Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8060 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8223/2009 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato FELSANI Maria Cecilia, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, PREFETTURA DI ROMA;

– intimate –

avverso il decreto R.G. 2594/09 del TRIBUNALE di ROMA del 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” M.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro il decreto in data 27.2.2009 con il quale il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento di allontanamento del ricorrente emesso il 25.2.2009 ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2008, artt. 20 e 20 bis.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Osserva:

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e non corretta applicazione delle norme sull’immigrazione; insufficienza della motivazione ma nel ricorso non risulta formulato alcun quesito.

Invero, è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Sez. U., Sentenza n. 7258 del 26/03/2007).

Ove si condivida il rilievo innanzi esposto, il ricorso può essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA