Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8063 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19295/2013 proposto da:

TULIFLEX 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARILENA MARTUSCELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA

82, presso io studio dell’avvocato RITA ECCOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO CARRATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, proposto da Tuliflex 2000 s.r.l., contro la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca eseguita dall’Agente della riscossione, a sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in forza di tre cartelle di pagamento;

che la società Tuliflex 2000 ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, cui l’intimata Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

chef con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sui motivi di gravame, essendosi il Giudice di appello limitato ad elencare le censure formulate alla prima decisione ed a respingerle senza specificare le ragioni del proprio convincimento.

che, con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, per non avere il Giudice di appello ritenuto necessaria la preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere, essendo trascorso un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento;

che ad avviso di parte ricorrente l’inapplicabilità ratione temporis del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto dalla L. n. 106 del 2011, secondo cui “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”, conferma la necessità di privilegiare una interpretazione della norma vigente al tempo (19/10/2010) dell’impugnato provvedimento, la quale privilegi la tutela dei diritti del contribuente assoggettato al potere coattivo dell’esattore, ed un “controllo maggiore da parte del destinatario dell’atto”;

che il secondo motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato;

che, invero, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” n. 19668/2014);

che, tuttavia, come evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che la sentenza delle Sezioni Unite ha implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, al fine di verificare se sia stata comunque dedotta la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio, sicchè non assume rilievo se sia stata invocata in concreto una norma non applicabile, “dovendo il Giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 6072/2015);

che, nella fattispecie in esame, la contribuente anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, quale è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, si duole – a ragione – di non essere stata posta in condizione, avuto riguardo alla sollecitata interpretazione “non restrittiva” del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, di far valere preventivamente le proprie difese rispetto all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria;

che ciò consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia in conformità del principio di diritto espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, applicabile “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011”, cui il Collegio intende dare continuità;

che il primo motivo, riguardante altri profili della pronuncia di secondo grado, resta assorbito atteso il carattere esaustivo della soluzione della questione sopra esaminata, la quale ne rende vano l’esame;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa, con accoglimento dell’originario ricorso introduttivo della società Tuliflex;

che l’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione della spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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