Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8062 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36776-2018 proposto da:

V.C., S.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI SCOTTI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CIMITILE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 952/2018 del ‘TRIBUNALE di NOLA, depositata il

15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2010 S.T. conveniva in giudizio il Comune di Cimitile dinanzi il Giudice di Pace di Nola, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. Secondo l’attrice la propria auto sarebbe stata danneggiata da un tombino che si era aperto improvvisamente durante il tragitto, provocando anche l’apertura degli airbag, in assenza inoltre di segnali di lavoro in corso, creandosi così un pericolo occulto per le autovetture.

Alla prima udienza del 09/02/2010 interveniva in giudizio V.C., conducente dell’automobile al momento del sinistro stradale, in seguito al quale egli lamentava di aver subito lesioni fisiche e chiedendo perciò il risarcimento dei danni.

Il giudice di Pace di Nola con sentenza n. 1202/2011 rigettava le domande.

2. S. e V. proponevano appello avverso la sentenza di prime cure, ritenendola nulla per mancanza e insufficienza di motivazione. Il Comune si costituiva in giudizio chiedendone la conferma della pronuncia.

Il Tribunale di Nola con sentenza n. 952/2018 del 15/05/2018 ha accolto l’appello riconducendo la fattispecie nello schema tipico dell’art. 2051 c.c.. Il giudice ha sottolineato che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, secondo orientamento costante della Corte di Cassazione, ha carattere oggettivo: è sufficiente che l’attore dimostri l’evento dannoso e il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia. Ti custode può solo provare il caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, caso fortuito non provato nel caso di specie. Pertanto il giudice ha precisato che, per l’integrazione della fattispecie di cui l’art. 2051 c.c. son richiesti due elementi: il nesso causale tra il danno e la cosa e il rapporto di custodia. Il primo sarebbe stato dimostrato dalle parti attrici e da un Leste, di cui non vi sarebbero motivi per dubitarne l’attendibilità; circa il rapporto di custodia, invece, nessuno ha contestato che la strada non fosse comunale.

Sulla base di questi elementi il Tribunale di Nola ha riformato la sentenza di primo grado, affermando che l’evento dannoso sarebbe imputabile nel 70% al Comune, nel 30% a V., il quale guidava comunque non mantenendosi sulla destra del manto stradale. Quindi ha condannato il Comune a risarcire S., rigettando invece la domanda del V., poichè il suo intervento sarebbe avvenuto nella prima udienza, momento in cui sarebbe possibile precisare i fatti e modificare le domande ma non anche proporne di nuove.

3. Avverso tale sentenza S. e V. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ma il Comune di Cimitile rimane intimato.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli art. 105 c.p.c. e art. 269 c.p.c.: il Tribunale di Nola avrebbe omesso di considerare che davanti al Giudice di Pace il convenuto può costituirsi fino alla prima udienza senza incorrere in decadenze e/o preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., potendo proporre domande nuove attraverso l’istituto della domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione.

Tale ricostruzione sarebbe in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che “la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni” perchè la proposizione della domanda nuova rappresenta la ragione stessa dell’intervento” (Cass. 14/11/2011, n. 23759).

Il motivo è fondato, in quanto il giudice del merito ha erroneamente applicato il principio espresso da questa Corte sin da Cass. n. 25264/2008 (cfr. anche Cass. n. 15208/2011 e Cass. 31939/2019).

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thezna decidendunz; nè tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poichè l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è nè il rischio di riapertura dell’istruzione, nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Pertanto il giudice del merito ha male applicato il sopradetto principio laddove ha affermato che nessun danno poteva essere riconosciuto per essere avvenuto l’intervento in giudizio solo alla prima udienza, quella del 9 febbraio 2010, reputando poi che a quella fosse possibile solo precisare i fatti e modificare le domande (emendatio libellz) ma non proporne nuove (mutatio libelli).

Infatti, l’intervento adesivo autonomo, quale si atteggia quello della specie, può aver luogo davanti al Giudice di Pace sinchè non si precisino le conclusioni, benchè l’interveniente non possa compiere atti ormai preclusi alle parti al momento del suo intervento.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del principio della soccombenza”.

Il Tribunale di Nola avrebbe violato gli artt. 91,92 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost. nella parte in cui compensava le spese di giudizio, senza una specifica motivazione sul punto.

Nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza per la liquidazione delle spese, in virtù dell’accoglimento del gravame proposto.

Mentre nei rapporti processuali tra il V. e il Comune il motivo è assorbito dall’accoglimento della doglianza sulla malamente pronunciata inammissibilità della domanda del primo, sicchè il giudice del rinvio dovrà riesaminarla nel merito e riconsiderare il regime delle spese in ragione dell’esito finale della lite, nei rapporti processuali tra la S. e il Comune il motivo stesso è infondato, perchè l’accoglimento solo parziale della domanda dell’attrice originaria – reso manifesto dal riconoscimento di un concorso di colpa del conducente della vettura -può ben giustificare la pure disposta compensazione.

6. Pertanto va accolto il primo motivo come in motivazione ed il secondo dichiarato assorbito quanto ai rapporti tra il V. e il Comune, ma rigettato quanto ai rapporti tra la S. ed il Comune; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Noia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Nola in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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