Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8072 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3255-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2013 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

– B.T. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, il provvedimento di diniego di validità della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12 di carichi iscritti a ruolo, riguardante tasse automobilistiche, dovute per gli anni 1993 e 1995. Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti e la regolarità della definizione di imposta. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente. La sentenza veniva impugnata dall’Ufficio, sulla base del rilievo che la sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 non era applicabile alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 1993 e 1995, trattandosi di tributi regionali dal 1 gennaio 1993. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello proposto dall’Ufficio. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23 e della L. n. 289 del 2002, art. 13 nonchè dell’art. 12 disp. att. c.c., relazione al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies conv. in L. n. 27 del 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, avendo il giudice di appello errato nel ritenere illegittimo il diniego di condono, applicando la procedura di definizione dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2012, art. 12 anche alle tasse automobilistiche regionali, attesa la loro natura di tributo erariale, alla luce di quanto espresso dalla Consulta con sentenza n. 311 del 2003.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 e del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies conv. in L. n. 27 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

L’Ufficio ricorrente deduce che nell’ipotesi in cui si dovesse disattendere il primo motivo di ricorso e ritenere la condonabilità delle violazioni in tema di tasse automobilistiche nelle Regioni a statuto ordinario, in epoca successiva al primo gennaio 1993, si deduce comunque l’erroneità della decisione, non potendo le tasse automobilistiche essere condonate, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 essendo stata dal legislatore prevista, con la L. n. 23 del 2003, una speciale disciplina al riguardo.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.L. 953 del 1992, art. 5, comma 51 conv. in L. n. 53 del 1983 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo il giudice di secondo grado respinto l’appello dell’ufficio con l’ulteriore motivazione della illegittimità del provvedimento di diniego alla definizione per tardività in quanto emesso in epoca successiva alla maturazione del termine prescrizionale previsto dal D.P.R. n. 53 del 1992, art. 5, comma 51.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha costantemente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 12 è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione: sicchè la norma non può dirsi applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche (Cass. n. 6695 del 2017). A decorrere dal 1 gennaio 1993, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive mod., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato dalla Regione”: sicchè, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica è condizionata all’emanazione di un provvedimento in tal senso del legislatore regionale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13 provvedimento che non è stato emanato. In ogni caso, una definizione agevolata della cartelle relative a tasse automobilistiche è stata disposta da una apposita norma dettata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies.

Secondo quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, comma 1 e 3, i tributi locali e le tasse automobilistiche relative all’anno 1995, oggetto della controversia, erano già non “erariali”, in quanto trasferiti alle Regioni dal 1 gennaio 1993, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 23 con la conseguenza che il “condono” era rimesso alla volontà legislativa regionale. Ai sensi della L. n. 289 del 2002m, art. 13 con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente, per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tassa loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 10, sono state successivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario sia l’accertamento, che la riscossione di tali tributi.

Il condono, pertanto, alla data del 1995 era già rimesso alla volontà legislativa regionale, sicchè legittimamente l’Ufficio ha potuto manifestare il proprio diniego al condono richiesto dalla contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 trattandosi di una disposizione esclusivamente riferita ai tributi statali (v. Cass. Sez. 5, n. 736 del 2017).

All’accoglimento del primo motivo di censura consegue l’assorbimento del secondo proposto in subordine.

Anche, il terzo motivo è fondato. La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio con l’ulteriore motivazione della illegittimità del provvedimento di diniego alla definizione per tardività, in quanto emesso in epoca successiva alla maturazione del termine prescrizionale previsto dal D.P.R. n. 53 del 1982, art. 5, comma 51.

Come evidenziato dalla Procura Generale nelle conclusioni depositate in atti, l’Agenzia fondatamente censura la suddetta “ratio decidendi” contenuta nella sentenza impugnata, in quanto il provvedimento di diniego del condono non ha per oggetto alcuna pretesa di pagamento, cui opporre il fatto estintivo del debito per prescrizione, ma si limita a chiudere una procedura di definizione per condono, procedura in relazione alla quale non sono espressamente previsti, a carico dell’Amministrazione, termini di prescrizione o decadenza nella risposta alla relativa istanza del contribuente. Il termine di cui al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, riguarda la riscossione dell’imposta, ossia il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento, e nella specie era stato con tutta evidenza rispettato, altrimenti non sarebbe in discussione un provvedimento di diniego del “condono per rottamazione dei ruoli”.

Sulla base dei rilievi espressi, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente. Le ragioni della decisione e il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa le spese di ogni fase e grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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