Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8066 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. un., 01/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 01/04/2010), n.8066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7467/2008 proposto da:

LUMACE S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO Francesco, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIMEST S.P.A. – SOCIETA’ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL’ESTERO

((OMISSIS)), nella qualità di attuale gestore del Fondo ex L. n.

295 del 1973, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso

lo studio dell’avvocato TONUCCI Mario, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

INTESA SAN PAOLO S.P.A. ((OMISSIS)), società incorporante il

SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo

studio dell’avvocato TORTORICI GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TREMANTE NICOLA, per delega in calce al

controricorso;

HSBC BANK PLC (già MIDLAND BANK), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 4, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLINO CARLO FELICE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUASTADISEGNI

FABIO, per procura speciale del notaio Dott. Richard GRAHAM ROSSER di

Londra del 16/04/2008, in atti;

– controricorrenti –

e contro

SACE – SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO S.P.A., HSBC

INVESTMENT SERVICES ITALY S.P.A., MEDIOCREDITO CENTRALE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2954/2004 del TRIBUNALE di COSENZA;

uditi gli avvocati Francesco CIGLIANO, Giovanni TORTORICI, Carlo

Felice GIAMPAOLINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

IN FATTO

Fra le parti è pendente un procedimento civile promosso dalla ricorrente Lumace s.r.l. dinanzi al Tribunale di Cosenza, nel quale l’attrice, illustrando i fatti e le richieste già formulate con precedente atto di citazione introduttivo di altro giudizio davanti al Tribunale di Roma, dedusse di aver stipulato in (OMISSIS), in data (OMISSIS), due contratti di fornitura di impianti industriali con la società Korea Daesong Trading Corporation, convenendo che parte del pagamento (nella misura del 15%) fosse versata dall’acquirente, mentre la restante parte le venisse corrisposta tramite finanziamenti stipulati con un pool di banche, strutturando l’operazione ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227 (operazione in relazione alla quale la SACE aveva prestato garanzia per il credito e il Mediocredito Centrale aveva erogato contributi per accessori – interessi e commissioni – ai sensi della L. n. 123 del 1988).

In corso di esecuzione del contratto, la ricorrente incassava il 95% della quota SACE, lasciando in garanzia a Midland Bank (capofila del pool bancario) il residuo 5% del totale, accantonamento che le sarebbe dovuto essere restituito contestualmente al pagamento del mutuo da parte della mutuataria Korea Daesong Bank. Un ulteriore 5% (sull’80% del prezzo globale del contratto) era poi trattenuto da Midland Bank a garanzia della buona esecuzione del contratto, con restituzioni al collaudo; la prestazione di garanzia assicurativa della SACE era infine subordinata all’apertura di un conto di garanzia vincolato al rimborso del finanziamento e pari a 2 rate di mutuo (escrow account), conto effettivamente aperto presso la Midland Bank (ma, a detta dell’attrice, trattenuto non legittimamente, nonostante il. pagamento delle rate di mutuo da Korea D.B.).

Altri crediti erano prospettati dalla Lumace con riguardo al collaudo, mentre una regolarizzazione del conto, conseguita all’intervento dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, era risultata intempestiva quanto alle relative erogazioni.

L’odierna ricorrente chiese, pertanto, l’affermazione della responsabilità solidale dei diversi soggetti evocati in giudizio, a suo dire tenuti al risarcimento dei danni per le somme indebitamente trattenute, le forniture previste come da collaudo, il mancato utile ed il danno su un contratto non proseguito, oltre ai danni da ritardo e autorizzazioni alla consegna.

Il Tribunale fallimentare di Cosenza, nell’ottobre del 2001, autorizzò il curatore dell’attrice (nelle more fallita) a transigere la controversia in adesione alla proposta avanzata dalla Midland Bank (in seguito HSBC); il fallimento venne peraltro revocato, circa due anni dopo, per incompetenza territoriale, onde l’attuale prosecuzione in proprio della azione in precedenza proposta da parte della Lumace.

