Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8073 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 21/03/2019), n.8073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16659-2017 proposto da:

COMUNE DI COTIGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZANASI MARCO;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO IN COTIGNOLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato CARUSO

RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASI

MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della EMILIA ROMAGNA, depositata il 02/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con sentenza n. 35/4/17, depositata il 2 gennaio 2017 non notificata, la CTR dell’Emilia Romagna Toscana – sezione staccata di Bologna – ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Cotignola nei confronti della Parrocchia di Santo Stefano (di seguito Parrocchia) per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Ravenna che aveva accolto i ricorsi, di seguito riuniti, proposti dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008 con il quali l’ente locale aveva richiesto il tributo riguardo a un immobile di proprietà della Parrocchia, concesso in comodato ad ANSPI (Associazione Nazionale S. Paolo per gli oratori e i circoli giovanili), circolo ricreativo di ispirazione cristiana.

La sentenza della CTR ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), osservando che l’attività svolta dalla succitata associazione fosse riconducibile ad attività oggettivamente esente, così come entrambi i soggetti, associazione e Parrocchia, potessero fruire dell’esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive. Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui la Parrocchia resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla Parrocchia contro ricorrente per difetto di autosufficienza, rubricata in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; il ricorso risulta autosufficiente riguardo al requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, avendo evidenziato, ai fini della decisione, la rilevanza della circostanza, incontroversa in fatto, dello svolgimento di attività, nell’immobile di proprietà della Parrocchia, da parte di un soggetto terzo (la summenzionata associazione).

2. I1 primo motivo di ricorso è fondato. Con esso il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte che, quanto alla verifica dei requisiti, oggettivo e soggettivo, secondo quanto previsto dalla citata norma in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c), (già art. 87), ritiene necessaria, ai fini del godimento dell’esenzione, l’utilizzazione diretta degli immobili.

2.1 L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perchè a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21755/2010).

2.2. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016). in particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”. Nel caso di specie, l’assunto difensivo della ricorrente, che mira a interpretare il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. i), nel senso che anche un “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorchè anch’esso senza finalità di lucro, rientrerebbe nel perimetro normativo dell’esenzione fiscale richiesta, non può essere accolta (Cass. 30820/2017).

Non ignora il collegio la pronuncia di Cass. n. 25508/15 che ha riconosciuto l’esenzione nel caso di un bene, concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa. Nella specie, tuttavia, esisteva tra i due enti – comodante e comodatario – “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”, circostanza nella specie non indagata. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

2.3. L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbita la trattazione del secondo.

3. Con il terzo motivo il ricorente deduce violazione è falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto tardiva l’eccezione proposta in sede di appello che solo a far tempo dal 31.5.2008 il bene era stato concesso in comodato.

3.1 La censura è fondata

Il contratto di comodato era stato prodotto in giudizio sin dal primo grado. La contestazione relativa alla titolarità attiva del diritto (nella specie il diritto all’esenzione) essendo volta semplicemente a negare l’esistenza di un fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, la cui prova spetta ex art. 2697 c.c. all’attore, non va inquadrata inquadrabile nella categoria delle eccezione in senso stretto, ma deve essere ricondotta alla categoria delle mere difese, ovvero delle deduzioni attraverso le quali la parte, proponendo una ricostruzione giuridica alternativa o prendendo posizione rispetto ai fatti allegati dall’attore, si limita appunto a negare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto oggetto del giudizio.

La statuizione della sentenza gravata si pone in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, che “In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o istintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio perchè le difese le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono a loro volta eccezione in senso tecnico” (così Cass. 3338/11; conformi sent. 12008/11, 8316/12).

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR dell’Emilia II giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e termo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Emilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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