Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8060 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3057/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EXTREME s.r.l.;

– intimata –

contro

EQUITALIA E.TR. s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 144/09/10, depositata in data 16 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Cons. Dott. Lucio LUCIOTTI;

udito l’Avv. Fabrizio URBANI NERI, per l’Avvocatura Distrettuale

dello Stato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 144 del 16 dicembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, sia quello incidentale proposto dalla Extreme s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo delle somme dovute ai fini IVA, IRPEG ed IRAP e non versate dalla contribuente, emesse a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, delle dichiarazioni (Mod. Unico 2005 e Mod. 770S/2005) relative all’anno di imposta 2004, nonchè della dichiarazione per l’integrazione e la definizione per l’anno di imposta 2003, presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, accoglieva il primo ricorso e rigettava il secondo.

1.1. La CTR rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento emessa in relazione alla dichiarazione per l’integrazione e la definizione per gli anni pregressi, sul presupposto che l’Ufficio, a fronte di una seconda dichiarazione presentata dalla società contribuente a seguito delle modifiche alla L. n. 289 del 2002, in relazione alla quale aveva versato la sola prima rata, ed in presenza dell’omesso versamento delle rate successive alla prima rata dovuta con riferimento alla prima dichiarazione ex art. 9 della legge citata, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con la società contribuente prima di procedere all’iscrizione a ruolo ed in ogni caso avrebbe dovuto indicare espressamente nella cartella a quale delle due dichiarazioni l’Amministrazione finanziaria avesse fatto riferimento. Rigettava, quindi, l’appello incidentale proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (Mod. Unico 2005 e Mod. 770S/2005) relative all’anno di imposta 2004, ritenendo insussistente l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di inviare alla contribuente la comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, cui non replicano le società intimate.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la statuizione di appello per avere la CTR pugliese, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e art. 36 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, annullato la cartella di pagamento sul presupposto che l’Amministrazione finanziaria aveva omesso di attivare il preventivo contraddittorio con la società contribuente, non avendola invitata a fornire i chiarimenti necessari, è fondato e va conseguentemente accolto, risultando pacificamente dal contenuto della cartella impugnata (che in ossequio al principio di autosufficienza la ricorrente ha riprodotto in fotocopia a pagina 13 del ricorso) che nel caso di specie la pretesa fiscale contenuta in tale atto avesse ad oggetto le sole somme indicate nelle due dichiarazioni presentate dalla società contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, ma dalla medesima non versate, senza apportare alcuna rettifica se non quella relativa alla (doverosa) decurtazione delle rate che la società contribuente aveva versato (la prima per ciascuna dichiarazione presentata, una per la definizione degli anni dal 1997 al 2001 e l’altra per la definizione dell’anno 2003).

La L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, così come reiteratamente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7536 del 2011, n. 795 del 2011, n. 8342 del 2012, n. 459 del 2014 e n. 12023 del 2015) impone l’obbligo del preventivo contraddittorio con il contribuente soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, che è situazione che non ricorre (o comunque non necessariamente ricorre) nel caso soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – come è nella specie – che suppongono un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

E’ quindi errata in diritto la statuizione impugnata che, pur in presenza di liquidazione di somme risultanti dalle stesse dichiarazioni presentate dalla società contribuente, senza che potessero insorgere dubbi di sorta in ordine all’entità delle somme dovute in relazione ad entrambe le dichiarazioni condonistiche, perchè relative a diverse annualità, ha sancito la nullità della cartella impugnata.

La predetta statuizione va, pertanto, cassata senza rinvio, ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non vi sono ulteriori accertamenti di fatto da compiere.

Il secondo motivo, con cui la ricorrente, in relazione alla medesima questione posta nel primo motivo, deduce – in via subordinata – il vizio motivazionale della sentenza impugnata perchè carente nell’indicazione dei profili di incertezza rilevati sub specie, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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