Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8063 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5744-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Nonchè da:
MEDUSA FILM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GIULIANI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 307/2015 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,
depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da The Space Cinema s.p.a., già Medusa Cinema s.p.a., contro l’atto di contestazione conseguente ad avviso di accertamento relativo all’anno 2004, basato su p.v.c. del (OMISSIS), per il recupero a tassazione di somme corrisposte dalla società francese Pathe International, in forza di contratto per la concessione dei diritti di distribuzione in Italia di un film, dall’Ufficio ricondotte a royalties o canoni, con applicazione della ritenuta prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Medusa Film s.p.a. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Ai sensi del suindicato art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021