Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8064 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4597/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

16, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO FABRIZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L’agenzia delle entrate propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 134/02/12 del 2 ottobre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni da essa ricorrente notificato a C.L.P., in revoca delle agevolazioni “prima casa” da questi fruite su un acquisto immobiliare (aliquota Iva ridotta al 4%).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’immobile in oggetto non potesse considerarsi “di lusso” D.M. LLPP 2 agosto 1969, ex art. 6, risultando dalle perizie stragiudiziali, prodotte dal contribuente, di superficie complessiva inferiore ai 240 m2; detratto dal relativo calcolo il piano sottotetto, in quanto di altezza media inferiore a quella minima atta al riconoscimento dell’abitabilità.

Resiste con controricorso e memoria il C..

2. Con i cinque motivi di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione normativa sostanziale e processuale, nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione qui applicabile ratione temporis – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.

Tutto ciò in relazione alla superficie del piano sottotetto; segnatamente:

– (primo motivo) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la commissione tributaria regionale indebitamente accollato all’ufficio l’onere di provare l’altezza del sottotetto in misura superiore al limite di abitabilità;

– (secondo motivo) erronea esclusione del carattere di abitabilità del sottotetto, da ritenersi viceversa abitabile perchè di altezza non inferiore a metri 2,40 (L.R. Lombardia n. 15 del 1996); – (terzo motivo) omesso esame del fatto che, dalla stessa documentazione tecnica prodotta dal contribuente, il sottotetto aveva altezza non inferiore a metri 2,40, con la conseguenza che esso doveva ritenersi, non “soffitta” (esente in quanto tale, ex art. 6 D.M. cit., dal calcolo della superficie utile), ma locale utilizzabile a fini abitativi; – (quarto motivo) omessa pronuncia sul proprio motivo d’appello concernente il fatto che un sottotetto con altezza di metri 2,50, come quello di specie, dovesse ritenersi abitabile ai sensi della citata L.R. n. 15 del 1996; – (quinto motivo) ai fini dell’articolo 6 cit., doveva prescindersi dall’abitabilità urbanistica, rilevando unicamente che il sottotetto (o la cantina) fossero, in ragione della loro altezza, “vivibili”.

3. Si tratta di motivi inaccoglibili.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto (conformemente alla valutazione fattuale già resa dal primo giudice) che l’immobile in oggetto non fosse di superficie utile complessiva – cit. D.M. LLPP 2 agosto 1969, ex art. 6 – superiore a 240 m2.

Tale conclusione si è basata sulle prove fornite dal contribuente (segnatamente la perizia tecnica da lui allegata al ricorso introduttivo), dalle quali doveva evincersi, in particolare, la non abitabilità del piano sottotetto, in quanto di altezza inferiore a quella minima richiesta, appunto ai fini dell’abitabilità, dalla normativa urbanistica di riferimento.

La commissione tributaria regionale (come già il primo giudice) ha dunque ritenuto probatoriamente attendibile quanto contenuto nella perizia tecnica in questione, con una valutazione fattuale e probatoria che non può venire riconsiderata nella presente sede di legittimità (a fortiori, a seguito della nuova formulazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’introduzione del limite di “doppia conformità” di cui dell’art. 348 c.p.c., u.c.).

Senonchè – come posto in evidenza nel controricorso (pag. 7), con affermazioni non contrastate dalla agenzia delle entrate, che anzi le riporta a sua volta in ricorso (pag. 3) – la superficie dell’immobile in oggetto doveva ritenersi, appunto sulla base di quelle emergenze tecniche di parte già definitivamente vagliate e ritenute probanti dai giudici di merito, inferiore ai 240 m2 pur volendo in essa includere, come sostenuto dall’agenzia delle entrate, il piano sottotetto.

Infatti, ferme restando sia la superficie abitabile complessiva dell’immobile di 105,26 m2, sia la superficie specificamente attribuibile al piano sottotetto di cui si tratta, di 99,06 m2, la superficie utile complessiva del fabbricato si manteneva purtuttavia al di sotto del limite dei 240 m2 di cui all’art. 6 cit..

Ora, tutti i motivi di ricorso per cassazione si incentrano esclusivamente ed esauriscono nella erronea considerazione (detrazione), da parte della commissione tributaria regionale, della superficie del piano sottotetto dal calcolo della superficie utile rilevante ex art. 6 cit., risultando così finanche inammissibili perchè involgenti un fatto di causa non decisivo.

Tali motivi neppure specificano in che termini e sulla base di quali risultanze in atti – visto il rassegnato contesto tecnico di superficie l’inclusione nel calcolo del piano sottotetto potrebbe inficiare, comportando l’accertamento di una superficie complessiva superiore ai 240 m2, la decisione censurata.

Nè risultano proposte censure su altri locali: quali la cantina e l’autorimessa (comunque espressamente eccettuate dal calcolo della superficie, ex art. 6 cit.), ovvero i locali del piano ammezzato. Quest’ultimo in effetti menzionato nella sentenza impugnata (nello svolgimento del giudizio) in quanto fatto oggetto dell’appello dell’ufficio; e tuttavia non più dedotto nelle censure di legittimità.

Ne deriva, in definitiva, che il ricorso per cassazione non coglie il fulcro essenziale di causa; tanto che la sentenza censurata – a riprova logica di ciò – dovrebbe sussistere pur a seguito dell’ipotetico accoglimento delle ragioni dedotte nel ricorso stesso.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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