Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8069 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 23/03/2021), n.8069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:
D.T.N., difensore di S.V.M. SRL e EXIT SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BASENTO N. 37, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da sè medesimo;
avverso l’ordinanza n. 31910/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 6/12/2019, resa tra UNICOOP TIRRENO SOCIETA’
COOPERATIVA (ricorrente) e S.V.M. SRL e EXIT SRL (controricorrenti);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
che:
1. L’avvocato D.T.N., difensore della S.V.M. s.r.l. e della EXIT s.r.l., ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 6 dicembre 2019, n. 31910, che ha condannato la ricorrente UNICOOP Tirreno società cooperativa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle sue assistite, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.
2. L’istante deduce di avere formulato nella “memoria” la richiesta di distrazione, ma non allega l’atto alla richiesta di correzione, nè tale atto risulta tra quelli a disposizione del Collegio.
Si rende pertanto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio r.g.n. 1889/2019 svoltosi innanzi a questa Corte.
3. L’istanza di correzione, inoltre, risulta notificata a UNICOOP Tirreno, che è stata condannata al pagamento delle spese, ma non alle società difese dall’istante. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro” (Cass. n. 15346 del 2011).
Occorre quindi integrare il contraddittorio con le società S.V.M. s.r.l. ed EXIT s.r.l. (nè valgono al riguardo le osservazioni svolte dall’istante nella memoria depositata prima dell’adunanza in camera di consiglio).
P.Q.M.
La Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi innanzi a questa Corte r.g.n. 1889/2019; dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società S.V.M. s.r.l. ed EXIT s.r.l., nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021