Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8068 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/03/2021), n.8068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17205/2014 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Bassi del

Foro di Taranto, con studio in Taranto, Corso Italia, n. 59, ove è

elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le

comunicazioni al numero di telefono/fax o all’indirizzo PEC,

domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte

di Cassasione;

contro

Equitalia Sud s.p.a., con sede in Roma, quale cessionaria del ramo

d’azienda di Equitalia Pragma s.p.a. (già Pragma Riscossione

s.p.a., già Soget-Riscossione s.p.a.), rappresentata e difesa

dall’avv. Gianfranco Chiarelli, del Foro di Taranto, ed

elettivamente domiciliata a Roma, viale Africa, n. 40, presso lo

studio dell’avv. Federica Sordini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 178/29/14 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.G., già dirigente generale di P.S. collocato a riposo a domanda dal (OMISSIS), fu investito da un doppio pignoramento mobiliare presso il terzo Inpdap per pretesi omessi pagamenti di sei cartelle di pagamento per debiti tributari e da due richieste di assegnazione delle relative somme, le quali furono trattenute dal trattamento pensionistico spettantegli. Il predetto, ottenuta la restituzione di una parte soltanto di tali importi, impugnò il silenzio rifiuto opposto da Equitalia Sud s.p.a., succeduta a Equitalia Pragma s.p.a., con riguardo alla domanda di restituzione della somma residua e dei relativi interessi di legge già maturati e ulteriormente maturandi sulla stessa, nonchè a quella di riconoscimento degli interessi maturati e maturandi sulle somme già rese, rispetto alla quale quest’ultima si difese sostenendo che parte dell’importo era stato utilizzato per debiti residui afferenti a due cartelle del 2007 e del 2008, sulle sei totali, interessate dalla sentenza della C.T.R. della Puglia n. 37/29/11, depositata il 2/02/2011, e che l’Inpdap aveva trasferito importi inferiori a quelli pignorati, e chiedendo di chiamare in causa tale istituto. All’esito del giudizio, la C.T.P. di Taranto, con sentenza n. 388/5/12, rigettò le eccezioni proposte da Equitalia Sud s.p.a. e accolse integralmente la domanda del contribuente, condannando la controparte alle spese del giudizio. Impugnata detta pronuncia da Equitalia Sud s.p.a., la C.T.R. della Puglia accolse il gravame con sentenza n. 178/29/14, depositata il 23/01/2014, sostenendo che la somma richiesta dal contribuente fosse stata correttamente trattenuta in parte dall’Inpdap per altro debito e in parte da Equitalia Sud per il debito di cui a due delle sei originarie cartelle.

2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. Equitalia Sud s.p.a. si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o errata applicazione di norme di diritto e in particolare del principio di diritto che, in caso di conflitto tra giudicati sulla stessa res litigiosa, impone la prevalenza di quello temporalmente posteriore, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso del contribuente, infatti, i giudici di merito avevano ritenuto che i suoi debiti, da decurtare dal rimborso richiesto, discendessero dalla definitività della sentenza della C.T.R. della Puglia n. 37/29/2011, depositata il 2/02/2011, che aveva sancito la validità ed efficacia delle notifiche delle due cartelle di pagamento del 2007 e del 2008 che ne costituivano il titolo, senza considerare che, successivamente ad essa, erano state depositate dalla C.T.P. di Taranto la sentenza n. 237/4/11 in data 21/03/2011, che aveva, invece, dichiarato l’illegittimità dell’ipoteca immobiliare iscritta da Equitalia Sud proprio in ragione della riconosciuta nullità delle notifiche delle predette due cartelle di pagamento, e la sentenza n. 1093/2/11 in data 5/12/2011 che si era pronunciata sul merito della pretesa afferente la cartella del 2008. Inoltre, a questi fini non doveva prendersi in esame la data di emissione delle sentenze, bensì quella della loro pubblicazione.

2. Con il secondo motivo, il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. fondato la decisione sul fatto che la sentenza n. 1093/2/11 depositata in data 5/12/2011 avesse ad oggetto la nullità dell’intimazione di pagamento e non della sottostante cartella, senza considerare che la decisione di annullamento della suddetta intimazione era stata fondata sull’accertamento dell’avvenuto sgravio degli importi iscritti a ruolo deciso dall’Agenzia delle Entrate e del discarico dei relativi importi operato da Equitalia Sud.