Le domande vertono sulla nullità per illiceità/inesistenza della causa e sulla impossibilità/inesistenza dell’oggetto del pegno 4.6.1991 nella parte in cui veniva sottoposto a tale vincolo il 5% del finanziamento, in attuazione di una illecita condotta, integrata dalla ritenzione (da riferirsi alla Midland in qualità di capofila del pool bancario) volta a distrarre somme rispetto alla loro destinazione; altra ragione di nullità veniva individuata, con riguardo all’escrow account, in relazione alla disciplina della materia assicurativa, risultando illegittimamente trasferito dalla SACE il rischio dell’inadempimento: le domande erano così declinate anche per la responsabilità extracontrattuale e l’arricchimento senza causa.

Fin dal primo atto di costituzione, la HSBC (già Midland) eccepirà il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla legge sostanziale regolatrice delle obbligazioni di cui al Loan agreement stipulato tra le parti (ex art. 18 del contratto (OMISSIS)), indicata nella legge inglese (eccezione riservata anche al Deposit Agreement and Charge e all’Indemnity Deposit Agreement and Charge)) tale deroga alla giurisdizione italiana veniva indicata come valida ed efficace L. n. 218 del 1995, ex art. 4 e art. 17 della Convenzione Bruxelles del 27.10.1968 (applicabile all’Inghilterra nel 1991).

La Lumace contesterà, peraltro, che nella specie si vertesse in materia di diritti disponibili, in quanto l’operazione cui afferivano i patti di deroga era avvenuta ex L. n. 227 del 1977, e il Deposit agreement and charge realizzava una assunzione di garanzia della banca maggiore del 95% già assicurato dalla SACE quale limite ammesso dalla legge; la stessa transazione autorizzata dal Tribunale fallimentare di Cosenza ed ivi stipulata era detta viziata per contrarietà a norme imperative, che imponevano una percentuale di scoperto obbligatorio, mentre (OMISSIS) era da ritenersi “il luogo in cui era avvenuto l’evento dannoso”.

Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, pertanto, dinanzi a questa Corte, la nullità della clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano L. n. 218 del 1995, ex art. 4 quale apposta nei contratti del (OMISSIS) nell’ambito del Loan agreement (art. 18 della convenzione negoziale (OMISSIS)) e del Deposit Agreement and Charge (art. 19, comma 2), nonchè alìIndemnity Deposit Agreement and Charge (art. 13, comma 2), tutti attributivi della giurisdizione alla Alta Corte di Giustizia di Londra e del Galles, specificando che, a tale nullità, sarebbe ipso facto conseguita l’applicazione dei criteri stabiliti dalla citata Convenzione di Bruxelles e dal regolamento CE n. 44/2001, la illegittima costituzione del pegno e l’altrettale ritenzione di somme destinate a finanziare un’operazione di crediti all’esportazione (articolata mediante gli istituti di escrow account, fondo oscillazioni cambio lira/dollaro; 5% del corrispettivo a trattenuta).

La illegittimità di tali clausole derivava – sempre a detta della ricorrente – dalla conseguente ritenzione di danaro da parte delle banche convenute, in virtù di conti correnti con capienza obbligatoria, il che frustrava le finalità pubblicistiche della L. n. 227 del 1977 ed il limite dello scoperto obbligatorio, proprio dei finanziamenti di carattere non privatistico (e per questo, in concreto, compiuti in violazione anche dell’art. 316 bis cod. pen.).

Si argomentava ancora che le stesse parti, con il Novation Agreement del 22.10.1991, stipulato a modifica del Loan Agreement del (OMISSIS), avevano in realtà conferito alla giurisdizione inglese carattere non esclusivo, superando la clausola più restrittiva dell’originaria convenzione negoziale: la giurisdizione competeva, dunque, al giudice italiano, essendo stato chiesto il pagamento dell’obbligazione restitutoria, ai sensi dell’art. 1182 cod. civ., di una somma di danaro – da adempiersi al domicilio del creditore – nonchè il risarcimento da illecito, le cui conseguenze dannose si erano prodotte in (OMISSIS).

