Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8070 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3544-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUGO TERMINAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BALONGA 40, presso lo studio

dell’avvocato RENATO NEGRONI, che la rappresenta difende, giusta

procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2926/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha Concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei motivi secondo e terzo del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato AMICIZIA per delega scritta

dell’Avvocato NEGRONI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 2926/2016 la CTR di Bologna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Lugo Terminal s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Ravenna, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverse gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la rettifica dei classamenti proposta con procedura Docfa dalla medesima società in relazione a diversi immobili di sua proprietà (centro intermodale di movimentazione e scalo merci in Lugo).

Osservava il giudice di appello che l’Agenzia del territorio di Ravenna e Lugo Terminal s.p.a., secondo quanto emergeva dalle risultanze documentali, nell’anno 2002 “avevano concordemente definito che le aree scoperte destinate alla movimentazione dei vagoni, alla movimentazione e stoccaggio provvisorio delle merci e l’area dedicata ai binari, con le relative fasce di rispetto, andavano censite nella categoria particolare E/9, mentre nella categoria D/8 andava censito il fabbricato”.

Accordo cui si erano conformati sia la contribuente sia l’Ufficio in tutte le occasioni in cui la società aveva presentato le denunce e le variazioni catastali. Rilevava che successivamente il predetto Ufficio, con gli avvisi oggetto di impugnativa, aveva mutato la propria posizione senza spiegare le ragioni che lo avevano indotto a modificare le proposte di classamento presentate dalla contribuente.

Riteneva che, pertanto, l’Amministrazione non avesse adempiuto all’obbligo motivazionale imposto per tutti gli atti della P.A. idonei ad incidere sulla sfera patrimoniale dell’interessato.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione cui resiste con controricorso la società Lugo Terminal s.p.a..

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza nr 13706/2018 in relazione alla novità della questione.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe posto a fondamento della sua decisione argomentazioni che non erano state dedotte dalla contribuente, la quale si era limitata a chiedere la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.

Con un secondo motivo deduce l’omesso i2.same di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c.. comma 1, n. 5.

Sostiene che la CTR non avrebbe in alcun modo preso in considerazione le ragioni esposte nell’atto di gravame, ed avrebbe omesso alcuni riferimenti fondamentali dal punto di vista temporale.

Afferma infatti che il giudice di appello non avrebbe considerato un punto decisivo della controversia, e cioè che l’operato dell’Ufficio si riferiva non già alla DOCFA del 13.7.2006 ma a quella del 7.12.2009, poi rettificata in categoria D/8 in data 26.11.2010 in conformità alla previsione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, modificato dalla L. n. 286 del 2006.

Con il terzo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma che l’operato dell’Ufficio è pienamente conforme agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli immobili rientranti nel gruppo di esenzione E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione della categoria a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.

Rileva poi, sotto il profilo fattuale, che la ettifica non è espressione di una revisione di una precedente determinazione dell’Ufficio ma consegue all’applicazione puntuale di una norma di legge.

Il primo motivo è infondato.

La CTR ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente ravvisando nei provvedimenti impugnati una mancata esposizione delle ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a modificare le proposte di classamento contenute nelle dichiarazioni di modifica presentate dalla contribuente.

Il giudice di appello, pur rilevando nella condotta dell’Ufficio un cambiamento della propria posizione rispetto al pregresso censimento delle aree in questione concordemente definite nell’anno 2002 con l’Agenzia del territorio nella categoria E/9, ha fondato la sua ratio decidendi sulla carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Tale ratio va segnatamente individuata non nell’accordo 2002 (come se fosse di per sè preclusivo di una diversa classificazione successiva), bensì nella carenza di motivazione degli avvisi (motivo introdotto dalla società fin dal ricorso introduttivo); la carenza di motivazione viene, tra il resto, ricollegata alla mancata esplicitazione negli avvisi delle circostanze che avrebbero indotto l’ufficio a rivedere la precedente classificazione concordata E9. Non c’è stata dunque extrapetizione nè violazione dell’art. 112 cit.; neppure occorreva appello incidentale della società la quale, come ammesso dall’agenzia (ric pag.10), aveva comunque “riproposto” in appello il motivo di carenza di motivazione degli avvisi.

Pertanto, avuto riguardo all’oggetto della controversia sottoposta alla cognizione del Giudice del gravame, non è dato comprendere come quest’ultimo avrebbe ecceduto dai limiti del “tantum devolutum” nell’esaminare – condividendole – le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile essendo generico e non autosufficiente, non risultando soddisfatti i requisiti posti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3. 4 e 6.

Infatti, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., 24/04/2018, n. 10072 del 24/04/2018, ex plurimis).

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, o trascrivendone e riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass., 13/11/2018, n. 29093. Cfr. altresì Cass., 22/09/2016, n. 18623).

Il ricorrente, inoltre, deve specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

In particolare poi, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass., 28/09/2016, n. 19048).

In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., con riferimento al ricorso con il quale si censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è quindi necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass., 28/06/2017, n. 16147. Conformi Cass., 13/02/2015, n. 2928; Cass., 17/10/2014, n. 22003; Cass., 19/04/2013, n. 9536).

Ciò posto, nel caso di specie non è stata allegata la copia dell’avviso oggetto di impugnativa nè risultano trascritti i passi pii significativi dell’atto impugnato, sicchè resta preclusa a questa Corte la valutazione della sufficienza o meno della motivazione dell’atto impositivo rispetto allo standard legale.

Ad ogni buon conto, dagli stessi elementi comunque desumibili dal ricorso va escluso che ci sia stato omesso esame o travisamento del fatto, posto che la ctr ha affermato la insufficiente motivazione dell’avviso sulle ragioni del classamento D8; e tale insufficiente motivazione permarrebbe quand’anche, come sostiene l’Agenzia, non si fosse trattato di un accordo vero e proprio, ma della (riconosciuta) validazione di diversa Docfa nel 2006. Neppure, infine, è stata in ricorso dedotta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – censura di violazione e falsa applicazione delle norme che presiedono alla motivazione degli avvisi di accertamento in materia catastale, così da evidenziare come la doglianza in esame non sia nemmeno del tutto attinente alla decisione censurata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato, restando assorbito l’ulteriore profilo di censura, dal momento che in tanto potrebbe affrontarsi la questione del corretto classamento in D8, in quanto gli avvisi di accertamento non fossero stati ritenuti in radice affetti da nullità per vizio di motivazione.

Le spese di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge.

PQM

La Corte:

– rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spese che si liquidano in complessive Euro 6000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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