Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 806 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 806 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 7366-2012 proposto da:
BEDANI

GIORGIO

(BDNGRG51C21C469Y),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso
lo studio dell’avvocato DEBORAH FORTINELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA BEDANI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2013
8810

ORI LUCIA R0ILCU33T531662R elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SABOTIN0,22, presso lo studio
dell’avvocato GEMMA ANGELA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DUFFINI ALBERTO giusta mandato a margine
della memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 16/01/2014

avverso la sentenza n. 87/2012 del TRIBUNALE di
MANTOVA del 24/01/2012, depositata il 31/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROBERTA VIVALDI;

CARESTIA.

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA

ORDINANZA
Ritenuto guanto segue:

Giorgio Bedani ha impugnato, con ricorso per regolamento di
competenza, la sentenza non definitiva in data 20.3.2012, con la
quale il tribunale di Mantova – nella causa di impugnazione
testamentaria e di divisione della comunione ereditaria proposta

l’eccezione di incompetenza territoriale prospettata dal convenuto
e la domanda di annullamento del testamento olografo del de cuius
Annunzio Sedani, proposta in via riconvenzionale dallo stesso,
disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria.
Resiste con memoria difensiva Lucia Ori.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi
dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le
sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati
delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte.
Considerato guanto segue:

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso
per regolamento di competenza proposta dalla resistente, posto che
l’unica comunicazione valida ai fini del decorso del termine per
la proposizione del regolamento è quella avvenuta con la
notificazione del dispositivo e della sentenza in oggetto in data
14.2.2012; con la conseguente tempestività del proposto
regolamento di competenza.
Infatti, l’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad
oggetto l’impiego della posta certificata nel processo civile, al
comma 5 prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge”; vale a dire in data 1 febbraio 2012,
considerato che la legge è entrata in vigore il l gennaio 2012:
art. 36)( V. anche S.U. 20.6.2012 n. 10143).

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da Lucia Ori nei confronti del Bedani aveva rigettato

Ne consegue – a tacer d’altro – la sua inapplicabilità nel caso in
esame, in cui la sentenza impugnata con il regolamento di
competenza è stata pubblicata in data 31.1.2012.
Il regolamento di competenza è ammissibile, sotto forma di
regolamento facoltativo, per avere il ricorrente impugnato
esclusivamente la questione di competenza come decisa in sentenza.

Il ricorrente sostiene l’incompetenza del giudice adito, posto che,
al momento del decesso, Annunzio Bedani, padre del ricorrente, era
residente in Sant’Agostino (FE) ed in tale luogo aveva i suoi
interessi patrimoniali e familiari, vale a dire il domicilio, ai
sensi dell’art. 22 c.p.c. in relazione all’art. 456 c.c..
Con la conseguenza che competente era il tribunale di Ferrara.
In primo luogo, va ribadito che, in tema di regolamento di
competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di
cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice
competente, al fine di evitare che la sua designazione sia
ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa
controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in
fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento
utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione,
ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano
fatto le parti ( fra le varie Cass. ord. 24.8.2007 n. 28040)
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
legittimità che, nella cause ereditarie, la determinazione della
competenza per territorio vada stabilita ai sensi degli artt. 22
c.p.c. e 456 c.c., con riferimento al luogo in cui il de

culus

aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, e che tale luogo
sia quello in cui la persona concentra la generalità dei suoi
interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e
familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva
del medesimo in detto luogo (da ultimo Cass. ord. 2.8.2013 n.
18560)
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Nel merito

E, sotto questo profilo, è alla volontà del de

culus che si deve

fare riferimento ai fini dell’individuazione del domicilio al
momento della morte.
Ora, nel caso in esame, le risultanze processuali indicate alle
pagg. 6-7 della sentenza impugnata non lasciano dubbi sul fatto che
il Bedani, dopo avere convissuto con l’attuale resistente
dall’autunno 1998 presso la sua abitazione in Sant’Agostino (FE), a

anagrafica in Sant’Agostino, si era trasferito assieme alla Ori,
nel comune di Sermide(MN).
In questo senso depongono: 1) la conclusione di due successivi
contratti di locazione di immobili in Sermide, il secondo dei quali
condotto in locazione fino alla morte; 2) la dichiarazione del
medico di famiglia che curò, in Sermide, il

de culus dal 2003 fino

al momento della morte nel 2006; 3) la dichiarazione della teste
Bergamini confermativa della convivenza del Bedani e della Ori in
Sermide dal 2003 e fino alla morte del primo; 4) la circostanza
emersa dalla istruttoria – che la sentenza impugnata definisce
“pacifica ” e peraltro confermata dallo stesso attuale ricorrente
(pag. 7 della sentenza) – che ” quantomeno a partire dal 1999 il

culus

de

aveva interrotto ogni rapporto di frequentazione con il

figlio, i nipoti e gli amici residenti in Sant’Agostino (o comunque
nel ferrarese)”.
Questi elementi dimostrano che a partire dal 2003 e fino alla morte
il Bedani aveva volontariamente concentrato la generalità dei suoi
interessi morali, sociali e familiari nel comune di Sermide, dove
conviveva stabilmente con la Ori e dove aveva stabilmente fissato
il proprio domicilio.
Né le circostanze indicate dall’attuale ricorrente

che

erroneamente ritiene determinanti i profili di natura economica – e
quelle relative alle proprietà immobiliari del de

cuius ed ai suoi

affari (conto corrente presso una agenzia bancaria in Sant’Agostino
ecc.)situati nel territorio di Ferrara, tolgono pregio alla
ricostruzione operata in chiave volontaristica, ben potendo il
Bedani curare la gestione dei suoi beni anche dal luogo in cui si

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partire dal 2003 e fino alla sua morte, pur mantenendo la residenza

era trasferito ( v. in questo senso anche Cass. 20.7.1999 n. 7750
in motiv.),e nel quale si svolgeva ormai anche la sua vita di
relazione ed affettiva; vale a dire nel luogo in cui aveva
collocato la centralità dei suoi interessi di vita.
Nè una tale soluzione della questione è impedita dal disposto del
secondo comma dell’art. 44 c.c.: il richiamo di tale norma non è
pertinente, perché essa non vieta affatto la disgiunzione tra

trasferimento dell’una con mantenimento in loco dell’altro (che è
inversa a quella di cui si tratta) e la disciplina sotto il profilo
dell’opponibilità ai terzi, tra i quali non possono essere
annoverati gli eredi stessi dell’interessato, in riferimento ai
loro interni reciproci rapporti (in questo senso anche Cass.
7750/1999 richiamata).
Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale di
Mantova.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo,
sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Mantova. Condanna
il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
e 4.200,00, di cui

e 4.000,00 per onorari, oltre accessori di

legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di
cassazione.

residenza anagrafica e domicilio, ma anzi prevede l’ipotesi del

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