Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8061 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. U Num. 8061 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 21/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 2059-2014 proposto da:
LOMBARDA RECUPERI AMBIENTALI

S.R.L.,

in persona

dall’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO PARBONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO ORLANDI, per delega a margine del
ricorso;

- ricorrente contro

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI
35/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI,

delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2145/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Presidente Dott. ROBERTA
VIVALDI;
uditi

gli

avvocati

Angelo

CUGINI

per

delega

dell’avvocato Carlo Orlandi, Andrea BANDINI per delega
dell’avvocato Francesca Rota;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA ROTA, per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.

Con ordinanze contingibili ed urgenti il Sindaco del Comune di Mandello del
Lario dispose la messa in sicurezza di aree di proprietà della Lombarda
Recuperi Ambientali srl.
Ultimati gli interventi e rientrata in possesso delle aree, la società trovò un

davanti al tribunale di Lecco, il Comune di Mandello del Lario, il Sindaco ed
il geologo per l’omessa vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, la
Pensa Costruzioni e Asfalti srl – società incaricata dei lavori ed il suo legale
rappresentante – per l’indebita appropriazione del materiale di scavo, ed il
Comandante della Polizia Municipale per l’omessa custodia dell’impianto.
Il tribunale declinò la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La Corte d’Appello, con sentenza del 27.5.2013, ha confermato il difetto di
giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti del Comune,
mentre ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle
domande proposte nei confronti degli altri convenuti.
Propone ricorso per cassazione con un motivo attinente alla giurisdizione la
Lombarda Recuperi Ambientali srl.
Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Mandello del
Lario.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo rileva, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti,
quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione
della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in
giudizio (fra le tante Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902).
La posizione che qui interessa è solo quella del Comune di Mandello del
Lario.

3

notevole ammanco nei materiali di scavo e, per tale motivo, convenne,

La lettura dell’atto di citazione evidenzia le coordinate seguite dalla società
odierna ricorrente per giustificare il risarcimento dei danni richiesto, anche
nei confronti del Comune, al giudice ordinario.
La ricorrente, dopo avere indicato i dati fattuali dai quali sarebbe derivato il
danno del quale richiede il risarcimento ed i responsabili a diverso titolo,
evidenzia che una tale responsabilità va estesa anche al Comune di

incorsi organi e dipendenti dell’ente.
E tutto ciò indipendentemente dai provvedimenti amministrativi che hanno
seguito un parallelo iter formativo, ma che nulla ha in comune con le
ragioni dell’attuale domanda.
Peraltro, – vale la pena sottolinearlo – il riferimento al “progetto obiettivo
approvato dalla Giunta Comunale”, fondante per la Corte di merito la
giurisdizione amministrativa nei confronti del comune, presenta una valenza
esclusivamente di fatto storico, senza alcuna incidenza sul titolo di
responsabilità ex art. 2043 c.c. fatto valere.
Sono i comportamenti delle parti convenute (comune direttamente ed
attraverso il sindaco, direttore dei lavori, comandante della polizia
municipale ecc.) che, omettendo di svolgere le funzioni ad esse demandate
così consentendo l’asporto dei materiali in questione, hanno giustificato la
domanda di danni.
La giurisdizione, pertanto, spetta al giudice ordinario.
Il ricorso è, quindi, accolto con il riconoscimento della giurisdizione del
giudice ordinario nei confronti del Comune di Mandello del Lario e la
sentenza è cassata.
La causa è rinviata al tribunale di Lecco in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario nei
confronti del Comune di Mandello del Lario. Cassa e rinvia, anche per le
spese, al tribunale di Lecco in persona di diverso magistrato.

4

Mandello per quei comportamenti (omissioni nella vigilanza ecc.) in cui sono

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, in

data 9 febbraio 2016.

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