3. Con il terzo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere in giudici di merito considerato che la cartella del 2007 (costituente il titolo dell’affermata esistenza del debito del contribuente da decurtare dall’importo richiesto), benchè oggetto della sentenza definitiva n. 37/29/11 della C.T.R. della Puglia, depositata il 2/02/2011, fosse stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate e che tale sgravio fosse stato notificato dalla stessa Equitalia Sud con nota n. 119064 del 19/09/2011.

4. Con il quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere Equitalia Sud svolto in appello difese contrastanti con quelle proposte in primo grado. Mentre nel giudizio di primo grado, infatti, aveva evidenziato che l’Inpdap le aveva riversato un importo inferiore a quello richiesto e che la somma di Euro 5.868,78 era stata utilizzata per debiti residui relativi alle due cartelle di cui ai precedenti motivi (2007 e 2008), ammettendo che il contribuente era effettivamente creditore dell’importo di Euro 5.238,05, in appello, invece, aveva affermato che l’importo di Euro 5.968,06, derivante dalle suddette due cartelle, era stato trattenuto per asseriti debiti (rispettivamente di Euro 5.761,72 e di Euro 206,34) derivanti da esse e che l’importo di Euro 9.653,96 era stato correttamente trattenuto dall’Inpdap per altro debito del contribuente verso l’Amministrazione presso cui esso prestava servizio.

5. Con il quinto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto Equitalia Sud, in qualità di esecutante, avrebbe dovuto rispondere degli importi pignorati, mentre l’Inps, che peraltro non era stata parte del procedimento di esecuzione forzata, aveva la mera funzione di custode. Inoltre, sugli importi pignorati e assegnati in sede giurisdizionale civile, non potevano riversarsi presunti debiti di altra natura dell’esecutato verso il terzo pignorato che sarebbero stati portati a conguaglio dall’esecutante.

6. Con il sesto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine al diniego degli interessi maturati dal 2009 al 2011 sulla somma di Euro 41.927,51 già restituita, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendosi la C.T.R. pronunciata sul punto.

7. Con il settimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, in ordine alla proposizione dell’appello a soggetto che non era stato parte del processo di primo grado, per avere Equitalia notificato l’appello all’Inps, succeduto nel rapporto con l’Inpdap, benchè non fosse stato parte del processo di primo grado, sicchè quest’ultimo non si era costituito nel giudizio di appello.

8. Con l’ottavo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, per avere Equitalia Sud formulato in appello eccezioni nuove non proposte in primo grado e avere offerto dati contabili del tutto diversi da quelli illustrati in primo grado. In primo grado infatti non era stato evidenziato alcun elemento di presunto debito dell’appellato verso altri asseriti creditori, il quale non avrebbe peraltro potuto giustificare la distrazione di somme assegnate all’esecutante in favore del terzo pignorato, ma erano stati offerti motivi del tutto diversi per giustificare il diniego di restituzione delle somme dedotte in giudizio, oltre ad essere stato riconosciuto un credito del contribuente di Euro 5.238,05.

9. Con il nono motivo, infine, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, per avere Equitalia Sud prodotto in appello documenti nuovi con valenza di prova e segnatamente la lettera del terzo pignorato, ossia l’Inps, concernente un presunto debito, peraltro sub iudice e di altra natura, dell’esecutato verso altro asserito creditore estraneo all’esecuzione. Inoltre, se la produzione documentale fosse stata possibile senza limiti, l’appellato avrebbe potuto produrre la sentenza n. 963/2013 del 13/10/2013 del TAR dell’Abruzzo, che aveva annullato il provvedimento amministrativo di recupero dell’asserito credito dell’Inps di altra natura, rispetto a quello tributario, che era stato dichiarato motivo legittimo del diniego opposto da Equitalia Sud al rimborso delle somme dovute al contribuente.

10. Il primo, il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati.

Preliminarmente, sono infondati i rilievi di inammissibilità dei motivi sollevati dalla controricorrente in tutti i casi per omessa indicazione delle norme violate e quindi, quanto al primo, per la mancata esplicitazione in ricorso delle sentenze citate a sostegno della censura; quanto al secondo, per l’insussistenza di un fatto storico omesso, essendo stato quello evidenziato (ossia la sentenza n. 1093/11 della C.T.P. di Taranto) analizzato dalla C.T.R.; quanto al terzo, per erronea sua sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, essendo stata la questione di fatto esaminata dalla C.T.R. e non essendo stato esplicitato fatto storico asseritamente non esaminato.

