Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8064 del 03/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2018, (ud. 30/10/2017, dep.03/04/2018),  n. 8064

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 la società Intesa Gestione Crediti s.p.a. (il cui credito sarà in seguito ceduto alla società Castello Finance s.r.l., che nel presente giudizio è rappresentata dalla società Italfondiario s.p.a.) convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere S.G. e C.G., allegando:

(-) di essere creditrice delle società “(OMISSIS) s.r.l.” e “(OMISSIS) s.r.l.”;

(-) che i debiti delle suddette società verso la Intesa gestione Crediti erano state garantire dai coniugi S.G. e C.G., fino al limite di 1,5 miliardi di lire;

(-) che S.G. e C.G. avevano conferito vari beni immobili, acquistati da C.G. in costanza di matrimonio, in un fondo patrimoniale, allo scopo di sottrarli a creditori.

Chiesero perciò che l’atto di conferimento di tali beni nel fondo patrimoniale fosse dichiarato simulato ovvero, in subordine, ne fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c..

2. I convenuti si costituirono e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamarono in causa le curatele fallimentari della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo fallite, alle quali chiesero di essere garantire in caso di accoglimento della domanda attorea.

Nel giudizio intervenne volontariamente la società Monte dei Paschi di Siena s.p.a., pur essa creditrice dei convenuti.

3. Con sentenza 21 aprile 2007 n. 5282 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella di revocatoria.

I soccombenti impugnarono la sentenza.

4. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 29 ottobre 2014 n. 4316 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli ritenne che:

(-) le curatele dei fallimenti della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. non fossero state validamente citate in appello, e quindi non fossero più parti del giudizio;

(-) l’appello era inammissibile per genericità;

(-) era irrilevante la circostanza che gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale fossero ipotecati, perchè nulla era stato dimostrato dai convenuti circa l’effettiva persistenza e l’ammontare del credito a garanzia del quale furono iscritte quelle ipoteca, ed in mancanza di tale prova non poteva stabilirsi se le suddette ipoteche fossero davvero tali da azzerare il valore degli immobili, e rendere perciò irrilevante, rispetto alla Intesa Gestione Crediti, il loro conferimento in un fondo patrimoniale.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la Italfondiario, nella sua qualità di rappresentante volontaria della Castello Finance s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la nullità del giudizio d’appello e della sentenza che l’ha concluso.

Deduce che al giudizio d’appello non hanno partecipato i due soggetti chiamati in causa dalla convenuta C., ovvero le curatele fallimentari delle società (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., nei confronti dei quali essa ricorrente aveva domandato di “essere rivalsa” (sic) in caso di accoglimento della domanda attorea.

Sostiene che la Corte d’appello, “per fare in fretta”, non si sarebbe avveduta che le suddette parti non erano state citate, ed avrebbe sinanche dimenticato di indicarle nell’epigrafe della sentenza.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè estraneo alla ratio decidendi.

La Corte d’appello non ha affatto trascurato di considerare che in primo grado fosse stata proposta una domanda di garanzia nei confronti dei due fallimenti.

L’ha fatto, ma ha reputato che, non essendovi prova dell’avvenuta notifica dell’atto d’appello alle due curatele chiamate in causa, esse non potevano considerarsi parti del giudizio di gravame, trattandosi di cause scindibili.

Il vizio di nullità, dunque, non sussiste, giacchè non è nulla la sentenza pronunciata in un processo litisconsortile, previa separazione delle domande.

Nè è stata impugnata in questa sede l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda di revocatoria proposta dal creditore nei confronti del fideiussore, e quella di garanzia proposta dal fideiussore nei confronti del debitore principale, costituiscono cause tra loro scindibili, e tanto meno quella secondo cui non vi era prova in atti dell’avvenuta notifica dell’appello ai due fallimenti.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle eccezioni da essa sollevate, ed in particolare:

(a) non ha considerato che la Intesa Gestione Crediti non dimostrò l’anteriorità del suo credito, rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale;

(b) non avrebbe tenuto conto che “la documentaione (prodotta dalla banca) è stata presentata non autentica e fuori termine”;

(c) non avrebbe tenuto conto che “le presunte ipoteche della BCI erano inopponibili in quanto successive al fondo patrimoniale”.

