Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8069 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE GIOBBI GIUSEPPE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE LEIDI FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2007 R.G.N. 396/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SILIPO RAFFAELE per delega VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato VINCENZO TRIOLO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 2 aprile 2003 la societa’ Impresa Edile Giobbi Giuseppe s.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, opponendosi alla cartella esattoriale notificata il 24 febbraio 2003 relativa all’accertamento, da parte dell’INPS, dell’indebito godimento degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4, per il periodo gennaio 2000 – ottobre 2001 in relazione all’assunzione di quattro dipendenti collocati nelle liste di mobilita’ a seguito della cessazione dell’attivita’ dell’impresa artigiana Giobbi Pietro s.n.c. Sosteneva l’opponente che la pretesa dell’Istituto, basata sulla esistenza di un collegamento fra le due societa’, era infondata poiche’ la nuova societa’ si era costituita con atto dell’8 novembre 1999 mediante conferimento della ditta artigiana Giobbi Giuseppe mentre la preesistente s.n.c. Giobbi Pietro aveva licenziato tutti i dipendenti il 31 dicembre 1999 e, peraltro, aveva lavorato per diverse aziende del settore edilizio. Nella resistenza dell’Istituto, il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo che non poteva configurarsi una cessione di azienda, ne’ alcun collegamento societario, si’ che gli sgravi contributivi erano stati legittimamente goduti dalla opponente in relazione ad un effettivo incremento occupazionale; ma tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Brescia, che, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INPS, con la sentenza qui impugnata respingeva l’opposizione. In particolare, i giudici d’appello operavano – sulla scorta del verbale di ispezione dell’Istituto previdenziale, posto a fondamento della pretesa contributiva – una analitica ricostruzione delle vicende aziendali che avevano originato il godimento degli sgravi in questione e, in particolare, rilevavano che la societa’ opponente era di fatto subentrata alla precedente societa’ in nome collettivo e pertanto aveva l’obbligo di riassumere il personale licenziato, che, in effetti, i lavoratori avevano lavorato senza soluzione di continuita’ negli stessi cantieri dove gia’ avevano operato in precedenza; in ogni caso, al godimento degli sgravi ostava, in base al disposto della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, la coincidenza degli assetti societari, dimostrata dall’esame analitico della fatturazione relativa agli anni 1998-2000 e dalle risultanze della prova testimoniale, da cui era emerso che le due imprese avevano lavorato sempre insieme sia prima che dopo la costituzione della nuova societa’.

2. Di questa sentenza la societa’ Impresa Edile Giobbi Giuseppe domanda la cassazione con un unico motivo, articolato in piu’ censure. L’Istituto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si lamenta che la Corte d’appello, adottando una motivazione illogica e insufficiente, abbia trascurato risultanze decisive ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e ai fini della configurazione di un unico assetto aziendale in relazione alla occupazione dei lavoratori presso la nuova societa’ e presso quella preesistente.

2. Il ricorso non e’ fondato, rivelandosi altresi’ inammissibile in alcuni profili.

2.1. Ai fini della concessione degli sgravi in relazione alla novita’ dell’impresa, e’ principio consolidato che debba trattarsi di una azienda effettivamente nuova, dovendosi avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarita’ dell’impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati.

Piu’ in generale, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in proposito, che non ricorre il presupposto per l’attribuzione degli sgravi suddetti, nell’ipotesi di un’impresa, anche societaria, che sia derivata da un’altra impresa -di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale – restando immutato il numero dei lavoratori occupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l’azienda sia stata conferita in natura per la costituzione di una impresa avente in parte un oggetto diverso e piu’ ampio e in parte il medesimo oggetto di quella precedente (cfr. Cass. n. 10055 del 2002; n. 256 del 2001; n. 4064 del 2004; n. 3207 del 2003; n. 13728 del 2007). Cio’ non significa, naturalmente, che un’impresa debba considerarsi comunque “derivata” tutte le volte in cui abbia in comune con una preesistente impresa uno o piu’ elementi aziendali, dovendosi invece accertare, in primo luogo, la presenza, o meno, di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa, o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), nonche’ la presenza, o meno, altresi’, di elementi di novita’ intervenuti nella struttura, e, in secondo luogo, la sussistenza, o meno, di una sostanziale continuita’ nell’esercizio dell’impresa, dato che solo in caso di una tale continuita’ puo’ configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un’impresa all’altra e, quindi, la derivazione, quantunque parziale, dell’azienda da quella preesistente.

2.2. Ai delineati principi, osserva il Collegio, si e’ adeguato il giudice di merito allorche’ ha escluso la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione dei benefici suddetti alla societa’ ricorrente, per essersi verificata, nella specie, la mera successione della preesistente azienda nei rapporti lavorativi, senza creazione di alcun posto di lavoro e senza la costituzione di un’azienda nuova.

2.3. La Corte di merito ha accertato, in particolare, in base ad una verifica in fatto non sindacabile in questa sede, talune significative circostanze, idonee a configurare in capo alla struttura aziendale della societa’ ricorrente una mera prosecuzione di rapporti di lavoro, con riguardo ai dipendenti transitati direttamente dalla precedente societa’ alla societa’ ricorrente. Ai fini che qui interessano, e’ risultato determinante, da una parte, che i lavoratori abbiano prestato la loro attivita’ senza soluzione di continuita’ negli stessi cantieri dove gia’ operavano in precedenza e, dall’altra, che in tal modo non vi era alcuna opzione riguardo alla assunzione dei lavoratori presso la societa’ subentrante, trattandosi di una cessione concordata di manodopera.

2.4. Si tratta di circostanze che, di per se’, comportano che in alcun caso si sia verificato un incremento di occupazione, posto che il passaggio diretto dei dipendenti dall’una all’altra azienda in coincidenza con la cessazione della prima non significa – anche al di la’ del dato formale della corresponsione, o meno, del trattamento di fine rapporto -creazione di nuova occupazione ma, appunto, mera trasmigrazione di personale (cfr. Cass. n. 10815 del 2003; n. 4976 del 2003), tanto piu’ che, oggettivamente, tale trasmigrazione ha riguardato lavoratori che, all’atto del trasferimento, erano di fatto impiegati negli stessi cantieri.

2.5. In tale ordine di idee, dunque, la decisione impugnata risulta coerente con le norme di previsione degli sgravi in questione ed immune dai denunziati vizi e si sottrae dunque a tutti i dedotti profili di censura della ricorrente, i quali finiscono per compendiarsi nella prospettazione di un novum aziendale, invocato dalla societa’, in maniera inammissibile in questa sede, in relazione alla diversa valutazione delle prove assunte e alla scelta dell’una o dell’altra risultanza, da ritenere come decisiva ai fini della configurazione degli assetti aziendali in questione.

3. In conclusione, il ricorso e’ respinto. Si compensano le spese del giudizio in ragione della complessita’ della vicenda e della difficolta’ delle questioni esaminate.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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