Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8074 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 569/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/12/2007 R.G.N. 1089/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto in favore di M.L., coltivatrice diretta, il diritto ad ottenere l’indennita’ di maternita’ per il periodo di astensione obbligatoria, condannando l’INPS alla corresponsione dei relativi importi, oltre gli accessori. In particolare, per quanto rileva in questa sede di legittimita’, la Corte di merito ha ritenuto che per la fruizione del trattamento di maternita’ fosse sufficiente l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, non essendo invece necessario – come ritenuto dall’Istituto – l’effettivo versamento dei contributi previdenziali.

2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con ricorso articolato in un unico motivo. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 546 del 1987, artt. 1, 4 e 6. Sostiene che l’indennita’ giornaliera di maternita’ per astensione obbligatoria non compete alla coltivatrice diretta, iscritta negli elenchi di categoria, in mancanza della copertura contributiva del periodo indennizzabile.

2. Tale motivo non e’ fondato.

2.1. Una ricognizione del contesto normativo riguardante le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della maternita’ consente di rilevare che il relativo trattamento, tradizionalmente disciplinato insieme alle forme di tutela contro le malattie comuni in quanto diretto a sopperire a una temporanea limitazione della capacita’ reddituale, e’ stato gradualmente collocato fra le prestazioni giustificate dal c.d.

carico di famiglia, siccome destinato al particolare onere familiare – sostenuto personalmente ed esclusivamente dalla donna — connesso alla gestazione e al parto e all’assistenza del neonato nei primi mesi di vita, si’ che la funzione di sostegno economico realizzata dalla relativa indennita’ corrisponde sia alla tutela della donna e del nascituro, sia ad evitare che la maternita’ determini una situazione di bisogno per la famiglia. In proposito, mette conto rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato, fin dagli anni ottanta, l’operativita’ della garanzia costituzionale — precipuamente riferita all’art. 31 Cost. – anche in situazioni indipendenti dall’evento della maternita’ naturale, sul presupposto che la tutela assolve anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita’ del bambino (cfr. Corte cost. n. 1 del 1987; n. 179 del 1993).

2.2. La successiva evoluzione del quadro normativo, secondo le linee indicate da questa giurisprudenza, ha portato — in base alla delega contenuta nella L. 8 marzo 2000, n. 53 – alla introduzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2.3. L’art. 66, nel quale e’ confluito l’art. 1 della L. 29 dicembre 1987, n. 546, dispone che alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti determinate attivita’ commerciali, nonche’ alle imprenditrici agricole a titolo principale, e’ corrisposta un’indennita’ giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto. I successivi artt. 67 e 68 disciplinano le modalita’ di erogazione e la misura dell’indennita’. L’art. 82 prevede che alla copertura degli oneri economici si provvede con un contributo annuo per ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita’ commerciali.

2.4. Questa Corte ha avuto modo di osservare che l’indennita’ di maternita’ – nella specie qui in esame, richiesta dalla madre coltivatrice diretta – si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui la titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volonta’. Tale diritto, in particolare, viene esercitato, nei confronti dell’ente previdenziale, nell’ambito del rapporto assistenziale che si costituisce ex lege, con il conseguente obbligo del medesimo ente di corrispondere l’indennita’ (cfr. Cass. 16207 del 2008).

2.5. La costituzione di tale rapporto assistenziale avviene secondo condizioni e modalita’ peculiari in relazione ad alcune attivita’ di lavoro, per le quali la legge prevede una specifica disciplina. La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nell’affermare che la disposizione della L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11 comporta il principio che la costituzione del rapporto assicurativo dei coltivatori diretti avviene solo con l’iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, come viene confermato per il trattamento di maternita’ delle coltivatrici dirette dall’art. 6 della richiamata L. n. 546 del 1987 che fa riferimento alle lavoratrici iscritte ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria e, come tali, inserite negli appositi elenchi (cfr. Cass. n. 16931 del 2004). Tale sistema — contrariamente a quanto affermato dall’Istituto ricorrente -non configura alcun automatismo, analogo a quello previsto per i lavoratori agricoli subordinati, poiche’ il rapporto assicurativo non si instaura automaticamente al momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l’iscrizione nell’elenco di categoria, occorrendo invece, necessariamente, l’effettiva iscrizione (cfr. Cass. n. 17655 del 2003).

2.6. Vero e’ che, in linea generale, l’ordinamento puo’ prevedere, per alcune forme di tutela sociale connesse al rapporto assicurativo, requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, configurandosi in tali ipotesi una corrispettivita’ fra accreditamento contributivo e prestazione. Tale carattere corrispettivo non sussiste, pero’, per le lavoratrici indicate nel richiamato D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 66 fra cui le coltivatrici dirette, per le quali, peraltro, il finanziamento della prestazione avviene — come s’e’ visto – mediante un contributo annuo per ogni iscritto all’a.g.o. per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita’ commerciali, cosi’ dimostrandosi, all’interno di un sistema di tipo solidaristico, l’assenza di un diretto collegamento fra versamento della contribuzione e prestazione a tutela della maternita’.

3. In base a tali principi, deve ritenersi che la decisione impugnata si sottrae alle censure mosse dall’Istituto previdenziale, essendo incontestato che la coltivatrice era iscritta negli elenchi nominativi in data ben anteriore al periodo indennizzabile.

4. Pertanto il ricorso e’ respinto. Nulla per le spese in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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