La giurisdizione italiana – concluderà la ricorrente poteva, poi, essere correttamente predicata anche ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 44/2001, sussistendo pluralità di convenuti e nesso tra le domande idoneo ad escludere l’opportunità di trattazioni disgiunte.

Il ricorso è corredato da sette quesiti di diritto.

Nel resistere al ricorso, HSBC Bank esporrà, in limine, le ragioni per le quali non aveva erogato il finanziamento – sulla base del Loan Agreement che la vedeva finanziatrice della banca coreana, che a sua volta sovvenzionava l’importatore di quel Paese, così da essere essa stessa Midland creditore/assicurato presso SACE – in favore della banca coreana finanziata (KD Bank), finanziamento chiesto oltre la prevista scadenza del 6.12.1994 (senza che KD Bank avesse disponibile su escrow account quanto dovuto per le due rate, misura della garanzia e senza autorizzazioni o proroghe da SACE e Mediocredito) e da un soggetto (la Lumace) che non aveva titolo soggettivo per chiederlo. Non essendo, pertanto, mai stato effettuato (perchè tra l’altro non ne esisteva il necessario certificato di accettazione provvisoria) , nemmeno poteva predicarsi l’esistenza di un pegno su somme di danaro, salvo quello relativo al 5% di cui al Deposit Agreement and Charge, peraltro oggetto di transazione con la curatela del fallimento Lumace, nonchè misura posta a garanzia delle somme che erano fuori dall’assicurazione prestata dalla SACE (vicenda, dunque, del tutto definita e pertanto integrante la fattispecie della cessazione della materia del contendere per carenza di interesse da parte dell’originaria attrice, carenza estesa altresì anche all’altro pegno creato sulla base dell’Indemnity Deposit Agreement and Charge in occasione dell’intervento di perequazione sui cambi di Mediocredito, essendo state tutte le somme già regolate con ordine di accreditamento in favore di Lumace in data 29.8.1995).

Con particolare riguardo alle clausole di deroga della giurisdizione -osserva ancora la controricorrente – mentre il Commerciai Agreement (di cui essa peraltro non era parte) stabiliva il necessario ricorso alla Camera di Commercio di Londra come arbitro, il Loan Agreement prevedeva una clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese, al pari del Deposit Agreement and Charge e dell’Indemnity Deposit Agreement and Charge, senza che, nella specie, fosse legittimo discorrere di diritti indisponibili, predicabili, di converso, solo in relazione a rapporti di cui sia parte lo Stato o altro ente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni autoritative, e non per quelli conclusi iure privatorum (quali quelli di specie, con riferimento alla posizione della SACE): la garanzia prestata dalla Lumace era, pertanto, del tutto legittima, non rilevando il c.d.

scoperto obbligatorio, posto a tutela della massa degli assicurati e ad incentivo dell’esatto adempimento del contraente – e in realtà neppure esistente nè configurato dalla c.d. Legge Ossola n. 227 del 1977.

Infine, la pretesa derogabilità della scelta della giurisdizione inglese, quale apparentemente contenuta nel Novation Agreement, contrastava sia con la circostanza per cui, di quel patto, la Lumace non era parte, sia con la nozione della Novation, non coincidente con la fattispecie civilistica della novazione, quanto piuttosto rivolta ad indicare la semplice cessione dei diritti ed obblighi di un altro soggetto, senza intaccare l’originario Loan Agreement e, con esso, la proroga di giurisdizione (esclusiva inglese), ma piuttosto introducendo tale derogabilità per i soli patti nuovi inseriti con essa.

