Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8069 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 21/03/2019), n.8069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11953/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in

calce al ricorso, dall’avv. Giancarlo GENTILE ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Magliano Sabina, n. 24, presso lo

studio legale dell’avv. Maria GENTILE;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro

tempore;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

cui è riunito il ricorso iscritto al n. 16252/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro

tempore;

– intimata –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

ricorsi proposti separatamente avverso la sentenza n. 1054/05/2016

della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione

staccata di CATANZARO, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione delle cause svolte nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto dalla società contribuente per IVA, IRPEG ed ILOR relativamente all’anno d’imposta 1997, la CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo tardiva la notifica alla società contribuente della cartella impugnata, in quanto effettuata in data 11/10/2005, ovvero oltre il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, di un anno dalla definitività dell’avviso di accertamento e del successivo avviso di rettifica, entrambi notificati il 26/09/2002, con ruolo reso esecutivo in data 28/10/2002.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione hanno proposto separati ricorsi per cassazione – qui riuniti anche a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Corte n. 2993 del 2018 -entrambi fondati su un unico ed identico motivo, cui non hanno replicato i rispettivi intimati.

3. Sulle proposte avanzate dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio in entrambi i giudizi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti separatamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Equitalia Sevizi di riscossione s.p.a., contro la stessa sentenza d’appello.

2. I motivi di ricorso con cui le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la CTR violato e falsamente applicato del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, ratione temporis vigenti, nonchè il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, sono fondati e vanno accolti.

3. In tema di notificazione delle cartelle di pagamento questa Corte ha affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui “Alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nel D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un’attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un’attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza” (Cass. n. 6148 del 13/03/2009, Rv. 607287-01; conf. Cass. n. 26055 del 30/12/2015, Rv. 638295-01; Cass. n. 3976 del 15/02/2017, Rv. 64310401). “Mentre, infatti, con la disposizione del detto D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. c), ha introdotto nella disciplina a regime, novellando D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, il termine, per la notifica della cartella, del “31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio””, nel caso in esame -che ha riguardo all’anno 2002, nel corso del quale, e precisamente nel novembre 2002, erano divenuti definitivi per mancata impugnazione sia l’avviso di accertamento che il successivo avviso di rettifica, entrambi notificati in data 26/09/2002 – “a seguito della modifica recata al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, con il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, era stato soppresso ogni termine per la notifica della cartella, ad opera del concessionario, “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede”, di guisa che a quelle fattispecie rimaneva applicabile l’ordinario termine di prescrizione (Cass. n. 1388 del 2011, n. 6148 del 2009, cit.)” (così in motivazione Cass. n. 26055/2015 cit.).

4. Pare opportuno precisare che la predetta disposizione innovativa (ovvero il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. e), nel testo modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 2, conv. dalla L. n. 156 del 2005), con cui il Legislatore “ha inteso estendere le garanzie previste in funzione del contemperamento dell’interesse del contribuente a non rimanere assoggettato “sine die” alla pretesa impositiva cd alla riscossione con quello dell’Amministrazione finanziaria alla esazione dei crediti tributari”, “non ha efficacia retroattiva” e “trova applicazione alle cartelle di pagamento da notificare successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione” (Cass. n. 3976/2017 cit.).

4.1. Occorre, quindi, far riferimento alla data in cui la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata secondo la disciplina applicabile ratione temporis, ovvero con riferimento alla data di intervenuta definitività dell’accertamento (nella specie, novembre.2002), e non alla data in cui è stata materialmente effettuata la notifica (qui in data 08/10/2005), perchè altrimenti si verificherebbe l’assurda situazione che a tale data la decadenza dal termine introdotto con la novella (nella specie ricadente il 31/12/2004) andrebbe a collocarsi in epoca antecedente alla sua stessa entrata in vigore (09/08/2005).

5. Dal complesso delle argomentazioni svolte deriva la cassazione della sentenza impugnata, che ai suddetti principi non si è attenuta, con rinvio alla competente CIR per` l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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