Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8064 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19664-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE EDOARDO ALFONSO ORRICO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARZIO BRAZESCO;

– controricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1729/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In conseguenza del furto di autovettura, presso il parcheggio auto sito in Milano e gestito dalla ditta individuale 3B Motor S.n.c., la Groupama Assicurazioni s.p.a. chiedeva al Tribunale di Milano la condanna della 3B Motor S.n.c. alla corresponsione della somma di Euro trentacinquemila e settecento, che essa aveva versato alla Fineco Leasing S.p.a. a titolo di indennizzo;

La domanda era contrastata dalla 3B Motor, che chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Disposta la chiamata in causa, la Vittoria Assicurazioni contestava la domanda della 3B Motor S.n.c..

Il Tribunale di Milano condannava la 3B Motor S.n.c. al pagamento in favore di Groupama Assicurazioni S.p.a. della somma di cui in citazione e rigettava la domanda di garanzia e manleva, proposta dalla 3B Motor S.n.c., condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle controparti.

La Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dalla 3B Motor S.n.c. nei confronti di entrambe le società assicuratrici.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorre con unico motivo di ricorso B.G., quale titolare della ditta individuale 3B Motor di B.G. e quale socio illimitatamente responsabile e cessionario della cessata 3B Motor S.n.c.

Resiste con controricorso la sola Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Groupama Assicurazioni S.p.a. è rimasta intimata.

Non sono state depositate memorie a seguito della comunicazione della proposta di definizione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1363,1367 e 1370 c.c. e artt. 1891,1932 c.c. nonchè artt. 81 e 113 c.p.c.

Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del contratto tra la 3B Motor (allora) S.n.c. e la Vittoria Assicurazioni quale contratto per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c., operato dalla Corte di merito.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha esaminato i) disposto delle clausole contrattuali e dopo averle prese in considerazione complessivamente è pervenuta, con motivazione logica ed esauriente, alla conclusione che il contratto nel quale esse erano inserite era un contratto per conto di chi spetta di cui all’art. 1891 c.c. e, pertanto, la legittimazione alla richiesta di indennizzo spettava al soggetto che sarebbe risultato colpito dall’evento e, quindi, nel caso di specie, alla società di leasing (Fineco Leasing S.p.a.) che aveva concesso, appunto in leasing, l’autovettura risultata rubata presso il parcheggio sotterraneo della 3B Motor S.n.c. e per essa alla società assicuratrice Groupama S.p.a., in surroga in quanto aveva corrisposto l’indennizzo alla Fineco leasing S.p.a.

La motivazione della Corte di appello di Milano è coerente con il testo contrattuale, riportato in gran parte in motivazione, per esteso, nelle clausole rilevanti ai fini del giudizio di merito (in particolare la n. 1, 16 e la n. 8) ed è correttamente argomentata con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito (Cass. n. 22807 del 28/10/2014 Rv. 633230 – 01, in motivazione, in quanto la massima concerne in generale il contratto di parcheggio); in particolare (Cass. n. 01942 del 10/02/2003 Rv. 560343 – 01, in motivazione in quanto anche in questo caso la massima concerne altro tema, ossia quello della prescrizione): “… è pacifico che l’interpretazione di un contratto e delle relative clausole, sostanziandosi in un apprezzamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivata, come è stato fatto nella specie in esame…Poichè, del resto, il contratto di assicurazione per conto di chi spetta è caratterizzato dal fatto che il titolare dell’interesse assicurato è il terzo, mentre resta irrilevante il rapporto interno tra contraente e terzo assicurato – come si desume dall’art. 1891 c.c., che non subordina la validità del contratto a un interesse del contraente -…”.

Il tenore complessivo del motivo di ricorso non censura adeguatamente il percorso motivazionale della Corte di Appello, limitandosi a contrapporre a quella data dai giudici di merito una diversa lettura delle soprarichiamate clausole contrattuali, che, tuttavia, non trova adeguato riscontro nel loro tenore letterale e nella loro connessione.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 dico duemilacinquecento/00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 aprile 2020

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