Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8072 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 23/03/2021), n.8072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34455-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, B.A.,

R.G., M.S. MA.AN., MO.MA.,

G.L., P.M., V.L., D.F.,

D.B.F.V., L.L., A.E.,

V.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA CONSOB,

elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA G.B. MARTINI 3,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PALMISANO e ANNUNZIATA

PALOMBELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.Q., P.D., O.N.,

L.J.B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10179/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Banca Monte dei Paschi di Siena spa ed altri dirigenti, amministratori e sindaci ebbero a proporre opposizione avverso i provvedimenti d’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, relativamente alle quali la Banca era chiamata L. n. 689 del 1981, ex art. 6, irrogata dal Ministero dell’Economia, su proposta della Consob, in dipendenza di infrazioni alla normativa bancaria a ciascun dirigente, amministratore e sindaco pro tempore della Banca del Salento, oggi Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

Resistendo il Ministero e la Consob, la Corte d’Appello di Lecce con decreto del 2006 ebbe ad accogliere l’opposizione per violazione del termine fissato alla durata del procedimento amministrativo preordinato all’irrogazione della sanzione.

Su ricorso del Ministero la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 25844/2011 ebbe ad accogliere il ricorso, ad annullare il decreto impugnato e rimettere per nuovo esame la questione alla Corte territoriale.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello con il decreto impugnato ebbe ad accogliere solo parzialmente l’originaria opposizione esposta dalla Banca garante e dai ricorrenti consorti, mentre mandava assolta C.C., rilevava l’intervenuto decesso di T.C.L. e disciplinava le spese dell’intero procedimento.

Osservava il giudice di rinvio come le censure mosse dai soggetti opponenti avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni, sia sotto il profilo formale che sostanziale, fossero solo parzialmente fondate in relazione all’ammontare delle sanzioni.

Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena spa – quale garante L. n. 689 del 1981, ex art. 6 – ed altri 17 tra dirigenti, amministratori e sindaci articolando quindici motivi, illustrando anche le difese con memoria.

Hanno resistito con controricorso sia il Ministro dell’Economia che la Consob, mentre L.J., ritualmente vocato, non s’è costituito. La Corte di cassazione con la sentenza n. 10179 dell’11 aprile 2019 ha accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione della spa Banca Monte dei Paschi di Siena, rigettando per il resto tutti gli altri motivi proposti sia dalla Banca che dagli altri impugnanti persone fisiche, ed ha quindi cassato in relazione al motivo accolto il decreto impugnato, rinviando alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ordine alla posizione della spa Banca Monte dei Paschi di Siena. Ha infine condannato tutti i ricorrenti persone fisiche a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Per quanto rileva in questa sede, ha così deciso sul sesto motivo di ricorso:

Con il sesto mezzo d’impugnazione viene lamentata la violazione della norma in L. n. 689 del 1981, art. 28, in tema di prescrizione dell’obbligazione sanzionatoria in relazione a più ricorrenti autori delle violazioni rilevate dalla Consob, tra i quali la C., poichè scorso il lustro prescritto senza atti interruttivi. In limine va rilevato come detta censura non possa più riguardare la posizione della C. – per altro soggetto non impugnante -, poichè questa mandata assolta dalla Corte salentina da ogni contestazione, sicchè irrilevante risulta, anche per il soggetto garante, la questione della prescrizione dell’obbligazioni pecuniarie correlate alle contestazioni mossele. Con relazione alle altre posizioni va rilevato come, in realtà, parti impugnanti contestano l’argomentazione giuridica esposta dal Collegio salentino al riguardo, ossia la presenza di atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del verbale di contestazione – atto in effetti non avente natura interruttiva – ed all’uopo ripropongono l’argomentazione già esposta in sede di rinvio, fondata essenzialmente su arresto di questa Suprema Corte del 2002. Tuttavia impugnanti non si confrontano appieno con l’argomentazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua statuizione sul punto, ossia l’esistenza di appositi arresti di legittimità di segno contrario che hanno confermato, anche di recente – Cass. sez. 1 n. 3124 del 2005, Cass. sez. 2 n. 28838 del 2008, Cass. sez. L. n. 22388 del 2018 -, come ogni atto del procedimento comunicato al soggetto interessato sia interruttivo del termine di prescrizione dell’obbligazione pecuniaria conseguente alla sanzione. ”

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per revocazione la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., G.L., M.S. L.L., B.A., Ma.An., Mo.Ma., V.L., P.M., D.B.F.V., D.F., R.G., Anguilla Eugenio, V.E. sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob hanno resistito con separati controricorsi.

S.Q., P.D., O.N., L.J.B.M. non hanno svolto difese in questa fase

Il motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis, in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’errore di fatto revocatorio consistito nell’avere omesso di statuire su di uno specifico motivo di ricorso.

Si deduce che il sesto motivo, al quale pur risulterebbe formalmente data risposta in sentenza, prevedeva accanto alla doglianza che investiva l’idoneità dell’atto di contestazione ad interrompere la prescrizione, sviluppato nei punti 6.1., 6.2, 6.3 e 6.5, anche una specifica censura, sviluppata nel punto 6.4, volta a denunciare la mancata considerazione del fatto che le condotte ascritte agli ex esponenti avevano carattere istantaneo e quindi, ove non protrattesi per periodi successivi, erano sottoposte a prescrizione, se poste in essere cinque anni prima della notifica dell’atto asseritamente interruttivo.

Si rileva che analogo motivo di ricorso era stato proposto in un separato procedimento trattato alla medesima udienza e deciso dallo stesso Collegio della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato invece il decreto della Corte d’Appello, assumendo che apoditticamente il giudice di rinvio aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell’illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l’autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione.

Si sostiene quindi che la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere su di uno specifico motivo di ricorso, sebbene inserito in un più ampio mezzo di impugnazione volto a contrastare nel suo complesso la corretta applicazione dell’istituto della prescrizione da parte del giudice di merito, in quanto per un errore percettivo la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto proposta la censura solo in relazione alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma non anche in merito alla diversa modalità di decorrenza della prescrizione, indagine questa che il motivo del pari sollecitava.

Ritenuto che il ricorso debba essere trattato alla pubblica udienza

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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