Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8074 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avv. Manzi Andrea,

presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma in via F.

Gonfalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliati presso la sua sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 23/1/07, depositata il 16 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

Udito l’avv. Andrea Manzi per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.G., ragioniere commercialista, impugno’ l’avviso di accertamento emesso il 14 dicembre 2004 ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, con il quale l’Agenzia delle entrate di Milano (OMISSIS) recuperava a tassazione compensi non contabilizzati relativi al 2001 per L. 44.736.000 sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza dell’8 marzo 2002 dal quale era emersa la mancata annotazione, all’11 febbraio 2002, data della verifica, sul registro degli incassi e sull’elaboratore elettronico di 29 fatture emesse fino al 31 dicembre 2001, riportate invece nel registro IVA delle fatture emesse.

Il contribuente lamentava fossero stati “contestati” maggiori ricavi per compensi non portati a tassazione, laddove l’omessa annotazione dei compensi, rilevata nel febbraio 2002, era consistita in una mera annotazione tardiva, in quanto gli incassi erano stati poi registrati nel relativo registro ed esposti nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2001.

In primo grado il ricorso era rigettato sul rilievo che all’atto del controllo (p.v.c. del marzo 2002) era stato verificato che le fatture non risultavano trascritte ne’ sul registro degli incassi ne’ sull’elaboratore contabile e che “le contrarie affermazioni del ricorrente non apparivano adeguatamente documentate dalle copie informali del registro incassi allegato al ricorso”.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello del contribuente, il quale, oltre a puntualizzare come l’importo dei ricavi annotati fosse di L. 41.530.828, e non di L. 44.736.000, deduceva l’illegittimita’ della ripresa, atteso che l’importo risultante da quelle 29 fatture “regolarmente contabilizzate nel registro IVA vendite e poi anche nel registro dei corrispettivi era stato spontaneamente assoggettato a tassazione nella dichiarazione mod. unico relativa al periodo d’imposta 2001, presentata tempestivamente in data 29 ottobre 2002” – e prodotta in appello con la copia del relativo modello F 24 concernente i versamenti delle imposte per il 2001 -, ed inoltre che in ordine alla circostanza che quell’importo fosse stato “contabilizzato nei registri dei corrispettivi ed avesse concorso alla determinazione del redito imponibile non potevano esservi dubbi, atteso che l’annotazione su registro dei corrispettivi delle n. 29 fatture portanti l’importo… risultava dall’estratto in copia autentica rilasciato dal Comune di (OMISSIS)” e prodotto in appello.

Il giudice di secondo grado riteneva infatti che, “sia o non sia vero che l’importo ripreso a tassazione dovesse essere determinato in L. 41.530.828, anziche’ in L. 44.736.000”, rimaneva “palese e innegabile il fatto che l’appellante, a fronte di una pronuncia., in cui il ritenuto difetto di prova delle “affermazioni del ricorrente” risulta chiaramente legato non soltanto, specificamente, al carattere informale della documentazione allegata (“copie informali del registro incassi”), ma anche, piu’ in generale, alla completezza e alla concludenza della documentazione medesima (le “affermazioni del ricorrente non appaiono adeguatamente documentate”), si e’ limitato a produrre in questo grado – in copia autentica anziche’ informale – quanto gia’ prodotto in primo grado, senza nulla dedurre, in realta’, rispetto al ben piu’ rilevante profilo teste’ indicato, ossia al profilo della completezza e/o concludenza dei documenti a suo tempo prodotti; cio’ che, tanto piu’ se riguardato alla luce del fatto ulteriore che l’Amministrazione Finanziaria non era costituita in primo grado, sicche’ le “copie informali” a suo tempo prodotte dal N. non potevano dirsi disconosciute ne’ ritenersi, solo in ragione del loro informale carattere, probatoriamente inidonee, impedisce a questa Commissione di addivenire all’invocata riforma della pronuncia ridetta”.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attivita’ difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando “emessa motivazione circa “la completezza e la concludenza della documentazione prodotta”, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, censura come meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata, o quantomeno gravemente insufficiente, per non aver fornito alcuna delucidazione sull’incompletezza o sull’inadeguatezza della documentazione prodotta a dimostrare le “affermazioni” di esso contribuente nel senso che, pur essendo stati registrati tardivamente gli incassi controversi, le relative somme non erano state tuttavia sottratte a tassazione.

Con il secondo motivo, denunciando “error in procedendo: nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’esatto ammontare dei ricavi imponibili oggetto dell’accertamento contestato (art. 360 c.p.c., n. 4). Ovvero omessa o insufficiente motivazione circa “l’esatto ammontare dei ricavi imponibili oggetto dell’accertamento contestato”, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, si duole che il giudice d’appello abbia considerato irrilevante la domanda – e non abbia deciso su di essa – concernente l’importo corretto del ricavo imponibile (“di L. 41.530.828 e non di L. 44.736.000”), ricavabile dalle fatture e quindi dal registro IVA – vendite, diverso da quello, lordo di contributo previdenziale, imponibile ai fini IVA, ma non ai fini IRPEF, e delle anticipazioni non imponibili.

Il ricorso e’ fondato.

Quanto al primo motivo, fermo l’obbligo di tempestiva annotazione dei compensi nel registro dei corrispettivi, omissione correttamente rilevata in sede di verifica e quindi legittimamente contestata con l’atto di accertamento, la sentenza impugnata ha del tutto mancato di dare conto, a fronte della “ripresa a tassazione di compensi non contabilizzati”, dell’incidenza della tempestiva dichiarazione dei redditi per l’anno 2001, cui quei compensi si riferivano, e del tempestivo versamento delle relative imposte dovute, circostanze entrambe allegate e documentate dal contribuente appellante con la produzione del modello unico per il 2001 e con i modelli per il versamento delle relative imposte.

Il secondo motivo e’ del pari infondato, per essere stata omessa, in presenza di puntuali rilievi dell’appellante, ogni motivazione sulla ritenuta irrilevanza – “sia o non sia vero che l’importo ripreso a tassazione dovesse essere determinato in L. 41.530.828, anziche’ in L. 44.736000…” – sul corretto importo dei ricavi imponibili.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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