Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8060 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, gia’ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e

prima MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.G., CA.GI., M.

E., gia’ tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BISAGNO 5, presso lo studio dell’avvocato MINIOTO NELLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI PIETRO MAURIZIO, giusta

delega in atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

L.C., M.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 299/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, dep. il 6/7/2006, R.G.N. 11/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.A., Ca.Gi., C.G. ed M.E. hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione esponendo di aver prestato servizio, quali docenti non di ruolo, negli anni 1980-1981; di esser stati mantenuti in servizio dei sensi della L. n. 270 del 1982, art. 44; di esser stati successivamente immessi in ruolo, senza ottenere gli aumenti biennali L. n. 312 del 1980, ex art. 53 per il periodo durante il quale erano stati mantenuti in servizio. Su questa premessa hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli aumenti retributivi dovuti dal 1 luglio 1998.

La domanda e’ stata accolta in primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.

La Corte territoriale ha osservato che a norma della L. n. 270 del 1982, art. 44 i docenti musicali in servizio nell’anno 1980/1981, in possesso di attestato finale di frequenza dei corsi musicali straordinari previsti dall’art. 1 della legge, erano ammessi ad una sessione riservata di esami di abilitazione con diritto ad essere riassunti anche in soprannumero nell’anno scolastico 1982-83. Il loro mantenimento in servizio a norma della citata L. n. 270 del 1982, artt. 43 e 44 aveva determinato la novazione dell’originario rapporto di servizio, con trasformazione di quella che era supplenza in rapporto non di ruolo a tempo indeterminato. Da cio’ il diritto dei docenti agli aumenti periodici biennali L. n. 312 del 1980, ex art. 53 senza che in contrario potesse aver rilievo la circolare ministeriale n. 37 del 1990, atto non idoneo a superare il dettato della legge. Ne’ il riconoscimento di detti aumenti era viziato da ultrapetizione, dovendo la sentenza del tribunale essere interpretata nel senso che gli aumenti erano stati riconosciuti con la decorrenza richiesta, ossia dal 1 luglio 1998, ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo precedente.

Il Ministero chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso e’ denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4 e dell’art. 416 c.p.c., e della L. n. 312 del 1980, art. 53.

Si sostiene, in sintesi, che, risultando non contestato, alla stregua delle affermazioni fatte nel ricorso introduttivo di primo grado e della memoria di costituzione del Ministero, che i docenti erano stati immessi in ruolo con decorrenza dal 1990, il riconoscimento degli scatti di anzianita’, a norma della L. n. 312 del 1980, art. 53 riservato al solo personale non di ruolo, non poteva esser riconosciuto dal 1 luglio 1998.

Con il secondo motivo e’ denunziata insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la Corte avrebbe ritenuto, senza adeguata motivazione, che il rapporto dei docenti fosse rimasto rapporto non di ruolo a tempo indeterminato, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo rispetto all’entrata in vigore della L. n. 270 del 1982, che aveva disegnato il percorso per la trasformazione del rapporto in rapporto di ruolo.

I due motivi, che in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La L. 20 maggio 1982, n. 270 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente dispone nei primi tre commi dell’art. 44 (Nome particolari per docenti di educazione musicale) che: “I docenti di educazione musicale, in servizio nell’anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell’attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, u.c., sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell’anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell’anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell’anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento del l’abilitazione al l’insegnamento”.

Il comma 7 dell’art. in esame dispone a sua volta che:

“I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente comma 1 ed al precedente comma 3, i quali abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell’ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente comma 1”.

La L. 11 luglio 1980, n. 312 Nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile e militare dello Stato nell’art. 53 (riguardante secondo la rubrica il “Personale non di ruolo”) stabilisce nei primi tre commi quanto segue:

“Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, comma 4, per l’attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all’orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma e’ dovuto in proporzione.

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”.

Nelle disposizioni di legge in ultimo cit. si trova quindi quale oggetto di disciplina “il personale non di ruolo”, categoria all’interno della quale viene ritagliata, per escluderla dai benefici previsti dalla norma, la categoria del personale supplente.

Nel cit. L. n. 270 del 1982, art. 44 la categoria oggetto di disciplina e’ quella dei docenti “mantenuti in servizio”.

La qualita’ che individua tale categoria e’ evidentemente del tutto diversa da quella del docente supplente, il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attributi di volta in volta, e conseguentemente si interrompe nell’intervallo fra un incarico e l’altro. Esattamente dunque la Corte di merito, richiamandosi a talune decisioni del giudice amministrativo, ha messo in rilievo che il mantenimento in servizio sulla base delle norme richiamate trasforma radicalmente il rapporto, novandolo. Il rapporto diventa peraltro, sulla base delle norme di riferimento, rapporto non di ruolo a tempo indeterminato e da quindi diritto all’attribuzione degli aumenti biennali.

Le riferite conclusioni sono in sostanza condivise anche dall’Amministrazione ricorrente, la quale tuttavia lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto gli aumenti biennali anche dopo l’immissione in ruolo dei docenti interessati.

Ma la sentenza impugnata, correttamente interpretata, si sottrae a questa censura perche’ attraverso il riferimento alla domanda dei ricorrenti in primo grado (di riconoscimento degli aumenti biennali a norma della L. n. 312 del 1980, art. 53 per il periodo in cui erano stati mantenuti in servizio e di condanna al pagamento degli aumenti retributivi dovuti dal 1 luglio 1998) e alla necessita’ di leggere la sentenza di primo grado, integralmente confermata, in relazione al contenuto del ricorso introduttivo, mostra- come esattamente osservato dai controricorrenti- che la condanna del Ministero non ha avuto ad oggetto l’attribuzione di aumenti biennali sullo stipendio percepito dai docenti una volta immessi in ruolo ma il ricalcolo dello stesso stipendio in funzione degli aumenti dovuti nel precedente periodo di mantenimento in servizio.

Il primo motivo del ricorso e’ quindi infondato, mentre il secondo resta evidentemente assorbito. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 21,00 oltre ad Euro 3000,00 per onorari, nonche’ accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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