Dopo avere dedotto tali vizi, il motivo (p. 8, primo capoverso, del ricorso) torna a lamentare la “violazione del contraddittorio”, per la mancata partecipazione al giudizio d’appello delle due curatele fallimentari sopra già ricordate.

2.2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima è la sua assoluta genericità, giacchè l’intera censura si compendia nei brevi ed oscuri passi riportati tra virgolette al paragrafo precedente.

La seconda ragione è che anche questo motivo è estraneo alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Questa, infatti, ha dichiarato l’appello inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (così la sentenza impugnata, pag. 6, secondo capoverso).

Di tale statuizione di inammissibilità la ricorrente non si fa carico, questionando nel merito, come se nel merito la Corte d’appello avesse deciso.

Ma la Corte d’appello, come accennato, non ha affatto esaminato il fondo della domanda revocatoria: si è limitata a dichiarare l’appello inammissibile perchè “alcun ragionamento offre in contrapposizione alle argomentazioni del Tribunale”.

E questa statuizione, come detto, non è stata in questa sede impugnata.

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Il giudizio concluso della presente sentenza è iniziato nel 2001.

Ad esso, pertanto, è applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese (…) la Corte, anche d’ufficio, condanna (…) la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffa/i, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

Vero è che l’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato in seguito abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, “le di disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (..) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 7/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) il giudizio in primo grado è iniziato il 30 marzo 2009, e dunque prima del 4 luglio 2009.

3.2. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte osserva che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto una impugnazione sostenendo due tesi assai ardite.

Col primo motivo, infatti, ha invocato la nullità del processo per la mancata partecipazione ad esso di due parti che essa stessa non provvide a citare in appello, e per di più prescindendo del tutto dalle motivazioni adottate dalla Corte d’appello circa la scindibilità delle cause.

Col secondo motivo, poi, la ricorrente ha impugnato per motivi attinenti il merito una sentenza che aveva dichiarato l’appello inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

L’uno e l’altro di questi motivi, pertanto, rendono palese che delle due l’una: o la ricorrente non si è nemmeno posta il problema dell’effettivo contenuto della sentenza d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di colpa grave; oppure, al contrario, l’ha ben compreso e cionondimeno ha inteso ugualmente proporre un ricorso totalmente eterodosso rispetto ai contenuti della decisione d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di mala fede.

La ricorrente va di conseguenza condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma può essere determinata equitativamente, ex art. 1226 c.c., assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata nell’importo di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

4.1. L’avvocato Antonio Orlando, difensore della ricorrente e firmatario del ricorso, a p. 5, quinto capoverso, del proprio ricorso, ha scritto: “La corte d’appello, senza leggersi neppure i fascicoli ed omettendo la esistenza delle curatele del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) rigettava l’appello ecc.”.

Ritiene questa Corte che l’attribuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non già di un errore nella ricostruzione dei fatti o nell’interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d’ufficio (“non leggere neppure i fascicoli”) costituisca un atto contrario ai doveri deontologici dell’avvocato, ed in particolare costituisca violazione dell’art. 52, comma 1, del codice deontologico forense.

La presente sentenza, pertanto, dovrà essere comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 51, comma 3, lett. (d), per i provvedimenti di sua competenza, ovvero la trasmissione al Consiglio di disciplina territorialmente competente.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

 

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.G. al pagamento in favore della Castello Finance s.r.l. della somma di Euro 5.000, oltre interessi come in motivazione;

(-) condanna C.G. alla rifusione in favore di Castello Finance, come in epigrafe rappresentata delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) visto la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 51, comma 3, manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2018

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