Giova invero ricordare innanzitutto come l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osti alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determini l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6-5, 07/11/2017, n. 26310) e inoltre come i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, debbano avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 – 1, 24/02/2020, n. 4905), oltre a contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784).

In particolare, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge (o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 – 1, 24/02/2020, n. 4905), nè consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 – 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692). L’art. 366 c.p.c., n. 6, invece, impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777).

10.1 Nella specie, se è vero che il ricorrente non ha indicato le norme di legge di cui intendeva lamentare la violazione, è altresì vero che questi ha comunque chiarito quale fosse il principio di diritto violato dai giudici di merito (quello della prevalenza del provvedimento emesso per ultimo in caso di conflitto tra giudicati), così assolvendo all’onere di specificità imposto dalla norma. Inoltre, pur non riproducendo integralmente il contenuto delle sentenze passate in giudicato n. 237/4/11 e n. 1093/11 della C.T.P. di Taranto, nè la nota n. 119064 del 19 settembre 2011 notificata da Equitalia Sud, ne ha comunque descritto il contenuto nella parte funzionalmente necessaria alle proprie difese, oltre ad averle allegate e ad avere indicato, nella parte descrittiva del ricorso, in quali fasi del giudizio di merito esse erano venute ad emersione (atto introduttivo del giudizio e controdeduzioni in appello).

Nè può dirsi che il ricorrente abbia omesso di esplicitare a quale fatto storico intendesse riferirsi col terzo motivo, avendo chiaramente lamentato l’omessa verifica, da parte della C.T.R., della nota n. 119064 del 19 settembre 2011 notificata da Equitalia Sud, in conformità al principio secondo cui il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 08/10/2014, n. 21257).

10.2 Detto ciò, ritiene il Collegio che i motivi siano fondati.

Costituisce principio pacifico quello secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, ancorchè incardinato per finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, purchè la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (in tal senso vedi Cass., Sez. 6-5, 31/05/2018, n. 13804; Cass., Sez. L., 08/05/2009, n. 10623).

Invero, il contenuto e la portata precettiva di qualsiasi pronuncia giudiziaria vanno accertati sulla base del dispositivo e della motivazione (v. Cass., Sez. 1, 5/10/1999, n. 11033), sicchè la portata del giudicato – sia esso esterno od interno – va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza ma anche alla motivazione di quest’ultima (v. Cass. Sez., 6-5, 16/01/2014, n. 769; anche Cass., Sez. 1, 23/11/2005, n. 24594; Cass., Sez. L., 5/3/2003, n. 3245; Cass., Sez. 3, 20/07/2011, n. 15902), rilevando le domande delle parti soltanto in via residuale, in funzione integratrice, soltanto in caso permanga l’incertezza sulla portata della decisione e non sussistano ulteriori elementi (Cass., Sez. 1, 23/11/2005, n. 24594, cit.). Peraltro, l’erronea presupposizione della sua esistenza o inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula iuris, rileva non già quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (vedi Cass., Sez. U., 17/11/2005, n. 23242; Cass., Sez. 3, 05/05/2017, n. 10930; Cass., Sez. 6-5, 31/10/2019, n. 28138).

Pertanto, il giudicato, che va interpretato alla stregua di una norma giuridica (Sez. 3, sent. n. 3453 del 18/1/2012), si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necessari e s’intendano, pertanto, implicitamente decise (Sez. 3, sent. n. 11356 del 19/01/2006). 31.1.2017 n. 2322), spiegando, quindi, la sua autorità non soltanto nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioè agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione (Sez. 1, sent. n. 24594 del 23/11/2005).

10.3 Nella specie, risulta che, successivamente alla sentenza n. 37/29/2011, depositata il 2/2/2011 e divenuta definitiva, che aveva accertato la validità della notifica delle cartelle del 2007 e del 2008 e che è stata posta a fondamento della decisione dalla C.T.R., furono emesse dalla C.T.P. di Taranto altre due sentenze, la n. 237/4/11 depositata il 21/03/2011, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente per la riscossione sulla base di quattro delle originarie sei cartelle, comprensive delle due del 2007 e del 2008, in ragione della invalidità delle relative notifiche, e la n. 1093/2/11 depositata il 5/12/2011, che, in una causa avente ad oggetto l’avviso di intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, aveva riconosciuto l’avvenuto, integrale sgravio della cartella del 2008.

Il giudicato formatosi con riguardo a queste ultime due pronunce è certamente in conflitto con quello formatosi nella precedente, in quanto, nonostante il differente petitum dei giudizi in cui esso si è formato, la questione della sostanziale efficacia, originaria o permanente, della cartella, è stata oggetto di espressa trattazione e decisione in tutti e tre i giudizi, costituendo rispetto ai due posteriori presupposto logico e necessario della decisione.

Ne consegue che la C.T.R., nell’escludere la rilevanza di queste ultime due pronunce sul presupposto che il petitum, oggetto dei due procedimenti in cui esse furono rese, fosse affatto differente da quello proprio del giudizio anteriore, ha violato la regola di diritto che, ai fini dell’accertamento sull’oggetto del giudicato, impone di analizzare la decisione sulla base di motivazione e petitum e di verificare dunque anche la soluzione data dal giudicante alle questioni di fatto o di diritto ad essa preliminari, indipendentemente dalla loro trasposizione nel dispositivo, correlato alla domanda di parte, dando priorità, in caso di conflitti su questioni comuni a più cause, al giudicato formatosi posteriormente.

Infine, deve ritenersi fondata anche la doglianza afferente all’omesso esame, da parte della C.T.R., della nota n. 119064 del 19 settembre 2011 notificata da Equitalia Sud, riguardante l’avvenuto sgravio della cartella del 2007, della quale non vi è in sentenza alcuna menzione, se non la generica dicitura che richiama laconicamente il “riconoscimento di alcuni sgravi parziali”, senza alcuna indicazione quantitativa e perfino in contrasto con la sentenza n. 1093/2/11 depositata il 5/12/2011, che riferisce invece di uno sgravio integrale, sicchè, operando esso sulla debenza delle somme indicate in cartella, ne è evidente la rilevanza ai fini della fondatezza della domanda di rimborso dei relativi importi.

Da ciò discende l’accoglimento dei tre motivi.

12. Il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.

In sintesi, il ricorrente lamenta sia il fatto che Equitalia Sud avesse proposto in appello difese contrastanti con quelle esposte nel giudizio di primo grado, tanto con riferimento agli asseriti debiti residui delle cartelle del 2007 e del 2008, quanto non riguardo all’ulteriore somma inizialmente indicata come dovutagli e successivamente come correttamente trattenuta da Inpdap per altro debito verso terzi, sia il fatto che, quanto a quest’ultima questione, Equitalia Sud avesse formulato in appello eccezioni nuove e inammissibili, oltrechè non pertinenti, e che le avesse fondate su documenti nuovi prodotti per la prima volta in tale sede, sia di conseguenza il fatto che sugli importi pignorati e assegnati in sede giurisdizionale non potessero riversarsi presunti debiti di altra natura dell’esecutato verso il terzo pignorato, che sarebbero stati portati in conguaglio dall’esecutante.

Orbene, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che, in caso di impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso, il contribuente è tenuto a dimostrare l’insussistenza, in punto di fatto, delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in secondo grado dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, che fa divieto di proporre nuove eccezioni in appello, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (vedi Cass. Sez. 5, 06/12/2018, n. 31626; Cass., Sez. 5, 21/05/2007, n. 11682). Devono infatti considerarsi mere difese le argomentazioni con le quali l’Amministrazione finanziaria neghi la sussistenza di fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente o la qualificazione ad essi attribuita, come quando eccepisca il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione (vedi Cass., Sez. 6-5, 21/11/2016, n. 23587), siccome costituenti contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine, mentre costituisce eccezione in senso tecnico, come tale inammissibile in appello, lo strumento processuale con il quale l’amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente, e dalla quale derivi un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del tema della decisione (Cass., Sez. 5, 29/10/2020, n. 23862; Cass., Sez. 6-5, 21/11/2016, n. 23587).

Quanto poi alla produzione documentale, è pacifico che nel processo tributario le parti possano produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, 28/06/2018, n. 17264; Cass., Sez. 5, 28/06/2018, n. 17164; Cass., Sez. 6 – 5, 06/11/2015, n. 22776; Cass., Sez. 5, 07/03/2018, n. 5429).

12.1 Nella specie, la C.T.R. si è correttamente attenuta ai su esposti principi, allorchè ha innanzitutto evidenziato la producibilità in appello di documenti nuovi anche quando preesistenti al giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e in conformità all’interpretazione giurisprudenziale in merito, così da ammettere la nota inviata dall’Inps a Equitalia Sud il 6/07/2012, successivamente alla pronuncia di primo grado, e prodotta in sede di gravame, e trarre da essa convincimento del fatto che parte delle somme richieste dal contribuente in restituzione fossero rimaste nella disponibilità del terzo pignorato e da esso vincolate a tutela di un diverso credito.

Nè può dirsi che questa circostanza, in quanto nuova, costituisca eccezione in senso tecnico, come tale non rilevabile per la prima volta in appello, non comportando la stessa alcun ampliamento del tema della decisione, ma costituendo una mera contestazione alla censura mossa col ricorso, in sè implicante l’avvenuta acquisizione da parte di Equitalia Sud delle somme chieste in restituzione.

Sulla base di tali considerazioni può dunque escludersi la fondatezza della lamentata contraddittorietà delle difese svolte nei due gradi del giudizio dall’Agente della riscossione, posto che l’iniziale riconoscimento, da parte sua, della debenza di parte della somma richiesta dal contribuente, non esclude che questa sia stata vincolata dal terzo pignorato a garanzia di diverso credito non tributario.

L’assenza del presupposto legittimante la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente comporta l’assorbimento delle considerazioni svolte col quinto motivo in merito alla responsabilità del soggetto esecutante sugli importi pignorati.

13. Il sesto e il settimo sono infine inammissibili.

Quanto alla censura afferente il diniego degli interessi maturati dal 2009 al 2011 sulla somma già restituita, l’inammissibilità deriva non tanto dall’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, essendo stato richiamato l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, benchè di fatto si lamenti un’omessa pronuncia, rientrante piuttosto nella fattispecie astratta di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che tale erroneità non osta alla sussunzione del motivo in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso se dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 07/11/2017, n. 26310), come si è detto, quanto dal difetto di interesse a far valere la questione, ove si tenga conto dei motivi d’appello e del dispositivo della sentenza.

Il giudizio di appello ha preso avvio, infatti, dall’impugnazione proposta dall’Agente della Riscossione avverso una sentenza che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il rifiuto opposto all’istanza con la quale aveva chiesto la restituzione della somma di Euro 15.621,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal 1/04/2009, confermando il credito da questi vantato, con diritto al rimborso maggiorato di interessi, oltre agli interessi sulle diverse somme già restituite calcolati dalla data del prelievo, fino alla restituzione.

Come si legge nella sentenza impugnata, Equitalia Sud propose appello in relazione al solo capitale richiesto (cui accedono ovviamente i relativi interessi), senza alcun accenno invece agli interessi sugli importi già restituiti, oggetto della doglianza in esame, tant’è che nessun riferimento ad essi è contenuto nè nella parte motiva del provvedimento della C.T.R., nè nel dispositivo, nel quale, in riforma della sentenza impugnata, viene accolto “l’appello del concessionario per la riscossione”, con spese compensate.

Il riconoscimento giudiziale del diritto del contribuente ad ottenere il pagamento degli interessi sulle somme già rese, dunque, in uno con l’assenza di richieste sul punto da parte dell’appellante e della corrispondente, relativa riforma della sentenza impugnata (essendo evidentemente limitato l’accoglimento dell’appello ai soli motivi proposti), impone di considerare definitiva la decisione di primo grado sulla questione, peraltro favorevole al contribuente, con conseguente difetto di interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia in merito, sussistendo l’interesse ad impugnare soltanto in capo alla parte che abbia visto sostanzialmente rigettata la sua domanda e che possa lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla (in tal senso, Cass., sez. 6-2, 27/06/2012, n. 10747).

Quanto alla questione relativa alla chiamata in causa, in appello, dell’Inps, succeduto all’Inpdap, si osserva come, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tuteli l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma miri ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario soltanto se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass., Sez. 1, 09/08/2017, n. 19759; Cass., Sez. 1, 07/02/2020, n. 2966; Cass., Sez. 3, 12/12/2014, n. 26157), interesse questo che nella specie non soltanto non è stato in alcun modo evidenziato, ma neppure sussiste.

Da quanto detto deriva l’inammissibilità dei motivi.

14. In conclusione, accolte la prima, la seconda e la terza censura, rigettate la quarta, la quinta, l’ottava e la nona e dichiarata l’inammissibilità della sesta e della settima, la sentenza va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie la prima, la seconda e la terza censura, rigetta la quarta, la quinta, l’ottava e la nona, dichiara l’inammissibilità della sesta e della settima, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA