Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8067 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. un., 01/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 01/04/2010), n.8067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8024-2009 proposto da:

ALDEBARAN S.N.C. DI MICHELINI & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo 2010 studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE GRANARA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PORTO DI LAVAGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78,

presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI FEDERICO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1415/2008 del TRIBUNALE di CHIAVARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione

del giudice ordinario.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Porto di Lavagna s.p.a., premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima relativa alla costruzione ed alla gestione di un approdo turistico nel Comune di (OMISSIS), di aver realizzato, in virtù di tale concessione, il porto turistico di (OMISSIS) e di gestirlo secondo le modalità previste nell’atto concessorio;

che il Compartimento Marittimo di Genova con ordinanza n. 41/1989, apportando una parziale modifica alla concessione, aveva destinato il pontile “A” lato nord ad uso pubblico e lo aveva affidato in gestione al Comune di (OMISSIS), prescrivendo che un tratto di 60 metri sul lato esterno fosse destinato all’ormeggio delle imbarcazioni dei pescatori professionisti di lunghezza non superiore a 12 metri e che un tratto di 20 metri sul lato interno fosse destinato all’ormeggio delle imbarcazioni passeggeri, di lunghezza non superiore a 20 metri, che effettuavano gite turistiche ;

che per potere accedere al porto turistico di (OMISSIS) e fruire dei servizi (acqua, energia elettrica, guardianaggio, ormeggio ecc.) occorre essere un diportista, che utilizza la imbarcazione ad uso privato e non commerciale, stipulare un contratto di ormeggio con la società concessionaria pagando i corrispettivi dovuti, determinati con tariffa del Ministero dei Trasporti;

che la Aldebaran di Michelini Sergio & C. s.n.c., proprietaria di una imbarcazione lunga 26 metri, con la quale svolgeva attività di trasporto turistico passeggeri, ormeggiava stabilmente detta imbarcazione, senza alcuna autorizzazione, all’interno del porto turistico in zone destinate all’ormeggio delle imbarcazioni da diporto, creando gravissimi disagi e approfittando dei materiali e dei beni di consumo della esponente senza corrispondere la dovuta tariffa, nè le spese di gestione e per l’uso delle utenze, risultando così debitrice per la indebita occupazione di oltre ottantaquattromila Euro;

che, tanto premesso, la Porto di Lavagna s.p.a. chiedeva al Tribunale di Chiavari, dinanzi al quale aveva citato la Aldebaran di Michelini & C. s.n.c., di accertare la avvenuta occupazione senza titolo dell’ormeggio nella zona riservata alle imbarcazioni dei diportisti e, conseguentemente, di condannarla al pagamento a titolo risarcitorio, di una somma pari all’importo che sarebbe stato dovuto quale corrispettivo per l’uso dell’ormeggio;

che la società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della notifica dell’atto di citazione, la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che ogni doglianza doveva essere rivolta eventualmente nei confronti della Capitaneria di Porto;

che, con atto notificato il 7.4.2009, la Aldebaran s.n.c. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.;

che la Porto di Lavagna s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la dedotta eccezione di improcedibilità del ricorso per l’omessa richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito è infondata, atteso che l’assenza della richiesta di trasmissione di detto fascicolo non determina l’improcedibilità del ricorso, se dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte sia comunque possibile desumere (come nel caso di specie) gli elementi indispensabili per la decisione delle questioni prospettate con il ricorso stesso (cfr. cass. sez. un. n. 20504 del 2006);

che nel caso in esame non è in discussione, tre le parti, la legittimità o meno dell’atto amministrativo concessorio dell’Amministrazione del demanio marittimo, ma la violazione del contenuto di tale provvedimento nei rapporti tra il concessionario Porto di Lavagna s.p.a. e la società Aldebaran, avendo la prima chiesto al Tribunale di accertare l’occupazione senza titolo dell’ormeggio da parte della società Aldebaran di Michelini Sergio e C. s.n.c. e conseguentemente di condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma pari all’importo che sarebbe stato dovuto quale corrispettivo per l’uso dell’ormeggio;

che, pertanto, la giurisdizione su tale controversia appartiene al giudice ordinario, in applicazione del principio consolidato secondo cui in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario ed il terzo, sempre che l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio ed il rapporto medesimo, ponendosi il primo quale mero presupposto del secondo (cfr. cass. sez. un. n. 28053 del 2008);

che va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con la condanna della società Aldebaran di Michelini Sergio e C. s.n.c. a rimborsare alla Porto di Lavagna s.p.a. le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la Aldebaran di Michelini Sergio e C. s.n.c. a rimborsare alla Porto di Lavagna s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA