Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8071 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ESCANAUTOR srl, società corrente in (OMISSIS), nella persona del

legale rappresentante pro tempore C.A.C., con

domicilio eletto in Torino, Via XX Settembre, 62, CAP 10121, presso

lo studio dell’Avv. GENTILI GIORGIO, che la rappresenta e la difende

per procura in calce al presente atto;

contro

Ministero della Economie e delle Finanze in persona del Ministro in

carica e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica,

entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono

domiciliati;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte,

Sezione 32^ n. 35/32/02 pronunciata il 19 giugno 2002 e depositata

il 21 novembre 2002;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

sentite le conclusioni dell’Avv. Gentili Paolo per l’Avvocatura

Generale dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. Maurizio Velardi che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

In data 27 marzo 2000 parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso introduttivo per l’annullamento dell’iscrizioni a ruolo formate dall’allora Ufficio Provinciale IVA di Torino (ora Agenzia Fiscale delle Entrate, Ufficio Locale di Torino (OMISSIS)) e relative ad IVA anno 1995.

Della stessa parte ricorrente era venuta a conoscenza tramite la notificazione di tale iscrizioni a ruolo avvenute ad opera del Concessionario della Riscossione con la cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Nell’atto introduttivo, proposto nei confronti dell’Ufficio Provinciale IVA di Torino (ora Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino (OMISSIS)), parte ricorrente eccepiva i seguenti vizi di legittimità (alcuni vizi sono stati accorpati rispetto all’esposizione presente nell’originario ricorso introduttivo):

a) La violazione e mancata applicazione del D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 5 bis, periodo 2, e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, lett. a): in estrema sintesi, ci si lagnava del fatto che l’Ufficio IVA non avesse notificato il previo avviso di pagamento prima di effettuare l’iscrizione a ruolo;

b) La violazione e mancata applicazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 8, lett. b), e dell’art. 24 Cost.: in estrema sintesi, parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del ruolo:

1) per l’omessa notificazione del previo avviso di pagamento, il quale conteneva, od avrebbe dovuto contenere, le ragioni del relativo recupero;

2) per l’incomprensione dell’ammontare di L. 5.379.485, iscritti sotto la voce “oneri accessori”;

c) La violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13: in estrema sintesi, parte ricorrente si lagnava dell’applicazione della sanzione in una misura diversa da quella statuita dalla norma:

1) con riferimento a quella applicata all’ammontare esposta a debito in dichiarazione annuale: il 19,26% anzichè il 30%;

2) con riferimento a quella applicata ai vari ammontari esposti a debito nelle dodici liquidazioni periodiche: il 24,59% o 24,60%, anzichè il 30%.

d) La violazione e mancata applicazione del D.L. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 5: in estrema sintesi, parte ricorrente si lagnava dell’applicazione della sanzione pur in presenza dell’attenuante “forza maggiore”, da imputarsi alla carenza di liquidità;

e) La violazione e mancata applicazione del D.L. 18 dicembre 1977, n. 471, art. 12, comma 1: in estrema sintesi, parte ricorrente si lagnava della mancata applicazione delle attenuanti ed esimenti previste dalla norma: infatti, la sanzione del 30% era stata applicata sia per ogni omesso versamento periodico sia per il versamento annuale, risultando quest’ultimo la sommatoria dei primi.

f) La violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1072, n. 642, art. 1, comma 1, all. A Tariffa, e la violazione e mancata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 5, all. B tabella: in estrema sintesi, ci si lagnava del fatto che la cartella esattoriale non fosse da assoggettare ad imposta di bollo alla luce di entrambe le norme sopra citate.

Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di Torino, che condannava la ricorrente alle spese del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello dalla società sulla base dei seguenti motivi:

1) l’obbligo di emissione dell’avviso di pagamento non era stato abrogato neppure implicitamente come ritenuto dai giudici di prime cure;

2) che in ogni caso la presunta abrogazione dell’obbligo dell’avviso di pagamento non esonerava dall’obbligo di comunicazione dell’avviso bonario;

3) il difetto di motivazione della cartella;

4) la mancata applicazione della continuazione;

5) la presenza di causa di forza maggiore;

6) la non debenza dell’imposta di bollo;

7) la non debenza dei diritti di notifica;

8) la mancata distinzione nelle spese di giudizio tra spese per onorari e diritti dei procuratori.

