Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8066 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22098-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1040/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.S. aveva trasferito a Ca.Ca. la proprietà di un immobile, sito in (OMISSIS), destinato ad abitazione principale, per il quale l’acquirente chiedeva l’applicazione delle imposte con aliquota agevolata.

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione d’imposta, recuperava, nei confronti dei coobbligati in solido, imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre interessi e sanzioni, a seguito dell’accertata decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1, in quanto l’immobile compravenduto doveva essere considerato di lusso.

Con successiva cartella di pagamento al C. veniva chiesto il pagamento di Euro 54.165,13, ed a garanzia della pretesa impositiva l’Agente della Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca su immobile di cui il contribuente aveva la comproprietà.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta ed irrogazione di sanzioni, la cartella di pagamento e l’iscrizione ipotecaria ricorse il C., e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse l’impugnazione, con sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 15/10/2013, dichiarò inammissibile il gravame erariale, per omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario.

Tale decisione venne cassata da questa Corte (v. sentenza n. 27142/2014) con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

La predetta CTR, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1040/02/16 ritenne non fondate le deduzioni del contribuente circa la carenza di solidarietà passiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, trattandosi di revoca dei benefici dovuta a circostanze oggettive, non imputabili in via esclusiva al comportamento della parte acquirente, e (accogliendo l’appello dell’Agenzia, rectius respingendo il ricorso introduttivo) dichiarò la legittimità di tutti gli atti impugnati.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi te in i-d—-3rus~à-dell’adunanza ha depositato memori l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR non avrebbe dato il giusto rilievo alla circostanza che era stata la parte acquirente a chiedere l’applicazione del regime impositivo agevolato ed a dichiarare la sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti dalla legge.

Con secondo motivo assume la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità della cartella di pagamento e del provvedimento di iscrizione di ipoteca eseguito in danno del contribuente, questioni riproposte nel giudizio di rinvio.

Con terzo motivo assume la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità della cartella di pagamento e del provvedimento di iscrizione di ipoteca per difetto di motivazione.

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificato all’Agenzia delle entrate ma che non risulta vistato dall’avvocatura erariale, nonchè ricevute di pagamento di quanto dovuto dalla coobbligata Ca.Ca..

Su tale ultima circostanza non è dato al Collegio effettuare alcuna verifica.

Va, comunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 2010 e Cass. n. 10140 del 2020).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata da circostanze sopravvenute in corso di giudizio.

Per la stessa ragione deve ritenersi non sussistano le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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