Il controricorso di INTESA SAN PAOLO s.p.a., dal suo canto, avrebbe evidenziato la legittimità della deroga della competenza a favore delle Corti inglesi L. n. 218 del 1995, ex art. 4, quale introdotta dal Loan Agreement, dovendosi ritenere senza effetto la successiva eleggibilità del foro stipulata solo per i patti propri della successiva Novation. Il controricorso della SIMEST (Società italiana per le imprese all’estero s.p.a., chiamata al processo come successore ex D.Lgs. n. 143 del 1998 del Mediocredito Centrale s.p.a., in ordine alla gestione del fondo ex L. n. 295 del 1973 per la funzione perequativa sui tassi di interesse nel sostegno alle operazioni di finanziamento all’export), infine, evidenzia a sua volta la infondatezza di tutte le domande di esclusione della giurisdizione inglese, legittimamente indicata dalle parti nei contratti regolativi della intera vicenda di finanziamento.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il tenore letterale della clausola di proroga della giurisdizione oggetto della presente controversia appare, difatti, univoco nel senso di impegnare “il depositante” (e cioè la Lumace) a sottoporsi alla giurisdizione londinese, pur non limitando “il diritto dell’agente” (Midland, poi HSBC) ad iniziare procedimenti “in ogni altra corte competente”: nè la legittimità della clausola de qua, ai sensi della disposizione di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 4, appare in alcun modo vulnerata dalla natura dei diritti oggetto della controversia, dei quali è indiscussa e indiscutibile la disponibilità, contrariamente all’assunto della ricorrente.

La disponibilità dei diritti in parola emerge, difatti, dalle circostanze secondo cui:

I rapporti tra la Lumace e la Midland, agente delle banche finanziatrici (e derivanti da un contratto regolato dalla legge inglese per espressa volontà dei contraenti), risultano regolati dall’accordo di deposito e di pegno di cui al Deposit Agreement and Charge (avente ad oggetto la garanzia collaterale sulla quota di finanziamento pari al 5% del scoperto obbligatorio SACE);

Le banche finanziatrici non risultano, in realtà, beneficiarle di contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, avendo di converso adottato una misura cautelare (conforme agli usi) e coerente con le stesse condizioni generali della polizza SACE) non incidente sui limiti della copertura assicurativa (pari al 95%) prevista a carico della stessa SACE;

Le finalità perseguite dalle parti, consacrate negli accordi collaterali, appaiono riconducibili in via esclusiva a vicende meramente privatistiche, in alcun modo idonee ad incidere, pregiudicandoli, su interessi di natura pubblicistica;

Il D.M. 3 luglio 1976, art. 5, evocato dalla ricorrente a fondamento della tesi contraria, contiene, sic et simpliciter, una prescrizione, indirizzata alla SACE, secondo cui quest’ultima aveva facoltà di concedere garanzia assicurativa relativa all’esportazione di merci e servizi italiani fino a concorrenza del 95% dei crediti finanziati, senza alcun altra conseguenza, quanto all’assicurato, circa la possibilità di reperire aliunde altre forme di garanzia relative al residuo scoperto obbligatorio – ciò che esclude in radice ogni possibile ipotesi di violazione di norme imperative, ciò che esclude, del pari, la natura di diritti indisponibili delle situazioni soggettive (di carattere meramente patrimonial- privatistico) in questione, tale indisponibilità non discendendo, ipso facto, dalla (sola) esistenza di una norma inderogabile che li disciplini. A tanto si aggiunga che la presunta modificazione della originaria convenzione di proroga – pur (infondatamente) evocata dalla ricorrente con riferimento al Novation Agreement nel senso della attribuzione non (più) esclusiva della giurisdizione alla Corte inglese risulta, nella specie, del tutto irrilevante, da un canto, per non essere stata la Lumace parte di tale accordo “novativo”, dall’altro, perchè il testo dell’allegato Loan Agreement ripete pedissequamente le espressioni del precedente accordo, cosi riaffermandosi quanto ai rapporti con la società ricorrente – la deroga alla giurisdizione in favore del giudice inglese, rendendo così irrilevanti (a tacer d’altro) le ulteriori considerazioni in ordine al luogo dell’adempimento dell’obbligazione di consegna di somma di danaro.

I conclusivi rilievi della Lumace circa una pretesa domanda di risarcimento aquiliano sono, infine, destituiti di ogni pregio giuridico, atteso che l’azione proposta risulta fondata, nella sostanza, sulla pretesa violazione di obblighi contrattuali, senza che, per altro verso, risultino anche solo genericamente indicati i fatti dolosi o colposi dei convenuti diversi dall’inadempimento contrattuale.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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