Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 807 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 807 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli con
ordinanza n. R.G. 25597/09 depositata il 3/12/25012 nel procedimento pendente
tra:
LONGO BIAGIO GIUSEPPE;
DE GIORGI ALFONSO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Data pubblicazione: 16/01/2014

Svolgimento del processo
Nel giudizio avente ad oggetto domanda di risoluzione per inadempimento di
un accordo transattivo afferente diritti derivanti da un contratto di locazione
inerente a un immobile sito in S. Agnello (incluso nel circondario del Tribunale di
Torre Annunziata) promosso da Biagio Giuseppe Longo nei confronti di Alfonso
De Giorgi, l’adito Tribunale di Torre Annunziata, vista l’adesione di parte attrice

convenuto per la considerazione che la transazione era stata stipulata in Napoli,
con ordinanza in data 07.04.2009 dichiarava la propria incompetenza per territorio
in favore del Tribunale di Napoli, innanzi al quale rimetteva causa e parti.
Riassunta la causa innanzi al foro indicato, il Tribunale di Napoli, con
ordinanza in data 03.12.2012 sollevava conflitto di competenza negativo,
chiedendo il regolamento d’ufficio per la considerazione che la causa era di
competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 21
e 447 bis cod. proc. civ..
Il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del
regolamento.
Motivi della decisione
1. Come rilevato dal P.G. l’istanza di regolamento di ufficio è inammissibile
perché proposta ben oltre il termine di cui all’art. 38 cod. proc. civ. (qui applicabile
nel testo novellato dall’art. 45 legge n. 69 del 2009), a norma del quale
l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi
previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima
udienza di trattazione., la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui
all’art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima)
udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod.
proc. civ.. Invero è naturale che, dovendo la richiesta di regolamento
immediatamente seguire al rilievo, da parte del giudice, della propria incompetenza
per ragioni di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ., la

Rel. do

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all’eccezione di incompetenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. formulata dal

relativa ordinanza debba essere emessa nella stessa prima udienza di trattazione,
eventualmente anche all’esito di una riserva appositamente assunta, che di quella
prima udienza costituisca una semplice appendice (cfr. Cass. 11 settembre 2010, n.
19410).
1.2. La rilevazione della preclusione del potere di elevazione del conflitto in
quanto esercitato oltre la prima udienza di trattazione si giustifica alla stregua

declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in
riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua
volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione,
rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di
competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione
nell’udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di
incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di
impugnarla (Cass. ord. 7 maggio 2008, n. 11185; in senso conforme: da ultimo
Cass. ord. 17.1.2011 n. 1050; nonché Cass. 20 luglio 2011, n. 15951 in
motivazione).
1.3. Nella fattispecie – come emerge dall’esame del fascicolo di causa,
consentito a. questa Corte in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al
denunciato error in procedendo — il regolamento di ufficio è stato richiesto ben oltre
l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. e, addirittura, dopo che la causa era stata
assegnata in decisione.
Il rilievo compiuto dal giudice della propria incompetenza – dopo aver posto in
essere attività, che logicamente presuppongano l’affermazione della propria
competenza — risulta, dunque, inevitabilmente tardivo, con conseguente
inammissibilità del regolamento di ufficio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di regolamento non essendo
stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.

Rel. do

3

dell’ormai consolidato principio di diritto, secondo cui quando – a seguito della

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di ufficio.
Roma 5 dicembre 2013
IL PRE ENTE
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dott. Antoì Seg

de

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