Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8063 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 01/04/2010), n.8063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GAVINO FEDERICO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 254/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

9/11/07, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “ G.G. adiva la Corte d’appello di Genova, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Liguria, con ricorso dell’8.1.997, avente ad oggetto il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico comprensivo dei miglioramenti stabiliti dal CCNL del 1994, definito con sentenza di rigetto del 12.7.2005. La Corte d’appello, con decreto del 23 novembre 2007, osservava che il giudizio presupposto era stato definito con sentenza del 12.7.2005, non appellata, che percio’ doveva ritenersi passata in giudicato dopo un anno, non essendo applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, L. n. 742 del 1969, ex art. 3 applicabile alla specie, in forza della L. n. 205 del 2000, art. 5 il quale stabilisce che al giudizio in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti si applicano gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c..

Pertanto, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il ricorso per equa riparazione, poiche’ era stato depositato il 6 aprile 2007 ed a tale data era decorso il termine di decadenza della L. n. 89 del 2001, art. 4 condannando il ricorrente a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso G. G., affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso il Ministro dell’economia e delle finanze.

OSSERVA:

1.- Il primo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, in riferimento all’art. 429 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 4, (art. 360 c.p.c., n. 3) e pone questione concernente l’applicabilita’ della sospensione dei termini nel periodo feriale al giudizio in materia pensionistica celebrato innanzi alla Corte dei conti – che nega, richiamando sentenze della Corte dei conti – e formula il seguente quesito: Vero che al processo pensionistico regolato dalla L. n. 502 del 2000 si applica la L. n. 742 del 1969, art. 1 nello specifico la sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto il termine per proporre ricorso, nel caso specifico, e’ spirato il 1 maggio 2007 ed il ricorso e’ stato proposto il 4 aprile 2007.

2.- L’eccezione di inammissibilita’ del motivo, in quanto il quesito di diritto sarebbe generico, di difficile comprensione, nonche’ non afferente alla materia in esame, sembra manifestamente infondata.

Il ricorso e’ stato dichiarato inammissibile dal giudice del merito, in quanto ha ritenuto inapplicabile nella specie la sospensione dei termini nel periodo feriale (L. n. 742 del 1969).

Il quesito, come risulta dalla trascrizione sopra riportata, prospetta, invece, l’applicabilita’ di detta sospensione; la positiva risposta alla domanda formulata dal ricorrente comporterebbe, all’evidenza, la manifesta fondatezza del ricorso, quindi appare priva di pregio la deduzione di oscurita’ ed inconferenza prospettata dal controricorrente. Nessun rilievo sull’ammissibilita’ del quesito e del mezzo consegue dalla dedotta genericita’ del richiamo della giurisprudenza evocata dal ricorrente a conforto della propria tesi.

In primo luogo, siffatta genericita’ non sussiste, avendo l’istante indicato gli estremi delle pronunce della Corte dei conti che avrebbero enunciato il principio dell’applicabilita’ nella specie della sospensione in esame, producendo anche le relative decisioni.

In secondo luogo, siffatta deduzione potrebbe influire sulla congruenza e validita’ delle argomentazioni svolte a sostegno del mezzo, non certo incidere sulla sua ammissibilita’.

2.1.- Nel merito, il motivo sembrerebbe manifestamente fondato.

La L. n. 742 del 1969, art. 1 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’ sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo.

Le successive norme di detta legge stabiliscono i casi nei quali la sospensione non opera, con la conseguenza che essa concerne anche i giudizi celebrati innanzi al giudice contabile, che possono ritenersi sottratti alla sospensione soltanto se cio’ sia espressamente previsto, poiche’ la natura eccezionale delle disposizioni che derogano la sospensione (Cass. n. 2706 del 2009) ne impedisce l’applicabilita’ per analogia (Cass. n. 14662 del 2002).

La questione in esame va, quindi, risolta nel senso della applicabilita’ al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti della sospensione in esame, meritando condivisione il consolidato orientamento espresso in tal senso dal giudice contabile (sez. 2^ giur. centr. App; 12.10.2007, n. 338; sez. 2^ giur. centr. App, 28 aprile 2004, n. 267/A; sez. 2^ giur. centr. app., 10 novembre 2003, n. 306/A; sez. 2^ giur. centr. app., 7 maggio 2001, n. 171/A), che ha confermato, dopo la L. n. 205 del 2000, il principio, del quale sembra non avere mai dubitato, in ordine alla applicabilita’ nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti della sospensione dei termini nel periodo feriale anche per quanto concerne il termine di un anno ex art. 327 c.p.c. per l’impugnativa delle decisioni (Sez. Riun. 9 marzo 1987 n. 530; Sez. Riun. 14 maggio 1986 n. 171/A).

L’art. 3 dispone: in materia civile, l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ alle controversie previste dagli artt. 429 ora 409 e 459 ora 442 c.p.c.. La puntuale e precisa individuazione operata da tale norma delle fattispecie non assoggettate alla sospensione, in considerazione della sua natura eccezionale, impedisce di riportare alla eccezione da essa contemplata il giudizio pensionistico rientrante nelle attribuzioni della Corte dei conti, tenuto conto della peculiarita’ dei rapporti che ne costituiscono l’oggetto.

Inoltre, contrariamente alla considerazione svolta dal giudice del merito, il richiamo effettuato dalla L. n. 205 del 2000, art. 5 ad alcune disposizioni del processo del lavoro (artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c.), neppure ha comportato l’assimilazione, a tale processo, del processo pensionistico presso la Corte dei conti, che era e rimane un processo amministrativo, sia pure connotato, in forza del predetto richiamo, dai principi di speditezza, concentrazione ed oralita’, propri del processo del lavoro, mentre se il legislatore avesse inteso estendere anche la deroga della sospensione in esame, cio’ avrebbe potuto e dovuto fare, con norma espressa, stante il suo carattere eccezionale. In tali termini e’ il principio da enunciare in relazione al quesito posto con il motivo.

Cio’ posto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione, il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima ed e’ suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo (Cass. n. 2435 del 2006; n. 13383 del 2005; n. 200 del 2001).

Nella specie, la sentenza resa nel giudizio presupposto e’ stata depositata il 12 luglio 2005, quindi il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. ha subito una prima interruzione, dopo il decorso di diciannove giorni, in conseguenza della sospensione feriale protrattasi dal 31 luglio al 15 settembre del 2005.

Il medesimo termine non ha quindi potuto completare il proprio decorso prima che si verificasse una seconda sospensione, per il sopravvenire dell’ulteriore periodo feriale compreso tra il 31 luglio ed il 15 settembre 2006. Dal momento in cui il termine ha ripreso a decorrere, dopo la conclusione di questo secondo periodo di sospensione, mancavano percio’ al suo definitivo spirare ancora ventisette giorni (un anno e quarantasei giorni, meno i diciannove giorni gia’ trascorsi all’inizio), maturati il 12 ottobre 2006 (per siffatta modalita’ di calcolo, Cass. n. 4294 del 1997). Ne consegue che, essendo la decisione che ha deciso il giudizio presupposto divenuta definitiva il 12 ottobre 2006, da tale giorno ha iniziato a decorrere il termine semestrale della L. n. 89 del 2001, art. 4 che scadeva il 12 aprile 2007; quindi, il ricorso per equa riparazione, siccome e’ stato depositato il 3 aprile 2007, secondo quanto indicato dallo stesso decreto impugnato, deve ritenersi proposto nei termini, con conseguente erroneita’ della dichiarazione di inammissibilita’.

In relazione alle censure accolte il decreto potra’ essere cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per provvedere al riesame della controversia, attenendosi al principio sopra enunciato. Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso dell’8.1.1997 alla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Liguria, avente ad oggetto il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico comprensivo dei parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., al ricorrente va riconosciuta la somma di Euro 4.750,00 con gli interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4.750,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimita’, in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA