Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8063 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3570-2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE FUMAIOLO

44, presso lo studio dell’avvocato SIRO GRILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO REALE;

– ricorrente –

contro

M.C.A.I., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4070/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.S. mentre percorreva a bordo della sua bicicletta la strada litoranea di Latina veniva tamponato dall’autovettura di M.C.A.I. e pertanto lo conveniva in giudizio insieme alla compagnia assicurativa Milano Assicurazioni S.p.a (ora Unipol Assicurazioni S.p.a), per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non. L’attore chiedeva l’accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura, avendo tra l’altro egli firmato il modulo CAI e rilasciato una dichiarazione di responsabilità.

M.C. rimaneva contumace, mentre la compagnia assicurativa si costituiva in giudizio contestando sia l’an che il quantum: non vi sarebbe stata prova dell’accaduto e la guida da parte di Sigh sarebbe stata scorretta oltre che poco visibile nelle ore notturne.

Il giudice con sentenza n. 22839/2013 rigettava la domanda, ritenendo non provato il fatto, basandosi sulla prova testimoniale.

2. K. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma ritenendola errata nella valutazione della prova testimoniale e dell’efficacia probatoria del modulo CAI.

M.C. rimaneva contumace mentre Unipol S.p.a si costituiva chiedendo l’inammissibilità dell’appello e la infondatezza della domanda attorea.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4070/2018, dopo aver dichiarato ammissibile l’appello, riteneva la domanda attorea infondata, confermando la sentenza di primo grado.

Circa la prova testimoniale, i giudici, confermando la sentenza di prima cure, l’hanno ritenuta non attendibile per la mancata presenza di testimoni nel luogo e nel momento del sinistro stradale.

Per quanto riguarda invece il valore probatorio del CAI, i giudici hanno sottolineato che il modulo di contestazione amichevole deve essere valutato come una presunzione iuris tantum che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi indicate solamente quando è compilato in ogni sua parte e sottoscritto da tutti i conducenti, requisito non rispettano invece nel caso di specie, essendo il modulo firmato da un solo conducente, come rilevato da Unipol S.p.a.

3. Avverso tale sentenza K. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Secondo il ricorrente la sentenza della Corte d’appello sarebbe contraddittoria – ed “irriducibilmente inconciliabile” (v. pag. 3 s. della memoria) – nella parte in cui ha affermato, da un lato, la negligenza dei testimoni P. e C., per non essersi fatti parte attiva nella situazione di pericolo, e dall’altro, dove ha riconosciuto la disponibilità dei testimoni a rimanere in loco fin quando c’è stata la necessità.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'”omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5″.

La Corte avrebbe omesso di esaminare gli atti in cui si sarebbe ammessa la responsabilità del conducente dal veicolo che, unitamente al modulo “CAI”, avrebbero costituito prova certa del fatto che il sinistro si sia verificato così come denunciato dal ricorrente.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per travisamento della prova, con conseguente mancata ammissione della ctu”.

La Corte avrebbe errato nel qualificare inattendibili le dichiarazioni di P. e C., le quali, al contrario, avrebbero confermato in modo chiaro la dinamica del sinistro così come rappresentato dal ricorrente. Tale errore avrebbe condotto il Giudicante a non ammettere la CTU medico-legale la quale avrebbe permesso di confermare la piena compatibilità dei danni subiti da K. con la dinamica del sinistro denunciato.

6. I motivi, congiuntamente esaminati per intima connessione, sono inammissibili.

Innanzitutto lo sono in quanto difettano tutti di autosufficienza (il primo, su passaggi motivazionali tacciati di contraddittorietà, il secondo sulla dichiarazione sottoscritta dal conducente se diversa, il terzo in relazione alle prove lamentate come pretermesse).

In secondo luogo lo sono in quanto le censure proposte dal ricorrente sono volte a richiedere una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie, già adeguatamente valutate sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale.

Inoltre, l’adesione del giudice d’appello alla sentenza di primo grado, con riferimenti comprensibili ed esaustivi, è pienamente legittima in quanto soddisfa il sufficiente grado motivazionale richiesto dalla Costituzione. Vale la pena rilevare che il giudice di seconde cure, nella ricostruzione della propria motivazione, in merito all’inattendibilità dei testi P. e C., ha ampiamente descritto il comportamento tenuto dai due, durante e dopo il sinistro, reputato sintomatico della loro inattendibilità, con apprezzamento di merito non censurabile da questa Corte. E la decisione di non disporre una consulenza tecnica di ufficio è coerente e consequenziale rispetto alla conclusione di non sussistenza degli elementi in punto di an debeatur, visto che l’astratta compatibilità delle lesioni riportate dal ricorrente con la dinamica da lui narrata non può di certo fare prova a suo favore della realtà fattuale relativa alla causa di quelle.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.L. n. 16598/2016). Orbene, il giudice di merito è l’unico istituzionalmente competente alla valutazione degli elementi di prova, censurabile in questa sede esclusivamente sotto il profilo della motivazione, laddove questa risulti assente, incoerente, illogica, evidentemente incomprensibile; difetti, questi, certamente non riscontrabili nell’iter argomentativo sviluppato dalla Corte d’appello, che ha motivato la sua decisione in maniera assolutamente coerente con le premesse di fatto poste al suo vaglio.

Ancora, la doglianza formulata dal ricorrente, oltre ad eccedere i limiti contenutistici del giudizio di legittimità, risulta formulata in modo generico. Ed invero, sebbene si rimarchi ripetutamente la decisività dell’atto in cui vi sarebbe stata ammissione di colpa del convenuto ai fini del diverso esito del giudizio, non si chiarisce nè come nè quando lo stesso abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. In ultimo, è d’uopo rimarcare che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 è dedotto, dunque, in modo del tutto inidoneo.

7. Dichiarato inammissibile il ricorso, tuttavia non occorre disporre sulle spese, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

8. Va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 aprile 2020

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