L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale con compensazione delle spese.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la Escanautor s.r.l. sulla base di sei motivi. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto controricorso con il quale chiedono il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con il primo motivo viene contestata la possibilità di irrogare sanzioni senza il preventivo avviso al contribuente. Il motivo è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: In tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, prevede l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del trenta per cento dell’importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato l’art. 60, comma 6, citato, nella parte in cui prevedeva l’invio del preventivo invito al versamento la cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito”. (Cass. 5.9.2008 n. 22437).

Con il secondo motivo viene eccepita la carenza di motivazione nella irrogazione delle sanzioni.

Il motivo è fondato in quanto l’obbligo di motivazione è previsto tutte le volte che, come nel caso di specie, il contribuente non è in grado di conoscere le ragioni della irrogazione delle sanzioni (Cass. 29.09.2003 n. 14845; Cass. 22.01.2007 n. 1328).

Con il terzo motivo viene proposta la errata quantificazione delle sanzioni.

Il motivo è fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di sanzioni amministrative e per illeciti tributari, e con riferimento all’istituto del concorso di violazioni e della continuazione, regolato dal D.Lgs. n. 472 del 1977, art. 12, come successivamente modificato, la diversità delle fattispecie regolate dall’art. 12, commi 1 e 5, e, soprattutto, la dipendente correlazione espressamente posta dal legislatore tra le due disposizioni (come anche tra quella dei commi 1 e 3) al fine di determinare la sanzione escludono che si possa verificare l’assorbimento dell’aumento previsto dal comma 1, in quello del comma 5. Dal complesso normativo si evince, quindi, che in ipotesi di violazioni rilevanti al fini di più tributi, la sanzione base a cui riferire l’aumento indicato nel comma 1, è quella più grave aumentata nella misura prevista dal comma 3, e che quest’ultima, ove le violazioni riguardino periodi d’imposta diversi, deve essere aumentata per effetto del comma 5, prima dell’ulteriore aumento di cui ai comma 1”. (Cass. 8.10.2007 n. 21043).

Nel caso di specie doveva essere data attuazione al suddetto principio e verificare la sussistenza dei presupposti nella massima sopra indicata riportati, il che non è stato fatto dai giudici della Commissione Tributaria Regionale.

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 5, in quanto i giudici di seconde cure non avrebbero tenuto conto del fatto che nel caso di specie vi sarebbe stata l’attenuante della “forza maggiore” conseguente a carenza di liquidità e, pertanto, non poteva farsi luogo all’applicazione della sanzione.

Il motivo è infondato.

Il citato comma 5, della citata norma prevede testualmente che: “Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta”, ma non prevede alcuna riduzione della sanzione.

Con il quinto motivo parte ricorrente deduce la mancata indicazione dell’autorità amministrativa a cui potere proporre ricorso, circostanza sulla quale i giudici di seconde cure avevano omesso di pronunciarsi.

Il motivo è infondato in quanto come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri i nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data L spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi del D.Lgs. n. 300, art. 72, l’Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev’essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l’Agenzia e l’Avvocatura. L’assunzione in via esclusiva da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell’appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione si il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato.” (Sez. U. Sentenza n. 3116 del 14/02/2006).

La Commissione Tributaria Regionale nel caso di specie si è attenuta al suddetto principio.

Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta l’omessa pronuncia in ordine alla circostanza che i giudici di prime cure avevano quantificato l’importo delle spese del giudizio senza distinguere quanto era dovuto per diritti e quanto per onorari.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione: “In tema di spese processuali il giudice nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidare l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass. 10.03.2008 n. 6338).

Orbene come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado i giudici hanno liquidato un importo complessivo senza distinguere tra onorari e spese, impedendo quindi il controllo sulla correttezza della liquidazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il sesto, cassa in relazione a tali motivi la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA