Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8074 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/03/2021), n.8074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27872-2019 proposto da:

GESTIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GHIRZA N. 13, presso

lo studio legale dell’avvocato FILIPPUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 764/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DISTACCATA di LATINA, depositata il

18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dalla Gestioni Immobiliari s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione IVA a seguito della emissione di fatture per operazioni inesistenti. La CTR confermava la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo il ricorso perchè proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sul rilievo che la notifica dell’atto impugnato si era perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.).

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo – rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8 commi 2 e 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero errata valutazione di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto regolarmente perfezionato l’iter notificatorio dell’atto impugnato nonostante non fosse stata acquisita la prova della ricezione da parte della società contribuente della C.A.D.

Va preliminarmente rilevato che con ordinanza n. 21714 del 2020 la quinta sezione civile ha disposto la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, ai fini della ritualità della notifica della L. n. 890 del 1982, ex art. 8, sia richiesta la sola prova della C.A.D. ovvero la prova della sua avvenuta ricezione.

Pertanto, difettando evidenza decisoria, la causa va rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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