestazioni indispensabili, quindi da garantire, quelle relative a tutti i treni di media e lunga percorrenza non aventi origine e destinazione all’interno della regione Toscana (i c.d treni passanti).

19. Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze hanno ritenuto che tale comando sia andato al di la’ di quanto previsto dall’accordo che regola la materia, stipulato il 23 novembre 1999 tra Trenitalia e sindacati.

20. Le disposizioni dell’accordo che rilevano sono le seguenti:

21. “4,2.2 Nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al successivo punto 4.2.4. Deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all’arrivo alla stazione di destinazione. 4.2.2a. Vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.

4.2.2.b Al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull’orario FS, sara’ assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all’utenza nei termini previsti dalla L. n. 146 del 1990, art. 2, comma 6, e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario. La societa’ potra’ far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l’arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l’utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformita’ a quanto previsto al punto 5”.

22. Come si e’ detto, Trenitalia considera prestazioni indispensabili, da garantire, quelle relative a tutti i treni di media e lunga percorrenza non aventi origine e destinazione all’interno della regione Toscana (i c.d treni passanti).

23. L’interpretazione di Trenitalia, esplicitata a pag. 18 del ricorso, e’ che nel caso di sciopero locale “ove la destinazione finale dei treni sia posta al di fuori dell’area dello sciopero, la loro circolazione -sempre che l’orario di partenza sia anteriore a quello di inizio dell’astensione- debba essere sempre garantita, anche al fine di evitare effetti ultrattivi dello stesso”.

24. Sempre secondo Trenitalia, lo sciopero in questione “aveva, pacificamente, carattere locale” e “conseguentemente , alla fattispecie de qua trovera’ applicazione la previsione dell’art. 4.2.2. nella sua interezza compreso il disposto di cui al punto 4.2.2b”.

25. Ma il punto 4.2.2b non dice affatto che costituiscono prestazioni indispensabili, “tutti” i treni con destinazione finale posta al di fuori dell’area dello sciopero.

26. Dice due cose ben diverse:

27. La prima e’ che, “al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi locali, oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull’orario FS, sara’ assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all’utenza nei termini previsti dalla L. n. 146 del 1990, art. 2, comma 6, e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario”.

28. La seconda e’ che la societa’ potra’ far circolare i treni non garantiti mediante l’utilizzazione i personale non aderente allo sciopero. Quest’ultima previsione detta una regola che non attiene alla individuazione delle prestazioni indispensabili. Stabilisce solo che, oltre alle prestazioni indispensabili, Trenitalia in caso di sciopero locale potra’ far viaggiare ulteriori treni utilizzando i lavoratori che non aderiscono all’astensione.

29. La prima e’ invece rilevante in materia di prestazioni indispensabili e viene dettata per “limitare” (quindi, non eliminare integralmente) gli effetti definiti “ultrattivi” degli scioperi locali.

30. La regola posta dall’accordo e’ che, in questi casi, devono essere garantiti:

a) i “treni di cui ai precedenti punti” (l’incipit del punto 4.2.2b e’: “oltre ai treni” garantiti dai precedenti punti”). E i treni garantiti dai punti precedenti sono: 4.2.1. i treni dei pendolari nei giorni feriali. 4.2.2. treni di media e lunga percorrenza in misura di tre coppie al giorno sulle direttive principali sino all’arrivo alla stazione di destinazione; 4.2.2a. tutti i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero e arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello scioperio.

b) In piu’, il punto 4.2.2b aggiunge gli Eurostar e ulteriori treni della categoria Intercity che saranno “concordati” a livello regionale.

31. L’area delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero locale, e’ quindi ampia, ed e’ ulteriormente dilatabile con l’utilizzo dei lavoratori non scioperanti, ma non integra -come invece sostiene Trenitalia – indiscriminatamente, “tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti all’interno della regione Toscana”.

32. Ne’ a tale risultato si puo’ pervenire leggendo, in negativo, la previsione contenuta nella seconda parte del punto 4.2.2a, laddove, dopo che nella prima parte si e’ sancito che devono essere garantiti tutti i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero ed arrivo a destino entro un’ora, si afferma che, invece, i treni con arrivo a destino nell’area interessata successivo a un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi. Quest’ultima previsione stabilisce che sono soppressi quei treni, non dispone, in positivo, che quelli con arrivo a destino al di fuori dell’area interessata debbono essere tutti garantiti e costituiscono tutti prestazioni indispensabili.

33. Ne’ si puo’ attribuire questo valore integrativo di una disposizione che non c’e’ alla delibera con la quale la Commissione di garanzia ha giudicato idoneo l’accordo, precisando sul punto che la clausola sulla soppressione riguarda i treni la cui destinazione ricade nell’area interessata dallo sciopero e non riguarda tutti i treni che vanno al di la’ di tale area. Cio’, infatti, non significa che tali treni costituiscono tutti prestazioni indispensabili e debbono essere tutti garantiti. La disposizione che individua le prestazioni indispensabili e’ quella, prima esaminata, che si occupa specificamente degli scioperi locali (quelli nazionali non pongono un problema di distinzione tra aree) e regola in positivo la materia individuando i treni che devono essere garantiti.

34. Deve pertanto confermarsi, in sintonia con quanto gia’ affermato dal giudice di primo e di secondo grado, che il comportamento di Trenitalia consistente nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella regione Toscana, va al di la’ di quanto convenuto nell’accordo e consentito dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Di conseguenza costituisce comportamento antisindacale.

35. Il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze deve essere, quindi, rigettato, per fondarsi la suddetta sentenza su una motivazione (Ndr: testo originale non comprensibile) , e la parte che perde il giudizio deve essere condannata alla rifusione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione, in favore del sindacato controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 28,00 Euro, nonche’ 4.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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