Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8071 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAIO MARIO 14/A, presso lo studio dell�avvocato ALMA GIUSEPPE

MARIA ANTONIO, rappresentati e difesi dall�avvocato PETINO PLACIDO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l�Avvocatura Centrale

dell�Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 871/2 007 della CORTE D�APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/02/2008 R.G.N. 972/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l�Avvocato FERLITO PIETRO per delega PETINO PLACIDO;

udito l�Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l�accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato il 5 novembre 2001 i lavoratori odierni ricorrenti, gia� dipendenti della s.p.a. ITIN, si rivolgevano al Tribunale di Catania, giudice del lavoro, esponendo che erano stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 1993 e, quindi, dopo varie proroghe, avevano ripreso servizio dopo il superamento della crisi aziendale; erano stati, pero�, licenziati e posti in mobilita� il 9 dicembre 1998, a seguito del fallimento dell�impresa datrice di lavoro, dichiarato in data (OMISSIS), per una sopravvenuta e momentanea crisi di liquidita�; l�INPS, nell�erogare l�indennita� di mobilita�, aveva operato una consistente trattenuta, corrispondente alla deduzione di giornate di mobilita� a titolo di compensazione, ai sensi del D.L. n. 478 del 1993, art. 1, comma 3, con il periodo di proroga della cassa integrazione fruita nel 1994; tale trattenuta era illegittima, che la originaria collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria era stata determinata da una crisi di commesse, poi ampiamente superata, mentre la successiva procedura di mobilita�, conseguente ad una nuova e distinta collocazione in cassa integrazione, si era fondata su ragioni del tutto diverse, riguardanti una crisi di liquidita� che aveva comportato il fallimento dell�impresa, si� che non sussistevano i presupposti per la disposta compensazione. Domandavano, percio�, la condanna dell�INPS a corrispondere le somme non erogate, oltre gli accessori.

2. Nella resistenza dell�Istituto, il Tribunale, con sentenza del 2 aprile 2004, respingeva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d�appello di Catania, che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame proposto dai lavoratori. In particolare, la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede di legittimita�, premetteva che ai fini della applicabilita� della compensazione occorreva la identita� e continuita� delle ragioni poste a fondamento della proroga della cassa integrazione e della messa in mobilita� dei lavoratori ed osservava che tale condizione ricorreva nella specie, che la iniziale crisi che aveva interessato la ITIN non era stata mai superata e, anzi, si era vieppiu� aggravata fino a determinare lo stato di insolvenza e il fallimento della societa�, si� che la compensazione operata dall�INPS si rivelava del tutto legittima.

3. Di questa decisione i lavoratori indicati in epigrafe domandano la cassazione con ricorso articolato in un unico motivo, illustrato con memoria ai sensi dell�art. 378 c.p.c. L�Istituto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va disattesa l�eccezione di parziale inammissibilita� del controricorso, sollevata in memoria con riferimento alla asserita notificazione dell�atto ad uno solo dei ricorrenti. Risulta, infatti, dalla relata di notificazione che il controricorso e� stato notificato a tutti i ricorrenti, mentre non assume alcun rilievo, ai fini della validita� della notificazione, che nel pedissequo modello di consegna dell�atto i ricorrenti siano indicati come ” S.C. + altri”.

2. In relazione al motivo di ricorso, deve esaminarsi, in limine, la questione relativa alla sua ammissibilita�, sollevata dall�Istituto resistente e, peraltro, rilevabile d�ufficio, concernente la ritualita� dei quesiti di diritto formulati ai sensi dell�art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis essendo impugnata una sentenza depositata il 2 febbraio 2008: cfr. D.lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

2.1. Ritiene il Collegio che la formulazione dei quesiti non corrisponda alle prescrizioni di legge, per diversi profili, relativi alla genericita� della enunciazione e alla mescolanza, all�interno di ciascuno dei quesiti, di censure afferenti a vizi motivazionali. In particolare: a) la denuncia di violazione dell�art. 1362 c.c., e segg. e� del tutto generica e priva di ogni indicazione della fattispecie, riferendosi all�interpretazione di “una manifestazione negoziale di un organo della procedura fallimentare non presumendo che la stessa sia resa in buona fede”; b) la denuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e� solo apparente e non congruente rispetto al contenuto della deduzione, poiche� nel quesito si lamenta, invece, la mancata considerazione di taluni documenti, che attiene, non gia� ai canoni di valutazione prescritti dalle norme richiamate, bensi� alla formazione del cd. giudizio di fatto operato dal giudice di merito; c) parimenti, la denuncia di violazione della L. n. 56 del 1994, art. 1 e della L. n. 223 del 1991, art. 4 e� anch�essa solo apparente, che il contenuto dei relativi quesiti presuppone la valutazione di fatto in ordine alla asserita mancanza di un qualunque nesso fra le ragioni giustificative delle proroghe della cassa integrazione e la messa in mobilita� dei lavoratori, cosi� risolvendosi i quesiti, ancora una volta, in denunce relative alla motivazione, prive di specifica indicazione delle ragioni per cui l�accertamento del giudice di merito si riveli incoerente o carente; ne�, peraltro, tali indicazioni potrebbero essere integrate dalle argomentazioni sviluppate nel motivo, stante la autonomia del quesito di diritto (cfr. Cass., sez. un., n. 2658 del 2008; n. 27347 del 2008).

3. La inadeguatezza dei quesiti, cosi� delineata, comporta la inammissibilita� del ricorso.

4. Nulla per le spese, in applicazione dell�art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Cosi� deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA