Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8072 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEI COLLI

ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato FERRI NATALE, rappresentata

e difesa dall’avvocato PARISE ROBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1551/2 007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/09/2007 R.G.N. 120/06 + a;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, respingendo l’appello proposto dall’odierna ricorrente, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta a ottenere l’adeguamento del trattamento di disoccupazione, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 e n. 288 del 1994. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, osservava preliminarmente che non era stata dimostrata la percezione dell’indennita’ di disoccupazione, che costituiva il presupposto del diritto alla riliquidazione; in particolare, non era idonea, a tali fini, la documentazione prodotta dalla parte, relativa solo ai periodi di contribuzione denunciati all’INPS, mentre era inammissibile l’istanza di esibizione formulata sin dal primo grado di giudizio, intesa ad ottenere l’ordine all’ente previdenziale di versare in giudizio la documentazione relativa alla ricorrente.

2. L’assicurata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che la ricorrente aveva prodotto in giudizio copia delle disposizioni di pagamento effettuate dall’INPS, in relazione all’indennita’ di disoccupazione corrisposta per gli anni 1990, 1991 e 1992 cui si riferiva la domanda di adeguamento.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Si lamenta l’omesso esame della predetta documentazione, che era senz’altro idonea a dimostrare la percezione della prestazione.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, si rivelano non fondati.

3.1. La valutazione compiuta dal giudice d’appello, in ordine alla carenza di prova circa la effettiva percezione della indennita’ di disoccupazione, si fonda, fra l’altro, sull’esame della documentazione allegata e prodotta in giudizio, ritenuta non rilevante ai fini della predetta prova. In relazione a tale accertamento la ricorrente lamenta, in questa sede di legittimita’, di avere prodotto altri documenti, asseritamente trascurati nella decisione impugnata, idonei a dimostrare la corresponsione dell’indennita’, riferendosi, in particolare, alle copie di disposizioni di pagamento emesse dall’Istituto; se non che la deduzione e’ priva di alcuna indicazione in ordine alle modalita’ di allegazione e produzione di tali documenti, nonche’ agli atti e alla fase del giudizio in cui la produzione sarebbe avvenuta, cosi’ come, d’altra parte, e’ anche carente, per assoluta genericita’, l’indicazione del contenuto delle richiamate “disposizioni di pagamento”, si’ che viene a difettare, per mancanza di autosufficienza del ricorso, ogni elemento idoneo a consentire la verifica della effettiva allegazione documentale e la rilevanza della medesima ai fini della decisione.

3.2. Mette conto rilevare che l’onere di autosufficienza del ricorso, nei termini cosi’ precisati, non e’ affatto escluso dalla avvenuta produzione, in questa sede, dei documenti richiamati, atteso che il deposito degli atti e dei documenti, su cui il ricorso si fonda, corrisponde al distinto onere della parte, sancito dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di consentire alla Corte l’esame dei medesimi in relazione al tipo di censura proposta, mentre l’indicazione di tali atti e documenti nel corpo del ricorso e’ finalizzata, in base alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a determinare esattamente l’oggetto del devolutimi non potendosi il giudice sostituire alla parte nella individuazione della situazione di fatto (cfr. Cass. n. 18854 del 2010; n. 15495 del 2009; n. 15628 del 2008; n. 6225 del 2005).

3.3. Come la dottrina non ha mancato di precisare, l’osservanza dell’onere suddetto va valutata in considerazione della richiamata sua funzione, si’ che non sempre e’ necessaria la trascrizione integrale dell’intero documento, essendo pero’ necessaria, e sufficiente, la trascrizione, o comunque la specifica indicazione, del punto utile a individuare esattamente la questione sollevata e, in riferimento al vizio di motivazione denunciato in relazione all’omesso esame di documenti decisivi, a valutare compiutamente l’adeguatezza del cd. giudizio di fatto operato dal giudice di merito; mentre e’ certamente necessaria una analitica e puntuale indicazione della sede processuale in cui l’atto risulti allegato e prodotto.

3.4. Siffatte indicazioni mancano nella specie e, pertanto, il ricorso va respinto. Nulla per le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile nella specie, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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