Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8064 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5983-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA TREPPIEDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2015 della COMM.TRIB.REG. SICILIA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.C. ha chiesto l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta per la registrazione della sentenza (n. 2892 del 16/9/2004) emessa, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dal Tribunale di Palermo, deducendo la sussistenza dei requisiti per poter accedere ai benefici fiscali “prima casa”.

Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado, con decisione riformata dalla CTR della Sicilia che, con la sentenza n. 273/25/15, depositata il 26/1/2015, osservava come la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione fosse stata avanzata in un lasso di tempo ragionevole, mediante dichiarazione resa innanzi al giudice civile nell’ambito del giudizio volto ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’immobile contrattualmente assunto da S.G., non essendo stato versato per intero il prezzo pattuito, e che solo dal realizzarsi di tale evento poteva farsi risalire il trasferimento della proprietà del bene promesso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione, riproposta in sede di appello, della intempestività della dichiarazione resa dal contribuente il (OMISSIS), ed in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27, 37 e 77, dell’art. 2932 c.c., del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 3, conv. con L. n. 75 del 1993, non avendo la CTR considerato che gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza definitiva e che la prescritta manifestazione di volontà del contribuente che intenda beneficiare dell’agevolazione deve essere fatta in sede di domanda ex art. 2932 c.c., e prima della registrazione della relativa pronuncia giudiziale.

La prima censura erariale è infondata.

Non v’è dubbio che la sentenza impugnata non tiene in alcun conto il fatto che l’Agenzia delle Entrate, costituendosi in appello, aveva riproposto la questione della necessità per il contribuente di manifestare tempestivamente la volontà di usufruire dell’agevolazione fiscale, e cioè entro il termine annuale all’uopo previsto dal legislatore, donde la non decisività della dichiarazione sostitutiva resa il (OMISSIS) dal P., con la quale il medesimo si era impegnato ad adibire l’immobile a propria abitazione, essendo la decisione incentrata piuttosto sulla decisività del momento in cui si verifica il trasferimento del diritto di proprietà ove condizionato, come nel caso di specie, all’effettivo pagamento del prezzo pattuito, in quanto solo da tale momento l’atto giudiziario sarebbe assoggettabile ad imposta.

Appare evidente, tuttavia, che l’esame in concreto della questione posta dall’Agenzia delle Entrate sia stato ritenuto superfluo e che, nel caso di specie l’assorbimento non comporti un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto la decisione di secondo grado si fonda – a torto o a ragione ai fini qui considerati non rileva – su un profilo giuridico affatto diverso.

L’omessa pronunzia si sostanzia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto.

La seconda censura è fondata.

Giova ricordare che questa Corte ha affermato il principio che “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, per l’acquisto della “prima casa” trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., non ostandovi l’obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal citato art. 1, comma 6, la quale, da rendersi ordinariamente nell’atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell’atto all’Amministrazione finanziaria. Ne consegue, quindi, l’inammissibilità di una dichiarazione effettuata dopo che l’Amministrazione abbia già proceduto all’operazione di liquidazione dell’imposta o nel successivo giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto incompatibile con l’esigenza di tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla definitività e certezza del tributo.” (Cass. n. 3863/2009), ed ancora che “In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa, nota II bis, art. 1, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dal predetto D.P.R., art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima.” (Cass. n. 2261/2014).

La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all’atto di acquisto, impone all’interprete di coniugare il principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n. 10354/2007 e 14117/2010 cit.), con l’esigenza di porre l’Amministrazione finanziaria in condizione di verificare, in una con l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge, l’importo dell’imposta concretamente applicabile, specie allorquando l’agevolazione è per legge subordinata alla deduzione della parte nell’atto oggetto di registrazione, deduzione correlata alla tempestiva evidenziazione della effettiva sussistenza di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi sui quali la legge basa e giustifica la ratio agevolatrice.

E le prescritte manifestazioni di volontà vanno rese, attenendo appunto ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di domanda ex art. 2932 c.c.; in tal caso le anzidette dichiarazioni dovranno essere rese prima della registrazione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

Orbene, appare incontroverso che la volontà del contribuente, ai fini qui considerati, sia stata manifestata soltanto dopo la notifica, eseguita il (OMISSIS), dell’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro per omessa registrazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2892 del 16 settembre 2004, segnatamente, mediante la scrittura privata del 9/11/2007, autenticata nella sottoscrizione dal Notaio T..

Ed in materia d’imposta di registro, questa Corte ha ribadito il principio che “la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente.” (Cass. n. 27902/2018; n. 14470/2018).

L’impugnata sentenza non si è attenuta al suddetto principio, ed ha dato erroneamente rilievo alla circostanza che la decisione di prime cure fosse stata gravata d’impugnazione e che l’effetto traslativo non fosse ancora intervenuto, per cui va conseguentemente cassata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione del progressivo consolidarsi della citata giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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