Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8065 del 26/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12721/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTIQUATTRO

MAGGIO 3 STUDIO LEGALE CHIOMENTI, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO GRANDE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 80/22/12 del 26/3/12 con la quale la commissione tributaria regionale Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni da essa ricorrente notificato a D.F.C. in revoca delle agevolazioni “prima casa” da quest’ultima fruite sull’acquisto, in data (OMISSIS), di un compendio immobiliare.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di liquidazione in oggetto non fosse adeguatamente motivato, perchè basato su una stima dell’agenzia del territorio (dalla quale si doveva asseritamente evincere che l’immobile acquistato era di superficie utile complessiva superiore a 240 m2, risultando così “di lusso” ai sensi del D.M. LLPP 2 agosto 1969, art. 6) non allegata nè riportata.

Resiste con controricorso la D.F..

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, L. n. 241 del 1990, art. 21 octies e D.M. LLPP 2 agosto 1969, art. 6. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l’atto impositivo doveva ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi di legge, se riportante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposizione; requisito che non richiedeva necessariamente la materiale allegazione dell’atto richiamato per relationem, qui rappresentato dalla stima dell’ufficio tecnico dell’agenzia del territorio.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio: rappresentati dal fatto che l’avviso di liquidazione riproduceva il contenuto essenziale della stima dell’ufficio tecnico dell’agenzia del territorio; e, inoltre, dalla circostanza che gli elementi della pretesa impositiva (revoca dell’agevolazione per superamento della superficie utile massima di 240 m2) erano stati comunque portati a debita conoscenza della contribuente nel contraddittorio amministrativo che, su istanza di autotutela da quest’ultima presentata, si era instaurato tra le parti.

3.1 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono fondati.

In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, l’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990, ex art. 3, indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”. Per quanto concerne, in particolare, l’imposta di registro, dell’art. 52 cit., comma 2 bis (introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4), stabilisce anch’esso – a pena di nullità – che l’atto debba indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Sulla scorta di questo disposto normativo, la giurisprudenza di legittimità si è attestata nell’affermare, anche con specifico riguardo all’imposta di registro, che “l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il “petitum”, ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere” (Cass. n. 25559 del 03/12/2014; Cass. n. 4289/15);

aggiungendosi che il parametro di sufficienza e satisfattività dell’obbligo di motivazione dell’atto deve essere vagliato nell’ottica del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che: “in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur”; sicchè tali elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento ab origine nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. n. 7056/14; così Cass. 16836/14 ed altre).

Si è inoltre osservato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la “funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio dell’eventuale fase contenziosa successiva, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa”, sicchè è necessario e sufficiente che tale motivazione enunci quantomeno i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, ancorchè non vengano esplicitati gli elementi di fatto utilizzati nella loro applicazione; posto che il contribuente “conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale” (Cass. 25153/13 in materia di valutazione aziendale).

Si è poi posto opportunamente in luce che, una volta assolto dall’ufficio l’obbligo di enunciare i presupposti valutativi adottati e le relative risultanze, esula dal tema della “motivazione” – per attingere a quello, tutt’affatto diverso, della “prova” della pretesa tributaria – ogni questione sulla idoneità in concreto del criterio applicato in sede di rettifica (Cass. 9810/14).

3.2 Svolta questa premessa di ordine generale, si evidenzia come la commissione tributaria regionale abbia ritenuto non soddisfatto il requisito di motivazione dell’avviso opposto per il solo fatto che quest’ultimo non recava, in allegato, la valutazione tecnica dell’agenzia del territorio concernente il superamento della superficie massima di 240 m2.

Così facendo, la commissione tributaria regionale è incorsa in entrambi i vizi lamentati.

Essa non ha, infatti, tenuto adeguatamente conto delle seguenti circostanze: a. la sostanziale coincidenza di contenuto tra l’avviso di liquidazione e la valutazione dell’ufficio tecnico la quale, ancorchè non materialmente allegata all’avviso, veniva in quest’ultimo riprodotta nel suo contenuto essenziale (così nell’avviso, riportato nel ricorso per cassazione in osservanza del requisito di autosufficienza e specificità del medesimo: “l’immobile oggetto dell’agevolazione presenta le caratteristiche per essere ritenuto abitazione di lusso ai sensi di quanto disposto dal D.M. 2 agosto 1969, che al n. 6 recita”; segue la previsione normativa sull’esclusione dall’agevolazione degli immobili con una superficie utile, esclusi i locali menzionati dalla normativa, superiore a 240 m2); con superamento del requisito di allegazione materiale; b. gli elementi di conoscenza della pretesa impositiva che la contribuente aveva ampiamente desunto, prima dell’instaurazione del contenzioso, in occasione della revisione della stima tecnica da lei medesima sollecitata in sede di autotutela (con istanza, essa stessa comprovante l’adeguata conoscenza dei termini della contestazione); ed in esito alla quale l’agenzia del territorio aveva depositato una nota (16 aprile 2009) comunicata alla contribuente medesima, nella quale si dava puntualmente conto delle ragioni per cui l’ufficio non riteneva di aderire al riesame della superficie utile complessiva, così come conteggiata (con esclusione dei pianerottoli sia intermedi sia di arrivo o partenza) dal consulente di parte architetto D.L.S.; c. in ragione di tutto ciò, la contribuente era stata posta in grado di proporre ricorso in opposizione all’avviso di liquidazione in oggetto nella piena conoscenza di tutti i risvolti, giuridici e fattuali, che avevano portato l’agenzia delle entrate a revocare l’agevolazione sull’asserito presupposto che si trattasse, appunto, di immobile di lusso perchè eccedente, secondo il conteggio indicato, la superficie massima di cui al cit. D.M. LLPP 2 agosto 1969, art. 6.

Si trattava dunque – nel complesso – di una situazione che andava ben al di là del solo aspetto preso in esame dalla commissione di merito; costituito dal fatto (pacifico, ma non dirimente) della mancata allegazione della prima stima dell’agenzia del territorio.

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale Lazio in diversa composizione la quale, esclusa l’illegittimità dell’avviso di liquidazione in oggetto per carenza di motivazione, dovrà rivalutare nel merito la fattispecie di revoca dalla agevolazione; provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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