Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8073 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8356/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/01/2007 R.G.N. 6420/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, M.C., premesso di avere goduto del trattamento di mobilita’ ai sensi della L. n. 223 del 1991, lamentava di avere percepito dall’INPS il relativo sussidio con ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge (D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32), e cioe’ il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese, e chiedeva, pertanto, la condanna dell’Istituto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle prestazioni ricevute in ritardo. Il Tribunale, con sentenza del 30 ottobre 2003, accoglieva la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che – con la sentenza qui impugnata e per quanto rileva nella presente sede – riconosceva fondata la pretesa della lavoratrice, sul presupposto che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennita’ di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32 secondo cui il pagamento dell’indennita’ deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.

2. Di questa decisione l’INPS domanda la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. La lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 l’Istituto, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte, sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit. alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilita’, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennita’ come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile.

2. Il motivo e’ fondato, alla stregua dei principi gia’ enunciati da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 12747 del 2008, e altre successive conformi).

2.1. Nell’ambito della tutela contro la disoccupazione, l’indennita’ di mobilita’, prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 risponde all’esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano percio’ mantenere il posto di lavoro; si tratta di una prestazione, avente funzione previdenziale, che non e’ interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all’esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione e’ ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicche’ essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta L. n. 223 del 1991 ed e’ riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni. Sul piano della disciplina della prestazione, tale configurazione spiega il fatto che l’indennita’ sostituisca ogni altra prestazione di disoccupazione (nonche’ le indennita’ di malattia e di maternita’, anch’esse connesse a periodi di inattivita’ lavorativa involontaria), ai sensi del comma 8 del citato art. 7, e che essa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, “in quanto applicabile”, cosi’ come dispone il comma 12 dello stesso articolo. Quest’ultima disposizione, in particolare, per la sua stessa formulazione, assume il significato di un richiamo integrale, e quindi non meramente residuale, della normativa sulla disoccupazione ordinaria, nel senso che quest’ultima e’ inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella disciplina dell’indennita’ di mobilita’, salva la specifica regolamentazione di determinati aspetti della prestazione (cfr. Cass., Sez. Unite, 6 dicembre 2002, n. 17389). Cio’ comporta, con riferimento alla questione oggetto della presente controversia, che occorre individuare i meccanismi di concreta applicazione dell’indennita’ di mobilita’, verificando la eventuale sussistenza di una regolamentazione specifica di tale aspetto, che renda inapplicabile (perche’ incompatibile con esso) il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare con la sentenza n. 18415 del 2003 e numerose altre conformi, l’esame della disciplina dettata dalla L. n. 223 del 1991, mente esclude una tale eventualita’ per il calcolo della prestazione (che dunque e’ commisurata ad ogni giornata di disoccupazione), dimostra, invece, distinte modalita’ di corresponsione rispetto all’indennita’ di disoccupazione. In primo luogo, vengono in rilievo la previsione di una durata massima di dodici mesi, elevata in ragione del raggiungimento di una determinata eta’ e dell’appartenenza a determinate aree territoriali, e la suddivisione del periodo di massima durata – ai fini della determinazione della misura decrescente del trattamento – in due ulteriori periodi indicati in mesi (v. art. 7, commi 1 e 2), la’ dove il riferimento ai mesi vale, appunto, a determinare la durata massima di erogazione del trattamento di mobilita’ e ad indicare i periodi di spettanza della misura massima e della misura minima della prestazione. In secondo luogo, la spettanza dell’indennita’ in misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 7, comma 1) comporta la determinazione della misura della prestazione sulla base dell’integrazione salariale precedentemente percepita o comunque spettante (e quindi, eventualmente, sulla base dell’importo massimo di tale integrazione, determinato per ogni mese ai sensi dell’articolo unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1994, n. 451) e vale a determinare una mensilizzazione della stessa prestazione, nel senso che questa – pure calcolata a giorno -debba essere corrisposta a mese (cfr. Cass. n. 18415/2003 cit, anche con riguardo al raffronto con le modalita’ di pagamento dell’integrazione salariale). Occorre considerare, infine, il riferimento ai mesi e alle mensilita’, che si rinviene in altre disposizioni della stessa L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, per il caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attivita’ autonoma o in cooperativa, prevede la detrazione delle mensilita’ gia’ godute; l’art. 9, comma 5, per il caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, prevede la corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza. Anche queste disposizioni – pure non comportando la determinazione della misura del trattamento di mobilita’ con riferimento al mese – rivelano tuttavia la cadenza mensile della corresponsione (il che puo’ anche valere ai fini della individuazione del termine di prescrizione: cfr., con riferimento al credito mensile derivante dall’integrazione salariale, Cass. n. 17675 del 2002).

2.2. In conclusione, le peculiarita’ della disciplina dell’indennita’ di mobilita’, nei profili esaminati, riguardano, oltre alla diversa durata e al diverso importo del trattamento, nonche’ alla possibilita’ di sospensione nel caso di svolgimento di attivita’ lavorativa e di cumulo con i redditi di lavoro, anche le cadenze di pagamento, che sono mensili e non quindicinali, rimanendo quindi applicabile per il resto (ex art. 7, comma 12, cit.) la disciplina della disoccupazione (la cui applicazione rileva, oltre che per il calcolo a giorno, anche per altri aspetti significativi, ad esempio per la decorrenza e per la necessita’ di presentazione della domanda a pena di decadenza (cfr. la gia’ citata Cass. S.U. n. 17389 del 2002).

3. Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo invece ritenuto applicabile la disciplina dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione anche ai fini delle scadenze di pagamento e, conseguentemente, ai fini della determinazione degli accessori decorrenti da tali scadenze, e’ incorsa nella denunciata violazione di legge; sicche’ essa, in accoglimento del ricorso dell’Istituto, deve essere cassata.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originariamente proposta. Non occorre provvedere sulle spese dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, non applicabili nella specie ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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