Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8066 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 23/04/2020), n.8066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6635-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 4816/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/201 Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud SpA, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4816/37/14 della Commissione Tribunale Regionale del Lazio, del 10 luglio 2014 che, riformando la sentenza n. 478/54/12 della CTP di Roma, ha accolto l’appello proposto da P.A. volto ad ottenere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS) a causa della nullità della notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese, relative a tasse automobilistiche anni dal 2003 al 2010, nonchè l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Ente impositore Regione Lazio.

La concessionaria lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, conv. in L. n. 31 del 2008 e della L.n. 890 del 1982, art. 7, avendo la CTR erroneamente ritenuto irregolare la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mani del portiere dello stabile in cui abita il contribuente perchè non seguita dalla raccomandata informativa con la quale l’ufficiale postale informa il destinatario dell’avvenuta consegna del plico a soggetto diverso.

A parere della ricorrente, la notifica è stata eseguita nel pieno rispetto del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che detta una forma speciale di notifica a mezzo del servizio postale, che costituisce norma sostitutiva del disposto della L. n. 890 del 1982 e su di essa prevalente, non prevedendo l’inoltro della raccomandata informativa nel caso di consegna del plico contenente la cartella al portiere dell’abitazione dell’interessato.

P.A. si ècostituito con controricorso.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla Regione Lazio, pure intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Preliminarmente va infatti esaminata l’eccezione pregiudiziale di rito dedotta in controricorso dal P., riguardante l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione dell’assenza di procura speciale rilasciata all’avvocato Carletti, che non risulta incaricata con la procura in calce al ricorso.

Il ricorso risulta sottoscritto (così in autentica di firma ed in richiesta di notificazione) dall’avv. Donatella Carletti, mentre la procura in calce al ricorso è stata rilasciata all’avv. Sandra Cassoni. Resasi conto dell’errore (eccepito in controricorso) Equitalia ha depositato nuova procura speciale a nome dell’avv. Cassoni, invocando la regolarizzazione ex art. 282 c.p.c..

L’eccezione è fondata e va accolta.

Questa Corte ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui ” E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunto al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.” (Cass. n. 1255/2018).

Le sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13431/14), poi, hanno precisato che” Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.”

Alla luce dei principi su richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del P., che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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