Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8070 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G.A.I. Società Generale Agro Industriale S.p.a., in persona del

legale rappresentante p.t. Amministratore unico A.A.,

rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso

dall’Avv. Moscariello Sergio, con il quale elettivamente domicilia in

Roma, via Antonino Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’Avv. Colombo

Claudio;

Contro

Ministero della Economie e delle Finanze in persona del Ministro in

carica e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono

domiciliati;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli,

Sezione 44A n. 82/44/2004 pronunciata depositata il 6 maggio 20043

non notificata, in materia di IRPEG – ILOR per l’anno 1991;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

sentite le conclusioni dell’Avv. Ranucci Diana per l’Avvocatura

Generale dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. VELARDI Velardi che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

QUANTO SEGUE:

Con ricorso presentato il 25 novembre 2002 la Società Generale Agroindustriale S.p.A., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante A.A., rappresentata e difesa dal dott. Rag. Baraldo Gianni, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso IVA anno 1991, cron. 1370, del 31 ottobre 2002, prot.

38251/02, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio iva di Napoli.

1 – in relazione alla richiesta di rimborso di L. 467.015.000, contenuta nella dichiarazione di detto anno, quale quota parte del credito risultante dall’ulteriore detrazione del 6% ex L. 1 marzo 1986, n. 64 sugli acquisti dei beni ammortizzabili – comunicava che la società, pur possedendo il requisito soggettivo e pur operando nel (OMISSIS), non aveva diritto a tale detrazione, in quanto dalle fatture esibite gli acquisti non risultavano effettuati nel termine ultimo del 29 marzo 1991.

Eccepiva la ricorrente l’illegittimità del diniego, per falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 15, comma 53 che si riferisce esclusivamente agli interventi nel (OMISSIS) ai sensi della L. n. 64 del 1986, la quale non comprende quelli effettuati nelle zone terremotate della Campania, a norma della L. n. 219 del 1981, art. 32; faceva, poi, presente di aver chiesto la maggiore detrazione sugli acquisti, indicandone l’ammontare in L. 7.933.587.000, non al rigo A 21 della dichiarazione, relativo alla detrazione prevista dalla L. n. 64 del 1986 – come risultava dalla copia fotostatica del modello IVA ’91 allegata al ricorso esibendo copiosa documentazione.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. n. 44, con sentenza del 24 giugno 2003 n. 544, depositata il 24 settembre 2003, ritenute valide le ragioni della società ed in particolare la corretta utilizzazione del rigo A 22 per l’indicazione degli acquisti, al fine della maggiore detrazione del 6%, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso in favore della società della somma di Euro 245.317,03 e al pagamento delle spese legali, che liquidava in complessivi Euro 5680,71.

Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), con atto spedito il 19 dicembre 2003. In data 16 febbraio 2004, infine, la predetta società, rappresentata e difesa come sopra, presentava le controdeduzioni al gravame, chiedendone l’inammissibilità per avere l’appellante, non costituito nel giudizio di primo grado, proposto nuove domande nel ricorso di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

La Commissione accoglieva l’appello in base alle seguenti considerazioni.

L’appellante aveva esibito la copia conforme della dichiarazione IVA dell’anno 1991, dalla quale risulta che la richiesta di detrazione non è stata indicata al rigo A 22, come sostenuto dalla società e riportato nella sentenza impugnata, ma al rigo A 21. Tale collocazione comportava l’infondatezza delle conclusioni tratte dall’erroneo convincimento che la predetta dicitura fosse inserita al rigo A 22.

Con l’indicazione dei beni acquisiti per L. 7.933.587.000 al rigo A 21, infatti, la maggiore detrazione del 6% è stata chiesta dalla società ai sensi della L. 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell’intervanto straordinario nel Mezzogiorno), che all’art. 14, comma 3, prevede che “le disposizioni relative alla riduzione dell’IVA…… si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge” (29 marzo 1986), come precisato nel processo verbale dell’Ufficio notificato il 21 giugno 1994, nel quale veniva negato il credito indicato al rigo A 21, essendo le fatture allegate alla dichiarazione successive alla data di validità della detrazione, e come specificato nel provvedimento impugnato, nel quale è detto che il diniego è stato disposto perchè gli acquisti non risultano effettuati nel termine ultimo improcrastinabile e perentorio del 29 marzo 1991.

Con altro motivo l’appellante confuta l’affermazione con la quale i primi giudici sostengono che “in effetti le concessioni contributive ricevute non dovevano rientrare nell’ambito degli interventi per il Mezzogiorno di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 3 bensì in attuazione della L. n. 219 del 1981”.

Osserva, al riguardo il Collegio che non di contributi si tratta nella presente vertenza, ma di ulteriore detrazione fiscale del 6% su fatture di acquisto non imponibili ai sensi della L. n. 219 del 19/81, che all’art. 32 ha previsto incentivi per gli insediamenti industriali nelle regioni (OMISSIS), a seguito degli eventi sismici del novembre (OMISSIS).

In effetti, l’indicazione da parte della società degli acquisti al rigo A 22 della dichiarazione, con la conseguente richiesta della maggiore detrazione del 6% ai sensi del D.L. n. 318 del 1987, comporta la presenza, ai fini della concessione dei benefici, di ulteriori requisiti, che peraltro non sono stati riscontrati nel caso in esame, come l’impossibilità di distrazione dei beni acquisiti con i contributi per un triennio, emissione degli ordini nel periodo dal 4 aprile 1987 al 3 aprile 1988, termine per la consegna dei beni agevolati al 3 maggio 1989, secondo le precisazioni della circolare del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1987 n. 88. Quanto alla eccezione di inammissibilità formulata dalla società nelle controdeduzioni al gravame, ritiene la Commissione che non si possa parlare di domande nuove nell’appello, essendosi l’Ufficio limitato a richiamare il proprio provvedimento impugnato e i processo verbale del 1994 ed a contestare le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, nella quale sono state recepite le argomentazioni della ricorrente.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Società Generale Agro Industriale S.p.a., sulla base dei seguenti motivi.

1. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

Con l’atto di costituzione del 12 – 16 febbraio 2004, la “S.G.A.I. – s.p.a.” eccepì il difetto di mandato speciale, dal Direttore dell’Ufficio locale di Napoli (OMISSIS) al dr. L.G., con la conseguenza che la firma di quest’ultimo non poteva impegnare l’Ufficio e rendeva improcedibile l’appello.

Benchè fosse stata, espressamente richiesta, la controparte non ha fornito prova che la abilitasse alla funzione rappresentativa nel processo.

La questione è stata, comunque, totalmente disattesa dal Giudice d’appello, il quale ha omesso di pronunciarsi su una censura decisiva.

Il motivo è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle Finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze senza necessità di specifica procura” (Cass. 15.01.2009 n. 874).

2. Violazione di legge (artt. 112 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Erroneamente, ad avviso della ricorrente, la pronuncia impugnata sostiene che l’Ufficio, con l’atto di appello, non avrebbe formulato “domande nuove”, come tali improcedibili.

Non si ignora, infatti, il principio per cui, nel processo tributario, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, posta dal D.Lgs. 32 dicembre 1992, n. 546, art. 57 non comporta l’improponibilità dell’illustrazione, con argomenti di eccezioni già formulate, ma è altrettanto innegabile che l’Ufficio, essendo rimasto contumace nel primo grado, mai aveva formulato eccezioni, che, logicamente, non poteva pretendere di ampliare nella fase di gravame.

Viceversa, la condotta, processualmente elusiva, posta in essere dall’Ufficio, ha violato il divieto di ampliamento, in appello, del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge.

Il motivo è inammissibile in quanto fondato su generiche affermazioni non supportato da specifici riferimenti a circostanze di fatto che ne consentano di verificarne la fondatezza.

3. Omessa o, comunque, insufficiente, illogica, contraddittoria, arbitraria ed erronea motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Attraverso l’esame della dichiarazione IVA prodotta dall’ufficio, la CTR rilevava che l’agevolazione era stata richiesta al rigo “A21” indicante come causale i benefici ex lege sul Mezzogiorno (C. n. 64/86).

La CTR ha poi ritenuto che tali benefici non spettavano in quanto le condizioni di fruibilità si erano verificate oltre il termine ultimo del 27/3/1991.

I giudici di appello hanno altresì escluso l’applicabilità dei diversi benefici d cui alla L. n. 218 del 1981 anche per la mancanza dei relativi presupposti.

La società ricorrente critica tale pronuncia sostenendo che il beneficio della detrazione del 6% chiesto a rimborso era stato indicato al rigo “A22” ai sensi del D.L. n. 318 del 1987 e che ricorrevano le condizioni per il riconoscimento di tale detrazione.

Al riguardo occorre osservare che fa fede la dichiarazione depositata in giudizio dall’ufficio, dalla quale risulta che la richiesta di agevolazione è stata indicata al rigo “A21”, e che non è consentito modificare in giudizio la causale della pretesa. In ogni caso riteneva la CTR che non ricorrevano le condizioni per fruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 64 del 1986 nè di quelle previste dal D.L. 317 del 1987, che peraltro non si riferivano agli acquisti di beni ammortizzabili e strumentali in leasing. Il motivo è infondato.

Risulta dalla motivazione della sentenza, sulla base della copia conforme della dichiarazione IVA dell’anno 1991 che la richiesta della detrazione non è stata indicata al rigo A22, come sostenuto dalla società, ma al rigo A21, con la conseguente conseguenza che non sussiste, come sostenuto dalla ricorrente, l’erroneo – convincimento che predetta dicitura fosse inserita al rigo A22.

Aggiungasi, inoltre, che come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di agevolazioni tributarie, la L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 3 stabilisce che, per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, le disposizioni relative alla riduzione dell’IVA di cui alla L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 18 – che prevede, in determinati casi, una maggiorazione della detrazione dell’imposta, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 pari al 6 per cento della base imponibile, per gli acquisti di beni -, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, cioè fino al 29 marzo 1991. Ad un tal riguardo, al fine di accertare la spettanza del beneficio in relazione al detto termine di operatività della disciplina agevolativa, occorre fare riferimento alla data di registrazione della fattura da parte del soggetto cedente, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 23 atteso che è con tale attività di documentazione che si fissano definitivamente, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tutti gli elementi – a quel momento solo predisposti – del rapporto giuridico e tributario e si produce, quindi, l’effetto di vincolo al pagamento. Nè tale conclusione pone dubbi di legittimità costituzionale (per l’irragionevotezza del fatto che la spettanza del beneficio sarebbe rimessa ad un soggetto diverso dal beneficiario – cessionario del bene – ), poichè nulla impedisce al cessionario di pretendere dal cendente, in sede contrattale, che la registrazione della fattura avvenga entro il termine di efficacia della norma agevolativa.” (Cass. 12.03.2004 n, 5075).

Nel caso di specie risulta del tutto pacifico che si trattava di dichiarazioni facenti riferimento a detrazioni successive a tale data e come tali non rientranti nel periodo temporale per il quale poteva essere operata la detrazione.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla “S.G.A.I. – s.p.a.” con l’atto di costituzione in giudizio del 12 – 16 febbraio 2004 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura si riferisce ad una subordinata richiesta di agevolazione peraltro generica e non supportata da specifici riferimenti fattuali.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA