Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8067 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 21/03/2019), n.8067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27858-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14404/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1.Con atto di precetto notificato in data 13/04/2011 l’avv. T.G. intimò a Intesa San Paolo s.p.a. il pagamento dell’importo di Euro 2.612,56, a titolo di spese di lite ex art. 95 c.p.c. di cui all’ordinanza di assegnazione RG 29173/2001, oltre diritti di precetto. Detta ordinanza fu notificata unitamente all’atto di precetto, e non recava il termine per adempiere al terzo.

2. Avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l’Istituto di credito propose opposizione all’esecuzione deducendo di aver pagato l’intera sorte assegnata nell’ordinanza – ancorchè la ricorrente avesse espressamente richiesto a Intesa San Paolo s.p.a. di riaccreditare parte della somma contenuta nell’ordinanza di assegnazione, relativa alla sorte capitale all’INPS – inviando, tramite posta, un assegno e che detto assegno sarebbe stato dapprima restituito ex art. 1181 c.c., reinoltrato al creditore nel giugno 2011 per essere poi incassato solo successivamente.

3. Disposta la sospensione dell’esecuzione, la causa venne riassunta nel merito dalla ricorrente la quale affermò che la debitrice avesse pagato una somma diversa da quella intimata, e che non avesse pagato le competenze procuratorie connesse alla notifica dell’ordinanza e gli interessi legali. Si costituì l’Istituto opponente, instando per l’accoglimento dell’opposizione.

4. Con sentenza n. 803/2014, il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione.

5. Avverso tale sentenza propose appello la ricorrente avv. T., deducendo – a quanto si evince dal controricorso – il difetto di giurisdizione, il difetto di integrità del contraddittorio, la legittimità del proprio atto di precetto con il quale si era intimato al terzo il pagamento di somme anche successive all’emissione del titolo esecutivo, l’infondatezza dell’eccezione di adempimento avversaria, avendo offerto la banca in pagamento una somma inferiore al dovuto.

Si costituì l’Istituto di credito, contestando le deduzioni dell’appellante e chiedendone il rigetto.

6. Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 14404/17, emessa il 14/07/17, respinse l’appello.

7. Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria con cospicua documentazione costituita da precedenti provvedimenti di questa Corte, l’avv. T.G..

Resiste con controricorso illustrato da memoria Intesa San Paolo s.p.a.

In calce al ricorso la ricorrente ha formulato istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendo che le sezioni semplici abbiano deciso in modo difforme in ordine alla possibilità per l’esecutante di notificare l’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto; con la medesima istanza, chiede che le Sezioni Unite vogliano pronunciarsi in merito ad una seconda questione in ordine alla quale ipotizza un contrasto giurisprudenziale, ovvero in ordine alla possibilità di estendere analogicamente il termine dilatorio previsto dall’art. 477 c.p.c. alla fattispecie processuale della notifica al terzo pignorato di un’ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, anche laddove il provvedimento ex art. 553 c.p.c. non contenga un termine dilatorio in favore del terzo pignorato di 10/20 giorni.

Infine, chiede l’intervento delle Sezioni Unite anche in relazione alle questioni che concernono la ritenuta d’acconto irpef.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va detto (a prescindere dalle considerazioni che seguono sulla inammissibilità complessiva del ricorso) che non sussistono i contrasti accennati, e che i motivi del ricorso, aventi ad oggetto la sussistenza della giurisdizione e la qualità di litisconsorte necessaria dell’amministrazione finanziaria in relazione alla questione della ritenuta di acconto operata dalla banca debitrice sull’importo pagato alla creditrice, non necessitano della rimessione al Primo presidente, affichè valuti se assegnare il ricorso alle sezioni Unite, in quanto le questioni di diritto poste con i suddetti motivi sono state di recente affrontate e risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 18396 del 2016), in una controversia analoga alla presente, peraltro tra le medesime parti, affermando un principio di diritto contrario a quanto propugnato dalla ricorrente. Identica soluzione è stata poi ribadita in numerose successive pronunce a sezione semplice, anch’esse tra le stesse parti (Cass. n. 9174, n. 17440, n. 17439 e n. 17437 del 2018). Nelle sentenze citate questa Corte ha affermato in proposito che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà/soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014 n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312)” e che “del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all’autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l’Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell’autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest’ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)”.

Passando all’esame del ricorso nel suo complesso, è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria dei fatti di causa, consta della riproduzione scannerizzata di un verbale di udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, dell’ordinanza di assegnazione, di un precetto che fa riferimento ad essa ma riporta importi del tutto diversi, nonchè, alle pagine 8 e 9, di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado. Inoltre, il ricorso non riporta affatto, nè con completezza e neppure nella pur consentita formula riassuntiva, le ragioni della decisione di primo grado e, soprattutto, le ragioni della decisione di appello, limitandosi ad affermare che il proprio appello è stato respinto per poi passare direttamente alla esposizione ed illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione.

A loro volta, la lettura dei motivi (rubricati il primo come violazione e falsa applicazione degli artt. 37 – 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1; omessa valutazione di una circostanza determinante in ordine alla questione della ritenuta d’acconto – violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1181 c.c.; il secondo come violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il terzo come violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91,95,480,481,453,547,115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1181e 2697 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il quarto come violazione e falsa applicazione degli artt. 2938,2943,2945,2953 e 1360 ss. c.c. nonchè degli artt. 112,617,345,553,541 e 542 c.p.c. non consente la piena comprensione di essi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d’appello o al controricorso.

L’intero ricorso è quindi inammissibile per difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare o meglio ricostruire il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere aliunde.

Manca infatti una chiara e precisa, benchè sommaria, esposizione dei fatti processualmente rilevanti, non avendo il ricorrente riprodotto una pur sintetica narrativa della complessiva vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., Sez. un., nn. 16628/2009 e 5698/2012); infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un. 11653/2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018).

In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè di una chiara illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado).

Si aggiunga che la valutazione in termini di inammissibilità del ricorso, lungi dall’esprimere un formalismo fine a sè stesso, esprime un richiamo al rispetto – oltre che di una precisa disposizione di legge – di uno standard di redazione degli atti che valorizza la stessa qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato, che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale e le ragioni del proprio cliente al giudice, nonchè le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare (evitando l’uso di caratteri tipografici continuamente diversi, inficianti la continuità della lettura, inserimenti di parti di testo estranee all’atto o di immagini fotografiche o riproduzioni scannerizzate di documenti) (considerazioni già espresse, in analoga fattispecie, da Cass. S.U. n. 30754 e 30755 del 2018).

A ciò si aggiunga che neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la necessaria sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura dei motivi (v Cass. n. 17036 del 2018, che evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi).

Il ricorso presenta infatti, anche all’interno della trattazione riservata alla esposizione dei motivi, l’inserimento non giustificato di svariate porzioni, scannerizzate e riprodotte, degli atti processuali del giudizio di merito, peraltro mai per esteso, privi sia di intestazione e di riproduzione integrale, che di rielaborazione sintetica da parte del ricorrente, che di alcuna chiara individuazione della rilevanza dei passi riprodotti nell’economia delle tesi esposte dalla ricorrente, il che rende, nella sua integralità, incomprensibile il mezzo processuale. Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure riassumibili a mero scopo illustrativo senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione della vicenda processuale e della motivazione della sentenza impugnata, per poi muovere ad essa una critica ragionata ed ancorata ai motivi.

La pronuncia, in limine, di inammissibilità, esime la Corte dal dover esaminare, e finanche dal dover riportare i motivi di ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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