Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8061 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8271/2009 proposto da:

X.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ORLANDO Sergio e

CENTORE CIRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TERNI;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 8/09 del GIUDICE DI PACE di TERNI del

13.2.09, depositato il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Provvedendo sull’opposizione proposta da X. S. contro il decreto del Prefetto di Terni di rigetto dell’istanza di revoca del decreto di espulsione, il Giudice di pace di Terni ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Terni.

Contro la declaratoria di incompetenza X.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Prefetto intimato non ha svolto difese.

Osserva:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge sulle norme riguardanti la giurisdizione e con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla competenza per materia.

Nessuno dei motivi formulati si conclude con esplicito quesito di diritto.

In proposito va ricordato che è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Sez. U., Sentenza n. 7258 del 26/03/2007).

Tale principio è applicabile anche al regolamento di competenza, qualora l’impugnazione dello X. debba essere intesa come istanza ex art. 42 c.p.c..

Ove si condivida il rilievo innanzi esposto, il ricorso può essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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