Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8070 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA 72,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO TISCIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato COTICELLI PASQUALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1831/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2008 R.G.N. 4187/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato COTICELLI PASQUALE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2008 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, con cui era stata respinta la domanda di S.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’indennita’ di maternita’ per astensione obbligatoria e facoltativa, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata per 51 giornate negli anni 1991 e 1992. La Corte di merito rilevava che l’accertamento eseguito in giudizio aveva evidenziato la inesistenza, in concreto, di un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece emersa una mera collaborazione familiare della S. presso l’azienda agricola della madre non convivente (che, in modo sospetto, aveva denunciato all’INPS i periodi strettamente utili per la fruizione delle prestazioni), in difetto di alcun riscontro probatorio – derivante dalle acquisite testimonianze -idoneo a superare la presunzione di gratuita’ del rapporto parentale.

2. Avverso questa sentenza la S. propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione. L’Istituto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia trascurato quanto riferito dai testi e da lei stessa, nonche’ le risultanze documentali relative all’orario di lavoro, alla retribuzione e alla soggezione alle direttive della datrice di lavoro.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che i giudici di merito abbiano erroneamente valorizzato la circostanza — ritenuta sospetta – dell’avvenuta denuncia del rapporto limitata ad alcune giornate, corrispondenti al numero necessario per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali, mentre la valutazione della esistenza, o meno, del rapporto di lavoro subordinato avrebbe richiesto un puntuale accertamento delle concrete modalita’ del rapporto.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.1. In materia di prestazioni di lavoro svolte per un parente la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha precisato che, in caso di contestazione circa la effettiva esistenza di un rapporto di carattere subordinato, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’onere di dimostrarne tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosita’ e della effettiva subordinazione; in particolare, un siffatto onere permane anche allorche’ sia esclusa la convivenza fra prestatore e datore di lavoro (cfr. Cass. n. 8132 del 1999; n. 10923 del 2000).

3.2. Piu’ specificamente, in relazione all’attivita’ lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti od affini, la mera prestazione di tale attivita’ non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioe’ il rispetto dell’orario e l’inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettivita’ tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonche’ l’esistenza di direttive e controlli datoriali (cfr. Cass. n. 3975 del 2001).

3.3. Nella specie, la decisione impugnata si e’ attenuta a tali principi, atteso che l’affermazione della inesistenza della subordinazione e’ conseguita alla valutazione delle risultanze istruttorie, nonche’ alla ritenuta carenza di precise allegazioni da parte della lavoratrice ricorrente, in ordine alla dimostrazione degli elementi idonei a configurare il rapporto subordinato. In particolare, l’accertamento non si’ e’ limitato — come sostiene la lavoratrice – alla sola considerazione relativa alla sospetta limitazione della denuncia all’Inps a taluni periodi di lavoro, ma ha riguardato gli elementi distintivi sopra richiamati, come l’orario di lavoro, la retribuzione, la soggezione a direttive e controlli; e, rispetto all’apprezzamento del giudice di merito, la ricorrente contrappone, in maniera inammissibile, una propria valutazione, che presuppone il riesame delle risultanze istruttorie e la scelta operata dal giudice circa l’attendibilita’ e la rilevanza delle prove (cfr. ex plurimis Cass. n. 11933 del 2003).

4. In conclusione, il ricorso e’ respinto. Nulla per le spese in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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